Commission Regulation (EU) 2015/1348 of 3 August 2015 amending Regulation (EC) No 773/2004 relating to the conduct of proceedings by the Commission pursuant to Articles 81 and 82 of the EC Treaty (Text with EEA relevance)

Published date05 August 2015
Subject MatterCompetition
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 208, 5 August 2015
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5.8.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 208/3

REGOLAMENTO (UE) 2015/1348 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 773/2004 relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo,

visto il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (1), in particolare l'articolo 33,

sentito il comitato consultivo in data 19 giugno 2015,

Considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione (2) stabilisce le norme relative, tra l'altro, alle indagini effettuate dalla Commissione e all'accesso al fascicolo della Commissione.
(2) I cartelli sono intese o pratiche concordate tra due o più concorrenti, volte a coordinare il loro comportamento competitivo sul mercato o ad influire sui pertinenti parametri della concorrenza mediante pratiche consistenti nel fissare o coordinare i prezzi di acquisto o di vendita o altre condizioni di transazione, nell'assegnare quote di produzione o di vendita, nel ripartire i mercati e i clienti, anche mediante manipolazione delle gare di appalto, restrizioni delle importazioni o delle esportazioni e azioni anticoncorrenziali dirette contro altre imprese concorrenti. Queste pratiche si configurano tra le violazioni più gravi dell'articolo 101 del trattato.
(3) Per la loro stessa natura, i cartelli segreti sono spesso difficili da scoprire e da sottoporre a indagine senza la cooperazione delle imprese o delle persone che vi partecipano. Di conseguenza, la Commissione ritiene che sia nell'interesse dell'Unione ricompensare le imprese implicate in questo tipo di pratiche illecite e che siano disposte a porre fine alla loro partecipazione e a cooperare all'indagine condotta dalla Commissione stessa, indipendentemente dalle altre imprese coinvolte nel cartello. Il vantaggio che i consumatori traggono dalla certezza che le intese segrete siano scoperte e sanzionate è primario rispetto all'interesse di sanzionare, a un livello commisurato alla condotta illegale, le imprese che consentono alla Commissione di scoprire e vietare pratiche di questo tipo. A tal fine, la Commissione applica dal 1996 un programma di trattamento favorevole, nel quale fissa le condizioni per ricompensare le imprese per la loro cooperazione all'indagine della Commissione. Il programma di trattamento favorevole si è dimostrato uno strumento efficace a disposizione della Commissione per scoprire e sanzionare numerosi cartelli segreti. Inoltre, consentendo di svelare un maggior numero di infrazioni e rendendo più efficace l'applicazione a livello pubblico, il programma serve anche come deterrente contro i cartelli e, in ultima analisi, fornisce ai soggetti danneggiati una base per poter chiedere il risarcimento dei danni provocati da tali infrazioni.
(4) Nel quadro di tale cooperazione, le imprese possono presentare alla Commissione, su base volontaria, dichiarazioni ufficiali legate a un programma di trattamento favorevole, che possono includere dichiarazioni di attuali e/o ex dipendenti e rappresentanti dell'impresa. Le imprese potrebbero tuttavia essere dissuase dal cooperare con la Commissione se ciò rischia di compromettere la loro posizione nell'ambito di procedimenti giudiziari in sede civile.
(5) Le parti coinvolte nei procedimenti dinanzi alla Commissione e i terzi, quali i denuncianti e le altre persone interessate, possono ottenere talune informazioni contenute nel fascicolo della Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 773/2004.
(6) Le informazioni ottenute a norma del regolamento (CE) n. 773/2004 possono essere usate nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi intesi all'applicazione degli articoli 101 e 102 del trattato. Tuttavia, non dovrebbe essere possibile utilizzare tali informazioni nell'ambito dei procedimenti in corso presso giurisdizioni nazionali se ciò rischia di compromettere l'efficacia dell'applicazione degli articoli 101 e 102 del trattato da parte della Commissione.
(7) Per garantire che le imprese non siano dissuase dal riconoscere volontariamente la propria partecipazione a una violazione del diritto della concorrenza dell'Unione nell'ambito del programma di trattamento favorevole o della procedura di transazione, le altre parti potranno avere accesso a tali informazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 773/2004 soltanto ai fini dell'esercizio dei loro diritti di difesa nei procedimenti dinanzi alla Commissione. Tali informazioni possono essere utilizzate nell'ambito dei procedimenti di ricorso dinanzi ai giudici dell'Unione o ai giudici nazionali solo in casi direttamente collegati a quello in cui è stato accordato l'accesso e che riguardano la ripartizione dell'ammenda tra partecipanti al cartello o il ricorso nei confronti di una decisione di infrazione adottata da un'autorità nazionale garante della concorrenza.
(8) Inoltre, l'utilizzo delle informazioni ottenute a norma del regolamento (CE) n. 773/2004 nei procedimenti dinanzi ai giudici nazionali non
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