Commission Regulation (EU) 2016/26 of 13 January 2016 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards nonylphenol ethoxylates (Text with EEA relevance)

Published date14 January 2016
Subject MatterInternal market - Principles,Environment,Safety at work and elsewhere
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 9, 14 January 2016
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14.1.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 9/1

REGOLAMENTO (UE) 2016/26 DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 2016

recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda i nonilfenoli etossilati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l'articolo 68, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il 2 agosto 2013 il Regno di Svezia ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») un fascicolo («il fascicolo allegato XV») a norma dell'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, al fine di avviare la procedura di restrizione di cui agli articoli da 69 a 73 di tale regolamento. Il fascicolo allegato XV indicava inizialmente che l'esposizione ai nonilfenoli («NP») e ai nonilfenoli etossilati («NPE») costituisce un rischio per l'ambiente, in particolare per le specie acquatiche che vivono nelle acque di superficie. Al fine di limitare tale rischio, il fascicolo proponeva di vietare l'immissione sul mercato di articoli tessili che possono essere lavati in acqua, qualora contengano NP e NPE in concentrazioni pari o superiori a 100 mg/kg (0,01 % in peso). Il fascicolo dimostrava la necessità di intervenire a livello dell'Unione.
(2) Durante la consultazione pubblica sul fascicolo allegato XV, la Svezia ha raccomandato di rimuovere i NP dal campo di applicazione della restrizione proposta in quanto tale sostanza non è utilizzata intenzionalmente nella lavorazione dei tessili. L'esclusione di NP è stata ritenuta giustificata dal comitato per la valutazione dei rischi («RAC») e dal comitato per l'analisi socioeconomica dell'Agenzia («SEAC»), se valutata in termini di efficacia, praticità e verificabilità della restrizione. Pertanto, solo i NPE dovrebbero essere soggetti alla restrizione proposta.
(3) Nel fascicolo allegato XV i NPE sono definiti come etossilati ramificati e lineari di nonilfenoli che riguardano sostanze definite da numeri CAS o CE e sostanze UVCB, polimeri e omologhi. Le sostanze di tale gruppo sono identificate mediante la formula molecolare (C2H4O)nC15H24O.
(4) Varie indagini di mercato riportate nel fascicolo allegato XV hanno individuato la presenza di NPE in manufatti tessili, in concentrazioni variabili. L'immissione sul mercato e l'uso di NPE come sostanze o in miscele ai fini del trattamento di tessili e di pellame è già limitato dalla voce 46 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006. Tuttavia, in condizioni ragionevolmente prevedibili di lavaggio degli articoli tessili in acqua, il rilascio di NPE nell'ambiente acquatico comporta rischi per le specie
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