Commission Regulation (EU) 2016/314 of 4 March 2016 amending Annex III to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products (Text with EEA relevance)

Published date05 March 2016
Subject MatterConsumer protection,Technical barriers,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 60, 5 March 2016
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5.3.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 60/59

REGOLAMENTO (UE) 2016/314 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2016

che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La sostanza dietilenglicole monoetiletere (DEGEE) con la denominazione INCI Ethoxydiglycol, utilizzata nei prodotti cosmetici, non è ancora disciplinata dal regolamento (CE) n. 1223/2009.
(2) Il DEGEE è stato oggetto di una valutazione del rischio effettuata dalla Francia, in base alla quale la Francia ha deciso (2) che si tratta di una sostanza sicura per i consumatori se utilizzata a una concentrazione massima dell'1,5 % in tutti i prodotti cosmetici, fuorché nei prodotti per l'igiene orale. Tale decisione è stata notificata alla Commissione e agli Stati membri in conformità all'articolo 12 della direttiva 76/768/CEE del Consiglio (3). Di conseguenza la Commissione ha incaricato il comitato scientifico dei prodotti di consumo (CSPC) di formulare un parere sulla sicurezza di ciascuno degli eteri di glicole sottoposti a restrizioni dalla decisione francese.
(3) Il comitato scientifico dei prodotti di consumo, successivamente sostituito dal comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) dalla decisione 2008/721/CE della Commissione (4), ha adottato pareri scientifici sul DEGEE il 19 dicembre 2006 (5), il 16 dicembre 2008 (6), il 21 settembre 2010 (7) e il 26 febbraio 2013 (8).
(4) Il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori ha concluso che l'impiego del DEGEE in tinture per capelli ossidative ad una concentrazione massima del 7 % p/p, in tinture per capelli non ossidative ad una concentrazione massima del 5 % p/p e in altri prodotti da sciacquare ad una concentrazione massima del 10 % p/p non presenta rischi per la salute dei consumatori. Inoltre, tale comitato scientifico ha concluso che l'impiego del DEGEE non comporta rischi per la salute dei consumatori ad una concentrazione massima del 2,6 % p/p in altri prodotti cosmetici non spray e nei seguenti prodotti spray: profumi, spray per capelli, antitraspiranti e deodoranti. L'impiego del DEGEE in prodotti per l'igiene orale e in prodotti per gli occhi, invece, non è stato esaminato dal comitato scientifico della sicurezza dei consumatori e quindi non può essere considerato sicuro per i consumatori.
(5) Alla luce di tali pareri del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori, la Commissione ritiene che la mancata regolamentazione del DEGEE rappresenti un rischio potenziale per la salute umana.
(6) Il regolamento (CE) n. 1223/2009 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
(7) È opportuno rinviare l'applicazione delle restrizioni sopra menzionate al fine di consentire all'industria di effettuare i necessari adeguamenti delle formulazioni dei prodotti. In particolare, è opportuno concedere alle imprese un periodo di dodici mesi per immettere sul mercato i prodotti conformi e ritirare dal mercato i prodotti non conformi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
(8) Le misure di cui al
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