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6.6.2015 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 142/3 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/870 DELLA COMMISSIONE
del 5 giugno 2015
che modifica, per quanto riguarda il commercio di specie della flora e della fauna selvatiche, il regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (1), in particolare l'articolo 19, paragrafi 2, 3 e 4,
considerando quanto segue:
(1) | Per attuare alcune risoluzioni adottate alla sedicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) (3-14 marzo 2013), di seguito la «convenzione», è opportuno modificare alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione (2) e aggiungerne altre. |
(2) | In particolare, in linea con la risoluzione Conf. 16.8 della CITES, dovrebbero essere inserite disposizioni appositamente destinate a semplificare la circolazione transfrontaliera di strumenti musicali a fini non commerciali. |
(3) | Dall'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 865/2006, in combinato disposto con il regolamento d'esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione (3), si riscontra che alcune disposizioni dovrebbero essere modificate per garantire un'attuazione armonizzata ed efficace all'interno dell'Unione. Ciò vale, in particolare, per la prima introduzione nell'Unione dei trofei di caccia degli esemplari di alcune specie o popolazioni che figurano nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97, riguardo alle quali si teme che il commercio di trofei di caccia non possa essere sostenibile oppure vi sono indizi dell'esistenza di un commercio illegale significativo. In tali casi, è necessario un controllo più rigoroso delle importazioni nell'Unione e non dovrebbe pertanto applicarsi la deroga per gli oggetti personali e domestici di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97. Dall'esperienza maturata con l'applicazione del regolamento (CE) n. 865/2006 si è anche desunta la necessità di chiarire che gli Stati membri non dovrebbero rilasciare licenze di importazione se la domanda non è suffragata da informazioni soddisfacenti da parte del paese esportatore o riesportatore circa la legalità degli esemplari da importare nell'UE. |
(4) | Nella sedicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione, le opere di riferimento per la nomenclatura sono state aggiornate. Tali opere sono utilizzate per indicare i nomi scientifici delle specie nelle licenze e nei certificati. È pertanto opportuno riprodurre tali modifiche nell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006. |
(6) | Poiché detto regolamento deve essere utilizzato in combinato disposto con il regolamento d'esecuzione (UE) n. 792/2012, è importante che entrambi si applichino a decorrere dalla stessa data. |
(7) | Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio della flora e della fauna selvatiche. |
(8) | Il regolamento (UE) 2015/56 della Commissione (4) è stato adottato senza che sia stato prima sottoposto, allo stato di progetto, al controllo del Consiglio. Per ovviare a questa omissione la Commissione abroga il regolamento (UE) 2015/56 e lo sostituisce con il presente regolamento, il cui progetto è stato sottoposto al controllo del Parlamento europeo e del Consiglio. Gli atti adottati a norma del regolamento (UE) 2015/56 rimangono validi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 865/2006 è così modificato:
1) | l'articolo 1 è così modificato:
a) | il punto 1 è sostituito dal seguente:
«1) | “data di acquisizione” è quella in cui un esemplare è stato prelevato dall'ambiente naturale, è nato in cattività o è stato riprodotto artificialmente oppure, qualora tale data non sia conosciuta, è la prima data dimostrabile in cui qualcuno ne è entrato in possesso;» | |
b) | il punto 6 è sostituito dal seguente:
«6) | “mostra itinerante” designa la collezione di campioni, il circo, il serraglio, la collezione botanica, l'orchestra o la collezione museale itineranti utilizzati per l'esposizione al pubblico a fini commerciali;» | | |
2) | all'articolo 4, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le domande relative alle licenze di importazione, alle licenze di esportazione, ai certificati di riesportazione, ai certificati previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dall'articolo 5, paragrafi 3 e 4, dall'articolo 8, paragrafo 3, e dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97, ai certificati di proprietà personale, ai certificati di collezione di campioni, ai certificati di strumento musicale e ai certificati per mostra itinerante, le notifiche di importazione, i fogli aggiuntivi e le etichette possono tuttavia essere compilati a mano, a penna e in stampatello, purché in forma leggibile.»; |
