Commission Regulation (EU) 2015/995 of 8 June 2015 amending Decision 2012/757/EU concerning the technical specification for interoperability relating to the ‘operation and traffic management’ subsystem of the rail system in the European Union (Text with EEA relevance)

Published date30 June 2015
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 165, 30 June 2015
30.6.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 165/1

REGOLAMENTO (UE) 2015/995 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 2015

recante modifica della decisione 2012/757/UE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità concernente il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell'Unione europea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) prevede che l'Agenzia ferroviaria europea (di seguito «l'Agenzia») assicuri che le specifiche tecniche di interoperabilità (STI) siano adeguate al progresso tecnico, all'evoluzione del mercato e alle esigenze a livello sociale e proponga alla Commissione le modifiche delle STI che ritiene necessarie.
(2) Con la decisione C(2010) 2576 del 29 aprile 2010, la Commissione ha conferito all'Agenzia il mandato di elaborare e rivedere le STI in vista di estenderne l'ambito di applicazione all'intero sistema ferroviario dell'Unione. Secondo i termini di tale mandato, l'Agenzia doveva estendere il campo di applicazione della STI relativa al sottosistema "Esercizio e gestione del traffico" all'intero sistema ferroviario dell'Unione europea.
(3) In seguito alla relazione della Commissione concernente il profilo e i compiti degli altri membri del personale viaggiante (3), la Commissione ha chiesto all'Agenzia di individuare le mansioni di sicurezza essenziali comuni agli altri membri del personale viaggiante e non connesse alla progettazione del veicolo o del materiale rotabile e di definire l'ambito di applicazione dell'Appendice J dell'allegato I della decisione 2012/757/UE della Commissione (4) (STI OPE).
(4) Il 18 dicembre 2013 e il 18 luglio 2014 l'Agenzia ha emanato due raccomandazioni sulle modifiche da apportare alla STI relativa al sottosistema "Esercizio e gestione del traffico" (ERA-REC-100-2013/REC e ERA-REC-101-2014/REC).
(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2012/757/UE.
(6) La STI «Esercizio e gestione del traffico» istituita dal presente regolamento non disciplina tutti i requisiti essenziali. In conformità dell'articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/57/CE, gli aspetti tecnici che non sono in essa contemplati dovrebbero essere identificati come «punti in sospeso» disciplinati dalla normativa nazionale applicabile nei singoli Stati membri.
(7) L'attuazione della STI di cui in allegato e la conformità con i punti corrispondenti di tale STI deve essere stabilita conformemente ad un piano di attuazione che ogni Stato membro è tenuto ad aggiornare per le linee di cui è responsabile.
(8) Attualmente il traffico ferroviario è esercito in base ad accordi a livello nazionale, bilaterale, multinazionale o internazionale. È importante che tali accordi non ostacolino i progressi attuali e futuri verso l'interoperabilità. È quindi opportuno che gli Stati membri li notifichino alla Commissione.
(9) La direttiva 2008/57/CE inserisce il sottosistema "esercizio e gestione del traffico" fra quelli di natura funzionale. Di conseguenza, l'ottemperanza alla STI concernente l'esercizio e la gestione del traffico non è valutata nel momento in cui un veicolo è autorizzato ad essere immesso in servizio, bensì in occasione della valutazione dei sistemi di gestione della sicurezza delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura.
(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La decisione 2012/757/UE è modificata come segue:

