Commission Regulation (EU) 2015/327 of 2 March 2015 amending Regulation (EC) No 1831/2003 of the European Parliament and of the Council as regards requirements for the placing on the market and conditions of use of additives consisting of preparations Text with EEA relevance

Published date03 March 2015
Subject MatterConsumer protection,Animal feedingstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 58, 3 March 2015
L_2015058IT.01004601.xml
3.3.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 58/46

REGOLAMENTO (UE) 2015/327 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per l'immissione sul mercato e le condizioni di utilizzazione degli additivi costituiti da preparati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, e l'articolo 16, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) In alcuni preparati, autorizzati come additivi in conformità del regolamento (CE) n. 1831/2003, sono incorporati additivi tecnologici e altre sostanze o prodotti affinché questi esercitino una funzione sulla sostanza attiva contenuta nel preparato, quali la sua stabilizzazione o standardizzazione, agevolando la sua manipolazione o incorporazione nei mangimi. Tali additivi tecnologici o altre sostanze o prodotti possono, ad esempio, aumentare la fluidità o l'omogeneità, o ridurre il potenziale di polverizzazione della sostanza attiva. La composizione specifica degli additivi autorizzati costituiti da preparati varierà pertanto in base alla ragione dell'utilizzazione di tali preparati. Gli additivi tecnologici o altre sostanze o prodotti aggiunti al fine di mantenere l'integrità di una sostanza attiva non sono tuttavia destinati a svolgere una funzione nei mangimi in cui il preparato deve essere incorporato.
(2) Considerando che il progresso tecnologico contribuisce allo sviluppo di nuovi preparati è opportuno tenere in maggiore considerazione le specificità degli additivi costituiti da preparati e conferire maggiore trasparenza e chiarezza alla loro immissione sul mercato, senza pregiudicare i diritti di proprietà intellettuale relativi alla composizione delle premiscele contenenti tali additivi.
(3) In particolare, è opportuno introdurre nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1831/2003 ulteriori requisiti relativi all'etichettatura per questo tipo di additivi e per le premiscele che li contengono, che consentano di poter verificare che gli additivi tecnologici utilizzati in un preparato siano autorizzati per lo scopo previsto e che tali additivi esercitino una funzione solo sulla sostanza attiva contenuta nel preparato.
(4) Sebbene sia opportuno che le informazioni più pertinenti continuino a essere fornite sull'imballaggio o sul contenitore dell'additivo o della premiscela, il progresso tecnologico consente anche di fornire informazioni per iscritto sulla composizione dei preparati in maniera più flessibile e meno onerosa tramite altre forme. Ciò è conforme alla definizione di etichettatura di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
(5) Gli operatori dovrebbero essere in grado di fornire informazioni circa la composizione dei preparati immessi sul mercato, in quanto esse permettono all'utilizzatore finale o all'acquirente di compiere una scelta informata, consentono di svolgere un'adeguata valutazione del rischio e contribuiscono alla correttezza delle transazioni.
(6) Tali ulteriori requisiti relativi all'etichettatura e alle informazioni dovrebbero applicarsi solo agli additivi appartenenti alle categorie di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1831/2003. Qualora tali additivi siano autorizzati come preparati, l'autorizzazione riguarda infatti solo la sostanza attiva e non gli altri componenti dei preparati, che possono variare.
(7) Al fine di evitare effetti indesiderati sulla salute umana, sulla salute degli animali o sull'ambiente, gli operatori dovrebbero garantire la compatibilità fisico-chimica e biologica tra i componenti del preparato immesso sul mercato e utilizzato.
(8) È pertanto opportuno modificare l'allegato III del regolamento (CE) n. 1831/2003, concernente i requisiti specifici relativi all'etichettatura per alcuni additivi e per le premiscele, nonché l'allegato IV del medesimo regolamento, concernente le condizioni generali di utilizzazione, al fine di tenere conto del progresso tecnologico e dello sviluppo scientifico nel
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