Commission Regulation (EU) 2015/1102 of 8 July 2015 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards removal from the Union list of certain flavouring substances (Text with EEA relevance)

Published date09 July 2015
Subject MatterConsumer protection,Approximation of laws,Foodstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 181, 9 July 2015
L_2015181IT.01005401.xml
9.7.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 181/54

REGOLAMENTO (UE) 2015/1102 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 2015

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la rimozione dall'elenco dell'Unione di determinate sostanze aromatizzanti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 25, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base di cui è autorizzato l'uso negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni per l'uso.
(2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione (3), ha adottato l'elenco di sostanze aromatizzanti e lo ha inserito nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.
(3) Tale elenco può essere aggiornato a norma della procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 o su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.
(4) L'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base contiene un certo numero di sostanze per le quali l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA») ha richiesto la presentazione di dati scientifici supplementari al fine di completarne la valutazione entro i termini specifici stabiliti nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.
(5) Per le seguenti cinque sostanze, 1-metilnaftalene [n. FL 01.014], etere di furfurile metile [n. FL 13.052], solfuro di difurfurile [n. FL 13.056], difurfurile etere [n. FL 13.061] ed etile furfurile etere [n. FL 13.123], il termine stabilito nell'elenco dell'Unione per la presentazione dei dati scientifici supplementari richiesti è il 31 dicembre 2013.
(6) Laddove i dati necessari non siano comunicati entro la scadenza stabilita, la sostanza aromatizzante in questione è esclusa dall'elenco dell'Unione.
(7) Al 30 giugno 2014 non erano ancora stati presentati i dati scientifici supplementari richiesti a seguito dei pareri specifici dell'EFSA (4) relativi a tali sostanze. Le sostanze aromatizzanti in questione dovrebbero
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