Commission Regulation (EU) 2016/637 of 22 April 2016 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards removal from the Union list of certain flavouring substances (Text with EEA relevance)
Published date | 23 April 2016 |
Subject Matter | Consumer protection,Approximation of laws,Foodstuffs |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 108, 23 April 2016 |
23.4.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 108/24 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/637 DELLA COMMISSIONE
del 22 aprile 2016
che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'eliminazione dall'elenco dell'Unione di determinate sostanze aromatizzanti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 25, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) | L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base di cui è autorizzato l'uso negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni d'uso. |
(2) | Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione (3) ha adottato l'elenco di sostanze aromatizzanti e lo ha inserito nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008. |
(3) | Tale elenco può essere aggiornato a norma della procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata. |
(4) | L'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base contiene un certo numero di sostanze per le quali l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha richiesto la presentazione di dati scientifici supplementari al fine di completarne la valutazione entro i termini specifici stabiliti nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008. |
(5) | Nel caso delle seguenti quattro sostanze appartenenti al sottogruppo chimico 2.2 di FGE.19: 2,6,6-trimetil-1-cicloesen-1-carbossaldeide (N. FL 05.121), formiato di mirtenile (N. FL 09.272), mirtenil-2-metilbutirrato (N. FL 09.899) e mirtenil-3-metilbutirrato (N. FL 09.900), è stata istituita nell'elenco dell'Unione la scadenza del 31 dicembre 2012 per la presentazione dei dati scientifici supplementari richiesti. Tali dati sono stati trasmessi dal richiedente. |
(6) | Questo gruppo chimico comprende anche la sostanza p-menta-1,8-dien-7-ale (N. FL 05.117), che è stata utilizzata come sostanza rappresentativa del gruppo e per la quale sono stati presentati dati sulla tossicità. |
(7) | L'Autorità ha valutato i dati presentati e ha concluso, nel suo parere scientifico del 24 giugno 2015 (4), che la sostanza p-menta-1,8-dien-7-ale (N. FL 05.117) è genotossica in vivo e pertanto il suo impiego come sostanza aromatizzante solleva un problema di sicurezza. Tale sostanza è già stata |
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