Commission Regulation (EU) 2015/45 of 14 January 2015 amending Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Regulation (EC) No 692/2008 as regards innovative technologies for reducing CO 2 emissions from light commercial vehicles Text with EEA relevance

Published date15 January 2015
Subject MatterTransport,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 9, 15 January 2015
L_2015009IT.01000101.xml
15.1.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 9/1

REGOLAMENTO (UE) 2015/45 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2015

che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione per quanto riguarda le tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 dai veicoli commerciali leggeri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (2), in particolare l'articolo 39, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) prevede che i risparmi di CO2 realizzati attraverso l'uso di tecnologie innovative siano presi in considerazione per determinare le emissioni specifiche medie di CO2 per ciascun costruttore. Norme dettagliate relative all'approvazione e alla certificazione delle tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri sono fissate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 della Commissione (4).
(2) Al fine di tener conto dei risparmi di CO2 realizzati attraverso l'uso di tecnologie innovative per determinare le emissioni specifiche medie di CO2 per ciascun costruttore e al fine di garantire un efficace monitoraggio dei risparmi specifici di CO2 per i singoli veicoli, i veicoli equipaggiati con eco-innovazioni dovrebbero essere certificati nel quadro dell'omologazione dei veicolo e i risparmi dovrebbero essere specificati separatamente, in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014, nella documentazione di omologazione e nel certificato di conformità rilasciato a norma della direttiva 2007/46/CE.
(3) Di conseguenza, è necessario modificare i documenti utilizzati nella procedura di omologazione, al fine di riflettere in modo adeguato le informazioni relative alle eco-innovazioni.
(4) La modifica dei documenti utilizzati per l'omologazione ha lo scopo, da un lato, di fornire alle autorità di omologazione i dati pertinenti per omologare i veicoli commerciali leggeri equipaggiati con eco-innovazioni e, d'altro lato, di integrare il risparmio di emissioni di CO2 ottenuto grazie alle eco-innovazioni nelle informazioni rappresentative di un tipo, di una variante o di una versione specifica di un veicolo.
(5) Il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (5) stabilisce le disposizioni amministrative per il controllo della conformità dei veicoli in relazione alle emissioni di CO2 e le prescrizioni relative alla misurazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante di tali veicoli.
(6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2007/46/CE e il regolamento (CE) n. 692/2008.
(7) Occorre concedere un periodo di tempo sufficiente per consentire ai fabbricanti e alle autorità nazionali di adeguare le loro procedure alle nuove norme.
(8) I fabbricanti dovrebbero avere la possibilità di chiedere, su base volontaria, la certificazione dei risparmi di CO2 dovuto alla realizzazione di tecnologie innovative, prima della data di applicazione delle nuove norme.
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato tecnico — Veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e IX della direttiva 2007/46/CE sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Gli allegati I e XII del regolamento (CE) n. 692/2008 sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le autorità nazionali non possono rifiutare l'omologazione CE o l'omologazione nazionale per tipi di veicoli che soddisfano i requisiti del presente regolamento.

A decorrere dal 1o gennaio 2016 le omologazioni dei tipi di veicoli equipaggiati con tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 sono concesse a norma della direttiva 2007/46/CE e del regolamento (CE) n. 692/2008, modificati dal presente regolamento.

Al massimo a decorrere dal 1o gennaio 2016 i costruttori rilasciano certificati di conformità per tutti i veicoli nuovi a norma della direttiva 2007/46/CE e del regolamento (CE) n. 692/2008, modificati dal presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta...

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