Commission Regulation (EU) 2015/140 of 29 January 2015 amending Regulation (EU) No 965/2012 as regards sterile flight crew compartment and correcting that Regulation

Published date30 January 2015
Subject MatterTransport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 24, 30 January 2015
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30.1.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 24/5

REGOLAMENTO (UE) 2015/140 DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 2015

recante modifica del regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda la cabina di pilotaggio sterile, nonché rettifica dello stesso regolamento

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Gli operatori e il personale responsabili dell'esercizio di determinati aeromobili devono soddisfare i requisiti essenziali stabiliti all'allegato IV, punto 8.b, del regolamento (CE) n. 216/2008.
(2) Il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (2) stabilisce le condizioni per l'impiego in sicurezza dell'aeromobile.
(3) Per prevenire i rischi connessi a potenziali errori causati da perturbazioni o distrazioni dell'equipaggio di volo durante talune fasi di volo, è opportuno disporre che gli operatori si astengano dal prescrivere ai membri dell'equipaggio di svolgere attività diverse da quelle richieste dall'impiego sicuro dell'aeromobile.
(4) Il regolamento (UE) n. 968/2012 limita il numero di persone che possono essere trasportate a bordo dell'aeromobile durante operazioni specializzate. Tale limite non appare tuttavia giustificato da ragioni di sicurezza. È quindi opportuno modificare l'articolo 5, paragrafo 7, di tale regolamento.
(5) Il regolamento (UE) n. 71/2014 della Commissione (3) ha inserito l'articolo 9 bis nel regolamento (CE) n. 965/2012. Il regolamento (UE) n. 83/2014 della Commissione (4) ha successivamente inserito nel medesimo regolamento un articolo recante lo stesso numero, che tuttavia avrebbe dovuto essere contraddistinto con il numero 9 ter. A fini di chiarezza e certezza giuridica è opportuno sostituire e numerare correttamente l'articolo 9 bis inserito dal regolamento (UE) n. 83/2014.
(6) Per ragioni di certezza giuridica e a fini di coerenza con la terminologia impiegata nel regolamento (CE) n. 216/2008, è necessario rettificare, in talune versioni linguistiche, il termini usati nel regolamento (UE) n. 965/2012.
(7) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 965/2012.
(8) Le misure previste dal presente regolamento si basano sul parere (5) espresso dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 965/2012 è modificato nel modo seguente:

1) l'articolo 5 è così modificato:
a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Gli operatori di velivoli e elicotteri non complessi, nonché di palloni e alianti, che effettuano operazioni non commerciali, incluse operazioni non commerciali specializzate, devono utilizzare l'aeromobile in conformità alle disposizioni di cui all'allegato VII.»;
b) nel paragrafo 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) altri velivoli ed elicotteri nonché palloni e alianti in conformità alle disposizioni di cui all'allegato VII.»
;
c) nel paragrafo 7, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «Esclusi i membri dell'equipaggio, non possono essere trasportate a bordo persone diverse da quelle indispensabili per la missione.»;
2) l'articolo 6 è così modificato:
a) nel paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente: «2. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, l'esercizio dei velivoli rientranti tra gli aeromobili di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 216/2008 avviene a norma della decisione C(2009) 7633 della Commissione, del 14 ottobre 2009, quando vengono utilizzati in operazioni CAT.»;
b) nel paragrafo 4 bis, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «4 bis. In deroga all'articolo 5, paragrafi 1 e 6, le seguenti operazioni con velivoli ed elicotteri non complessi nonché palloni e alianti possono essere condotte in conformità all'allegato VII:»;
3) l'articolo 9 bis, quale inserito dal regolamento (CE) n. 83/2014, è sostituito dal seguente: «Articolo 9 ter Esame L'Agenzia effettua un esame continuo dell'efficacia delle disposizioni concernenti i limiti dei tempi di volo e di servizio e i requisiti relativi ai tempi di riposo contenuti negli allegati II e III. Entro il 18 febbraio 2019 l'Agenzia presenta una prima relazione sui risultati di tale esame. L'esame presuppone competenze scientifiche e si basa sui dati operativi raccolti, con l'assistenza degli Stati membri, nel lungo termine successivamente alla data di applicazione del presente regolamento. L'esame valuta quanto meno l'impatto dei seguenti fattori sullo stato di attenzione dell'equipaggio:
a) tempi di servizio superiori a 13 ore nell'orario più favorevole del giorno;
b) tempi di servizio superiori a 10 ore nell'orario meno favorevole del giorno;
c) tempi di servizio superiori a 11 ore per i membri dell'equipaggio in uno stato di acclimatazione sconosciuto;
d) tempi di servizio che includono un numero elevato di tratte (più di 6);
e) servizi a chiamata come “standby” o riserva seguiti da servizi di volo; e
f) orari irregolari.»
;
4) gli allegati I, III, IV, VI e VIII sono modificati in conformità all'allegato I del presente regolamento.

Article 2

Il regolamento (UE) n. 965/2012 è rettificato nel modo seguente:

1) (non riguarda la versione italiana);
2) gli allegati II, III, IV, VII e VIII sono rettificati in conformità all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il punto 3 dell'articolo 1 si applica tuttavia dal 18 febbraio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(2) Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti...

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