1) gli articoli 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 1 Oggetto È adottata la specifica tecnica di interoperabilità (STI) relativa al sottosistema “Esercizio e gestione del traffico” del sistema ferroviario dell'Unione di cui all'allegato I. Articolo 2 Ambito di applicazione 1. La STI di cui all'allegato I si applica al sottosistema “Esercizio e gestione del traffico” del sistema ferroviario dell'Unione di cui al punto 2.5 dell'allegato II della direttiva 2008/57/CE. 2. La STI si applica alle seguenti reti:
a) la rete del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, come definita nel punto 1.1 dell'allegato I della direttiva 2008/57/CE;
b) la rete del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (TEN), come definita nel punto 2.1 dell'allegato I della direttiva 2008/57/CE; e
c) altre parti della rete del sistema ferroviario dell'Unione.
Sono esclusi i casi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE. Articolo 3 Punti in sospeso 1. Per quanto riguarda gli aspetti classificati come “punti in sospeso” di cui all'appendice I dell'allegato I, le condizioni da rispettare per la verifica dell'interoperabilità ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE sono quelle stabilite dalle norme nazionali applicabili nello Stato membro in cui si svolge l'esercizio. 2. Entro e non oltre il 1o gennaio 2016, ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione le proprie pertinenti norme nazionali. Articolo 3 bis Casi specifici 1. Per quanto riguarda i casi specifici elencati al punto 7.3 dell'allegato I, le condizioni da rispettare per la verifica dell'interoperabilità ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE, sono quelle stabilite dalle norme nazionali applicabili nello Stato membro in cui si svolge l'esercizio. 2. Entro e non oltre il 1o gennaio 2016, ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione le proprie pertinenti norme nazionali. Articolo 3 ter Notifica degli accordi bilaterali Gli Stati membri notificano alla Commissione i seguenti tipi di accordi entro e non oltre il 1o gennaio 2016, a meno di averne già dato notifica a norma delle decisioni della Commissione 2006/920/CE (5), 2008/231/CE, 2011/314/UE o della presente decisione:
a) accordi nazionali tra gli Stati membri e imprese ferroviarie o gestori dell'infrastruttura, convenuti in via permanente o temporanea e imposti dalla natura molto specifica o locale del servizio di trasporto previsto;
b) accordi bilaterali o multilaterali tra imprese ferroviarie, gestori dell'infrastruttura o autorità preposte alla sicurezza che comportino livelli significativi di interoperabilità a livello locale o regionale; e
c) accordi internazionali tra uno o più Stati membri e almeno un paese terzo, oppure tra imprese ferroviarie o gestori dell'infrastruttura di Stati membri e almeno un'impresa ferroviaria o un gestore dell'infrastruttura di un paese terzo che comportino livelli significativi di interoperabilità a livello locale o regionale.
Articolo 3 quater Notifica delle regole relative al tipo di segnale della coda del treno Gli Stati membri notificano alla Commissione le regole che definiscono il tipo di segnale della coda del treno, come descritto ai punti 4.2.2.1.3.2 e 4.2.2.1.3.3 dell'allegato I, entro e non oltre il 1o gennaio 2016, purché non siano già state notificate a norma delle decisioni della Commissione 2006/920/CE, 2008/231/CE, 2011/314/UE o della presente decisione. Articolo 3 quinquies Attuazione 1. Le fasi da seguire per l'attuazione di un sottosistema interoperabile di esercizio e gestione del traffico sono riportate al punto 7 dell'allegato I. 2. Gli Stati membri predispongono un piano nazionale di attuazione in cui descrivono le azioni che intendono adottare per conformarsi alla presente decisione, in conformità del punto 7 dell'allegato I. Gli Stati membri notificano i propri piani nazionali di attuazione alla Commissione entro e non oltre il 1o luglio 2017. Gli Stati membri notificano altresì eventuali aggiornamenti di tali piani nazionali di attuazione. 3. La Commissione pubblica i piani nazionali di attuazione, e le successive revisioni notificate, sul proprio sito internet e ne dà notizia agli Stati membri tramite il comitato di cui alla direttiva 2008/57/CE. 4. Gli Stati membri che hanno già inviato i loro piani di attuazione aggiornati non sono tenuti a inviarli di nuovo. (5)Decisione 2006/920/CE della Commissione, dell'11 agosto 2006, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema “Esercizio e gestione del traffico” del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 359 del 18.12.2006, pag. 1).»;"
2) l'allegato I è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.

(2)Regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1).

(3) Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni concernente il profilo e i compiti degli altri membri del personale viaggiante (COM(2013) 33 final, 30.1.2013).

(4) Decisione 2012/757/UE della Commissione, del 14...

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