Commission Regulation (EU) 2015/2231 of 2 December 2015 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standards 16 and 38 (Text with EEA relevance)
Published date | 03 December 2015 |
Subject Matter | Freedom of establishment,Internal market - Principles,Free movement of capital |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 317, 3 December 2015 |
3.12.2015 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 317/19 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/2231 DELLA COMMISSIONE
del 2 dicembre 2015
che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i Principi contabili internazionali (IAS) 16 e 38
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) | Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni Principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008. |
(2) | Il 12 maggio 2014 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato modifiche allo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari e allo IAS 38 Attività immateriali recanti il titolo Chiarimento sui metodi di ammortamento accettabili. A causa di pratiche divergenti, occorre chiarire se è opportuno utilizzare metodi basati sui ricavi per calcolare l'ammortamento di un'attività. |
(3) | La consultazione con lo European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le modifiche allo IAS 16 e allo IAS 38 soddisfano i criteri di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. |
(4) | È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008. |
(5) | Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:
a) | il Principio contabile internazionale (IAS) 16 Immobili, impianti e macchinari è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento; |
b) | lo IAS 38 Attività immateriali è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Le imprese applicano le modifiche che figurano nell'articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2016 o successivamente.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).
ALLEGATO
Chiarimento sui metodi di ammortamento accettabili
(Modifiche allo IAS 16 e allo IAS 38)
Modifiche allo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari
Il paragrafo 56 è stato modificato e sono stati aggiunti i paragrafi 62 A e 81I. I paragrafi 60-62 non sono stati modificati, ma sono qui riportati per agevolare la lettura.
Valore ammortizzabile e periodo di ammortamento
…
56. | I benefici economici futuri di un'attività sono fruiti da un'entità principalmente tramite il suo utilizzo. Tuttavia, altri fattori, quali l'obsolescenza tecnica o commerciale e il deterioramento fisico di un bene che rimane inutilizzato, spesso conducono a una diminuzione dei benefici economici attesi. Di conseguenza, nella determinazione della vita utile di un bene sono considerati i seguenti fattori:
|
Criterio di ammortamento
60. | Il criterio di ammortamento utilizzato deve riflettere le modalità con le quali si suppone che i benefici economici futuri del bene siano fruiti |
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