Commission Regulation (EU) 2015/728 of 6 May 2015 amending the definition of specified risk material set out in Annex V to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies (Text with EEA relevance)
Published date | 07 May 2015 |
Subject Matter | Approximation of laws,Veterinary legislation,Internal market - Principles,public health |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 116, 7 May 2015 |
7.5.2015 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 116/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/728 DELLA COMMISSIONE
del 6 maggio 2015
che modifica la definizione di materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 23, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (CE) n. 999/2001 reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali. Esso si applica alla produzione e all'immissione in commercio di animali vivi e di prodotti di origine animale e, in alcuni casi specifici, alla loro esportazione. |
(2) | Il regolamento (CE) n. 999/2001 dispone che il materiale specifico a rischio sia rimosso e distrutto conformemente all'allegato V del medesimo regolamento. In conformità di tale allegato, il materiale specifico a rischio comprende gli intestini dal duodeno al retto e il mesentere dei bovini di qualunque età. |
(3) | La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Piano per le TSE — 2a edizione — Documento di strategia sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili per il periodo 2010-2015» (2), del 16 luglio 2010, afferma che eventuali modifiche dell'elenco del materiale specifico a rischio vigente di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 (nel seguito elenco del materiale specifico a rischio) deve basarsi sulle nuove conoscenze scientifiche in costante evoluzione, mantenendo il livello elevato di protezione di cui godono già i consumatori nell'Unione. |
(4) | Il 13 febbraio 2014, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato un parere scientifico sul rischio di BSE nell'intestino e nel mesentere dei bovini (3) (in prosieguo «parere dell'EFSA»), che indica, in termini quantitativi, il carico infettivo di diverse parti dell'intestino e del mesentere dei bovini. Secondo il parere dell'EFSA, nei bovini affetti da BSE, i) fino a 36 mesi d'età l'infettività è principalmente associata (in media più del 90 %) con gli ultimi quattro metri dell'intestino tenue e il |
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