Commission Regulation (EU) 2015/1190 of 20 July 2015 amending Annex III to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products (Text with EEA relevance)

Coming into Force10 August 2015,10 August 2016
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32015R1190
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2015/1190/oj
Published date21 July 2015
Date20 July 2015
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 193, 21 July 2015
L_2015193IT.01011501.xml
21.7.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193/115

REGOLAMENTO (UE) 2015/1190 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2015

che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 1,

sentito il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori,

considerando quanto segue:

(1) Basandosi su uno studio scientifico pubblicato nel 2001 e intitolato «Use of permanent hair dyes and bladder cancer risk», il comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori, successivamente sostituito dal comitato scientifico dei prodotti di consumo («CSPC») in virtù della decisione 2004/210/CE della Commissione (2), ha concluso che i potenziali rischi connessi all'uso di tinture per capelli fossero preoccupanti. Tramite i propri pareri, il CSPC ha raccomandato alla Commissione di prendere ulteriori iniziative per limitare l'uso delle sostanze contenute nelle tinture per capelli.
(2) Il CSPC ha inoltre raccomandato di adottare una strategia globale di valutazione della sicurezza delle sostanze contenute nelle tinture per capelli, comprendente le prescrizioni relative alle prove da effettuare su tali sostanze per stabilire la loro potenziale genotossicità o cancerogenicità.
(3) Sentito il parere del CSPC, la Commissione, gli Stati membri e le parti interessate hanno concordato una strategia globale volta a disciplinare le sostanze impiegate nelle tinture per capelli; tale strategia prevedeva l'obbligo per l'industria di presentare rapporti contenenti dati scientifici aggiornati sulla sicurezza delle sostanze contenute nelle tinture per capelli, da sottoporre a una valutazione del rischio da parte del CSPC.
(4) Il CSPC, successivamente sostituito dal comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) in applicazione della decisione 2008/721/CE della Commissione (3), ha valutato la sicurezza di singole sostanze per le quali l'industria aveva presentato dati aggiornati.
(5) Tenendo conto dei pareri definitivi forniti dal CSSC sulla sicurezza di singole sostanze, è appropriato limitare le concentrazioni massime di nove sostanze per tinture per capelli valutate, nonché iscrivere dette sostanze nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009.
(6) Per quanto riguarda la valutazione di possibili rischi per la salute dei consumatori derivanti dai prodotti di reazione formati dalle sostanze ossidanti impiegate nelle tinture per capelli durante il processo di tintura, sulla base dei dati disponibili il CSSC, nel parere datato 21 settembre 2010, non ha espresso forti preoccupazioni riguardo alla genotossicità e cancerogenicità delle tinture per capelli e dei relativi prodotti di reazione attualmente impiegati nell'Unione.
(7) Il potenziale sensibilizzante delle singole sostanze impiegate nelle tinture per capelli è stato oggetto delle valutazioni dei rischi effettuate dal CSSC. Per meglio informare i consumatori sugli eventuali effetti dannosi dell'uso di tinture per capelli e per limitare il rischio di sensibilizzazione dei consumatori ai prodotti per la tintura dei capelli, è opportuno stampare avvertenze adeguate sulle etichette dei prodotti di ossidazione per la tintura dei capelli, nonché dei prodotti non di ossidazione per la tintura dei capelli contenenti sostanze che potenzialmente sono estremamente o fortemente sensibilizzanti.
(8) La definizione di prodotti per capelli di cui al regolamento (CE) n. 1223/2009 ne escludeva l'applicazione sulle ciglia. Tale esclusione era motivata dal fatto che l'applicazione di prodotti cosmetici sui capelli presenta un livello di rischio diverso rispetto all'applicazione degli stessi sulle ciglia. Era pertanto necessario valutare specificamente la sicurezza dell'applicazione dell'acido tioglicolico e dei suoi sali sulle ciglia.
(9) Il CSSC, nel suo parere sull'acido tioglicolico e i suoi sali dell'11 novembre 2013, ha concluso che l'uso generale (uso personale da parte dei consumatori) di prodotti per l'arricciatura delle ciglia contenenti acido tioglicolico e suoi sali non è raccomandato a causa del rischio di irritazione oculare durante l'autoapplicazione. Tuttavia, la concentrazione di acido tioglicolico e suoi sali in tali prodotti è sicura fino all'11 % se applicata sulle ciglia da un professionista, procedimento che riduce il rischio di un contatto diretto con gli occhi. Il CSSC ha inoltre concluso che l'uso dell'acido tioglicolico e dei suoi sali fino al 5 % è sicuro per l'impiego come depilante quando è utilizzato come previsto. La sicurezza di questi tipi di prodotti cosmetici dipende in ampia misura da una gestione responsabile del rischio, comprendente le avvertenze e orientamenti dettagliati per l'uso.
(10) Sulla base della valutazione scientifica dell'acido tioglicolico e dei suoi sali, è opportuno autorizzare il loro uso in prodotti per l'arricciatura delle ciglia e in prodotti per la depilazione. Tuttavia, per evitare qualsiasi rischio connesso all'autoapplicazione di prodotti per l'arricciatura delle ciglia da parte dei consumatori, è opportuno autorizzare tali prodotti per uso esclusivamente professionale. Per permettere agli operatori professionali di informare i consumatori sui possibili effetti negativi connessi all'applicazione di prodotti contenenti acido tioglicolico e suoi sali sulle ciglia e al fine di ridurre i rischi di sensibilizzazione cutanea a tali prodotti, occorre che le relative etichette rechino le opportune avvertenze.
(11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009.
(12) L'applicazione delle restrizioni riguardanti le sostanze per la tintura dei capelli dovrebbe essere differita per consentire all'industria di rispettare le prescrizioni relative alle tinture per capelli. In particolare è opportuno concedere alle imprese dodici mesi di tempo per immettere sul mercato prodotti conformi e ritirare dal mercato prodotti non conformi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
(13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente dei prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 10 agosto 2015, tranne che per le disposizioni di cui al punto 2 dell'allegato, che si applicano a decorrere dal 10 agosto 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.

(2) Decisione 2004/210/CE della Commissione, del 3 marzo 2004, che istituisce comitati scientifici nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell'ambiente (GU L 66 del 4.3.2004, pag. 45).

(3) Decisione 2008/721/CE della Commissione, del 5 settembre 2008, che istituisce una struttura consultiva di comitati scientifici ed esperti nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell'ambiente e che abroga la decisione...

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