Commission Regulation (EU) 2015/2231 of 2 December 2015 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standards 16 and 38 (Text with EEA relevance)

Published date03 December 2015
Subject MatterFreedom of establishment,Internal market - Principles,Free movement of capital
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 317, 3 December 2015
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3.12.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 317/19

REGOLAMENTO (UE) 2015/2231 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i Principi contabili internazionali (IAS) 16 e 38

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni Principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.
(2) Il 12 maggio 2014 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato modifiche allo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari e allo IAS 38 Attività immateriali recanti il titolo Chiarimento sui metodi di ammortamento accettabili. A causa di pratiche divergenti, occorre chiarire se è opportuno utilizzare metodi basati sui ricavi per calcolare l'ammortamento di un'attività.
(3) La consultazione con lo European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le modifiche allo IAS 16 e allo IAS 38 soddisfano i criteri di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.
(4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

a) il Principio contabile internazionale (IAS) 16 Immobili, impianti e macchinari è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;
b) lo IAS 38 Attività immateriali è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche che figurano nell'articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2016 o successivamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2) Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Chiarimento sui metodi di ammortamento accettabili

(Modifiche allo IAS 16 e allo IAS 38)

Modifiche allo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari

Il paragrafo 56 è stato modificato e sono stati aggiunti i paragrafi 62 A e 81I. I paragrafi 60-62 non sono stati modificati, ma sono qui riportati per agevolare la lettura.

Valore ammortizzabile e periodo di ammortamento

56. I benefici economici futuri di un'attività sono fruiti da un'entità principalmente tramite il suo utilizzo. Tuttavia, altri fattori, quali l'obsolescenza tecnica o commerciale e il deterioramento fisico di un bene che rimane inutilizzato, spesso conducono a una diminuzione dei benefici economici attesi. Di conseguenza, nella determinazione della vita utile di un bene sono considerati i seguenti fattori:
a)
c) l'obsolescenza tecnica o commerciale derivante da cambiamenti o da miglioramenti nella produzione, o da una variazione nella domanda di mercato per il prodotto o per il servizio fornito dal bene. Future riduzioni di prezzo previste per la vendita di un elemento che è stato prodotto utilizzando un bene potrebbero essere indice di un'aspettativa di obsolescenza tecnica o commerciale del bene, che, a sua volta, potrebbe riflettere una riduzione dei benefici economici futuri generati dal bene stesso.

Criterio di ammortamento

60. Il criterio di ammortamento utilizzato deve riflettere le modalità con le quali si suppone che i benefici economici futuri del bene siano fruiti
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