Commission Regulation (EU) 2015/2338 of 11 December 2015 amending Regulation (EU) No 965/2012 as regards requirements for flight recorders, underwater locating devices and aircraft tracking systems

Published date16 December 2015
Subject MatterTransport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 330, 16 December 2015
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16.12.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 330/1

REGOLAMENTO (UE) 2015/2338 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2015

che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda i requisiti per i registratori di volo, i sistemi di localizzazione subacquea e i sistemi di monitoraggio degli aerei

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) È necessario che l'esercizio di determinati aeromobili soddisfi i requisiti essenziali stabiliti all'allegato IV del regolamento (CE) n. 216/2008. In conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 è opportuno che la Commissione adotti le norme di attuazione necessarie a stabilire le condizioni per l'impiego sicuro dell'aeromobile.
(2) Il fonoregistratore in cabina di pilotaggio (CVR) mira a fornire elementi per l'inchiesta di sicurezza effettuata dall'autorità investigativa per la sicurezza in caso di incidente o inconveniente. Il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce garanzie pertinenti di protezione relativamente alla divulgazione dei dati del CVR in caso di apertura di un'inchiesta di sicurezza. Con l'introduzione della gestione della sicurezza, si rileva che il CVR può essere utilizzato al di fuori del contesto di un'inchiesta di sicurezza al fine di mantenere o migliorare la sicurezza. Occorre quindi modificare il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (3) al fine di rendere più severe le condizioni che mirano a prevenire efficacemente l'uso e la divulgazione impropri delle registrazioni del CVR.
(3) Allo scopo di migliorare le prestazioni complessive dei registratori di volo e di facilitare il recupero di un aeromobile e dei suoi registratori di volo dopo un incidente avvenuto sopra uno specchio d'acqua, l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) ha proposto vari miglioramenti all'attuale requisito di sicurezza. Tali miglioramenti comprendono l'abbandono di tecnologie di registrazione obsolete quali nastri e fili magnetici, l'estensione della durata minima di registrazione del CVR, nonché l'estensione del tempo di trasmissione del dispositivo di localizzazione subacquea dei registratori di volo e la dotazione di un dispositivo di localizzazione subacquea con portata di rilevazione molto estesa nei velivoli che effettuano voli prolungati sopra specchi d'acqua. È quindi opportuno modificare il regolamento (UE) n. 965/2012 per tener conto di detti miglioramenti di sicurezza.
(4) È necessario prendere in considerazione la scomparsa del volo MH 370 l'8 marzo 2014 e le raccomandazioni formulate nella riunione multidisciplinare dell'ICAO del 12-13 maggio 2014 sul monitoraggio globale. È opportuno che la posizione degli aeromobili di trasporto pubblico sia nota in ogni momento, anche in luoghi remoti, al fine di agevolare la localizzazione dell'aeromobile in caso di comportamento anomalo, di emergenza o di incidente. Ove possibile, è auspicabile che i meccanismi di monitoraggio degli aerei siano in grado di funzionare anche in caso di interruzione della normale alimentazione elettrica a bordo e non possano essere disattivati durante il volo. Di conseguenza, occorre modificare il regolamento (UE) n. 965/2012 al fine di includere requisiti supplementari relativi ai mezzi di monitoraggio degli aeromobili su scala globale, anche sugli oceani e in zone remote.
(5) In conformità alla proposta del gruppo sui registratori di volo (FLIRECP) dell'ICAO riguardo alla presenza di CVR a maggior durata di registrazione nei velivoli di grandi dimensioni, è opportuno prevedere l'introduzione di CVR con una durata di registrazione di 25 ore a bordo degli aeromobili fabbricati dopo il 1o gennaio 2021 aventi una massa massima certificata al decollo superiore a 27 000 kg.
(6) Le misure di cui al presente regolamento riguardano 13 raccomandazioni formulate dalle autorità investigative per la sicurezza (4) al fine di intensificare la sicurezza facilitando il recupero di informazioni utili per le inchieste sulla sicurezza dell'aviazione civile europea e migliorando le prestazioni e l'utilizzo pratico dei registratori di volo, nonché la localizzazione degli aeromobili dopo un incidente avvenuto sopra uno specchio d'acqua.
(7) Le misure previste nel presente regolamento si basano sul parere n. 01/2014 (5) rilasciato dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.
(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I (definizioni), l'allegato IV (parte CAT), l'allegato VI (parte NCC) e l'allegato VIII (parte SPO) del regolamento (UE) n. 965/2012 sono modificati in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 79 del 13.3.2008, pag. 1.

