Commission Regulation (EU) 2015/2406 of 18 December 2015 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standard 1 (Text with EEA relevance)

Published date19 December 2015
Subject MatterFree movement of capital,Internal market - Principles,Freedom of establishment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 333, 19 December 2015
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19.12.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 333/97

REGOLAMENTO (UE) 2015/2406 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 1

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.
(2) Il 18 dicembre 2014 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato alcune modifiche al Principio contabile internazionale IAS 1 Presentazione del bilancio, intitolate Iniziativa di informativa. Le modifiche mirano a migliorare l'efficacia dell'informativa e a spronare le società a determinare con giudizio professionale le informazioni da riportare nel bilancio nell'ambito dell'applicazione dello IAS 1.
(3) Le modifiche dello IAS 1 comportano di conseguenza modifiche allo IAS 34 e all'International Financial Reporting Standard (IFRS) 7 al fine di garantire la coerenza fra i principi contabili internazionali.
(4) La consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le modifiche allo IAS 1 soddisfano i criteri di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.
(5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.
(6) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

a) il Principio contabile internazionale (IAS) 1 Presentazione del bilancio è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;
b) lo IAS 34 Bilanci intermedi e l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative sono modificati conformemente alle modifiche dello IAS 1 come indicato all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche che figurano nell'articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2016 o successivamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2) Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Iniziativa di informativa

(Modifiche allo IAS 1)

Modifiche allo

IAS 1 Presentazione del bilancio

I paragrafi 10, 31, 54-55, 82 A, 85, 113-114, 117, 119 e 122 sono modificati, i paragrafi 30 A, 55 A, 85 A-85B e 139P sono aggiunti e i paragrafi 115 e 120 sono soppressi. I paragrafi 29-30, 112, 116, 118 e 121 non sono stati modificati, ma sono riportati per agevolare la lettura.

Informativa completa di bilancio

10. Un'informativa di bilancio completa include:
a) un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla fine dell'esercizio;
b) un prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo dell'esercizio;
c) un prospetto delle variazioni di patrimonio netto dell'esercizio;
d) un rendiconto finanziario dell'esercizio;
e) le note, che contengano i principi contabili rilevanti e altre informazioni esplicative;
(ea) le informazioni comparative rispetto all'esercizio precedente, come specificato nei paragrafi 38 e 38 A; e
f) un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all'inizio dell'esercizio precedente se un'entità applica un principio contabile retroattivamente o ridetermina retroattivamente le voci nel proprio bilancio, oppure se riclassifica le voci nel proprio bilancio in conformità ai paragrafi 40 A-40D.
Un'entità può utilizzare per i prospetti titoli diversi da quelli usati nel presente Principio. Per esempio, un'entità può utilizzare il titolo «prospetto di conto economico complessivo» piuttosto che «prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo».

Rilevanza e aggregazione

29. Un'entità deve esporre distintamente ogni classe rilevante di voci simili. Un'entità presenta distintamente le voci di natura o destinazione dissimile a meno che queste non siano irrilevanti.
30. Il bilancio è il risultato di un vasto numero di operazioni o altri fatti che sono raggruppati in classi, conformemente alla loro natura o destinazione. La fase finale del processo di aggregazione e classificazione consiste nell'esposizione di dati sintetici e classificati che costituiscono le voci di bilancio. Se una voce non è singolarmente rilevante, questa è aggregata ad altre voci nei prospetti o nelle note. Una voce che non sia sufficientemente rilevante da richiedere una esposizione distinta nei prospetti può richiedere di essere esposta distintamente nelle note.
30 A Nell'applicare il presente e altri IFRS, l'entità decide, alla luce di tutti i fatti e le circostanze pertinenti, in che modo aggregare le informazioni nel bilancio, note comprese. L'entità non deve ridurre la comprensibilità del proprio bilancio occultando informazioni rilevanti mediante informazioni irrilevanti o aggregando voci significative che hanno natura o funzioni differenti.
31. Alcuni IFRS precisano le informazioni da includere nel bilancio, note comprese. Un'entità non è tenuta a fornire un'informativa specifica richiesta da un IFRS se le informazioni in essa contenute non sono rilevanti. Ciò vale anche se l'IFRS contiene un elenco di requisiti specifici o li descrive come requisiti minimi. L'entità è altresì tenuta a valutare se fornire informazioni integrative aggiuntive quando la conformità con le specifiche disposizioni degli IFRS è insufficiente per permettere agli utilizzatori del bilancio di comprendere l'impatto di particolari operazioni, altri fatti e condizioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico dell'entità.

Informazioni da presentare nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria

54. Il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria deve includere le voci rappresentative dei seguenti valori:
a)
55. Un'entità deve presentare voci aggiuntive (anche disaggregando le voci elencate al paragrafo 54), intestazioni e risultati parziali quando tale presentazione è significativa ai fini della comprensione della situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità.
55 A Quando l'entità presenta risultati parziali a norma del paragrafo 55, tali risultati parziali devono:
a) essere costituiti da voci che consistono in importi rilevati e valutati in conformità all'IFRS;
b) essere presentati ed identificati in modo da rendere le voci che costituiscono il risultato parziale chiare e comprensibili;
c) essere coerenti da un esercizio all'altro, conformemente al paragrafo 45; e
d) non essere esposti con maggiore evidenza rispetto ai risultati parziali e ai totali richiesti dall'IFRS per il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria.

Informazioni da esporre nella sezione delle altre componenti di conto economico complessivo

82 A La
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