3) | all'articolo 7 è aggiunto il paragrafo 6 seguente: «6. Le licenze di esportazione e i certificati di riesportazione rilasciati dai paesi terzi sono accettati solo se l'autorità competente del paese terzo fornisce, su richiesta, informazioni soddisfacenti quanto al fatto che gli esemplari sono stati ottenuti a norma della legislazione sulla protezione delle specie interessate.»; |
4) | l'articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Spedizione di esemplari Fatti salvi gli articoli 31, 38, 44 ter, 44 decies e 44 septdecies, per ogni spedizione di esemplari trasportati insieme e facenti parte di un unico carico viene rilasciata una distinta licenza di importazione, notifica di importazione o licenza di esportazione o un distinto certificato di riesportazione.»; |
5) | l'articolo 10 è così modificato:
a) | il titolo è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Validità delle licenze di importazione ed esportazione, dei certificati di riesportazione, dei certificati per mostra itinerante, dei certificati di proprietà personale, dei certificati di collezione di campioni e dei certificati di strumento musicale»; |
b) | il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. La validità dei certificati per mostra itinerante, dei certificati di proprietà personale e dei certificati di strumento musicale rilasciati, rispettivamente, a norma degli articoli 30, 37 e 44 nonies non può superare i tre anni.»; |
c) | i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: «5. I certificati per mostra itinerante, i certificati di proprietà personale o i certificati di strumento musicale non sono più validi in caso di vendita, smarrimento, distruzione o furto dell'esemplare, se la proprietà dell'esemplare è trasferita in altro modo oppure, se gli esemplari sono vivi, in caso di morte, fuga o reintroduzione nell'ambiente naturale. 6. Il titolare restituisce immediatamente all'organo di gestione emittente l'originale e tutte le copie delle licenze di importazione, delle licenze di esportazione, dei certificati di riesportazione, dei certificati per mostra itinerante, dei certificati di proprietà personale, dei certificati di collezione di campioni o dei certificati di strumento musicale scaduti, non utilizzati o non più validi.»; | |
6) | l'articolo 11 è così modificato:
a) | al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) | smarrimento, distruzione o furto degli esemplari ivi indicati;» | |
b) | al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) | smarrimento, distruzione o furto degli esemplari ivi indicati;» | | |
7) | all'articolo 14, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Tuttavia, i certificati di origine di esemplari delle specie elencate nell'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97 possono essere utilizzati per l'introduzione di esemplari nell'Unione fino a dodici mesi dalla data di rilascio; i certificati per mostra itinerante, i certificati di proprietà personale e i certificati di strumento musicale possono essere utilizzati per l'introduzione di esemplari nell'Unione e ai fini della domanda dei rispettivi certificati, ai sensi degli articoli 30, 37 e 44 nonies del presente regolamento, fino a tre anni dalla data di rilascio.»; |
8) | dopo l'articolo 44 octies è inserito il seguente capo VIII ter: «CAPO VIII ter CERTIFICATO DI STRUMENTO MUSICALE Articolo 44 nonies Rilascio 1. Gli Stati membri possono rilasciare il certificato di strumento musicale per la circolazione transfrontaliera di strumenti musicali a fini non commerciali, che comprendono, ma non si limitano a, uso personale, spettacolo, produzione (registrazione), trasmissione, insegnamento, esposizione o competizione, a condizione che i suddetti strumenti rispondano a tutti i seguenti requisiti:
a) | sono ottenuti da specie che figurano negli allegati A, B o C del regolamento (CE) n. 338/97, salvo gli esemplari delle specie di cui all'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 acquisiti dopo che la specie è stata inserita nelle appendici della convenzione; |
b) | l'esemplare utilizzato nella fabbricazione dello strumento musicale è stato acquisito legalmente; |
c) | lo strumento musicale è adeguatamente identificato. | 2. Al certificato è allegato un foglio aggiuntivo da utilizzare ai sensi dell'articolo 44 quaterdecies. Articolo 44 decies Uso Il certificato può essere utilizzato in uno dei seguenti modi:
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