(2) Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35).

(3) Regolamento (UE) n. 965/2012, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).

(4) Riferimenti AESA delle 13 raccomandazioni in materia di sicurezza: CAND-1999-002 (McDonnell Douglas MD11, HB-IWF, 02/09/1998); GREC-2006-045 (B737 di Helios, 5B-DBY, 14/08/2005); NORW-2006-013 (ATR42, OY-JRJ 31/01/2005); NETH-2011-015 (Boeing 737, PH-BDP, 10/02/2010); UNKG-2012-013 (Boeing 767, G OOBK, 03/10/2010); FRAN-2012-025 (Airbus 340, F-GLZU, 22/07/2011); FINL-2012-003 (Airbus A330, OH-LTO,11/12/2010); FRAN-2009-016, FRAN-2009-017, FRAN-2009-018, FRAN-2011-017 e FRAN-2011-018 (Airbus A330, F-GZCP, 01/06/2009); UNKG-2008-020 (ATR42, EI-SLD, 18/01/2007).

(5) Parere 01/2014 del 5 maggio 2014 dell'AESA relativo alla modifica di requisiti per registratori di volo e dispositivi di localizzazione subacquea.


ALLEGATO

1. Nell'allegato I del regolamento (UE) n. 965/2012 sono inseriti i punti seguenti: «8 bis) “monitoraggio degli aerei”: un processo a terra che mantiene e aggiorna, a intervalli predeterminati, un registro di posizione quadridimensionale del singolo aeromobile in volo; 8 ter) “sistema di monitoraggio degli aeromobili”: un sistema che si avvale del monitoraggio degli aeromobili in volo per individuare comportamenti di volo anomali e allertare in merito;».
2. L'allegato IV del regolamento (UE) n. 965/2012 è così modificato:
a) Al punto CAT.GEN.MPA.105, lettera a), il punto 10 è sostituito dal seguente:
«10) si assicura che:
i) i registratori di volo non vengano disattivati o spenti durante il volo;
ii) in caso di evento diverso da un incidente o da un inconveniente grave soggetto a obbligo di notifica in conformità del punto ORO.GEN.160, lettera a), le registrazioni dei registratori di volo non vengano cancellate intenzionalmente; e
iii) nel caso di un incidente o di un inconveniente grave, oppure qualora l'autorità inquirente ordini la conservazione delle registrazioni dei registratori di volo:
A) le registrazioni non vengano cancellate intenzionalmente;
B) i registratori di volo siano disattivati immediatamente al termine del volo; e
C) si adottino misure precauzionali volte a conservare i dati registrati prima di evacuare la cabina di pilotaggio.».
b) Il punto CAT.GEN.MPA.195 è così modificato:
i) il titolo è sostituito dal seguente: «CAT.GEN.MPA.195 Trattamento delle registrazioni dei registratori di volo: conservazione, consegna, protezione e utilizzo».
ii) La lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) A seguito di un incidente, di un inconveniente grave o di un evento individuato dall'autorità inquirente, l'operatore di un aeromobile deve conservare le registrazioni originali pertinenti per un periodo di 60 giorni o fino a diverse disposizioni dell'autorità inquirente.».
iii) La lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) fatto salvo il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
1) salvo quando sia necessario per assicurare la funzionalità del CVR, le registrazioni del CVR non devono essere divulgate o utilizzate a meno che:
i) sia vigente una procedura relativa al trattamento delle registrazioni CVR e della loro trascrizione;
ii) tutti i membri dell'equipaggio e il personale di manutenzione interessato abbiano dato il loro assenso preventivo; e
iii) i dati siano utilizzati unicamente per mantenere o migliorare la sicurezza.
1 bis) allorché la
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