Commission Regulation (EU) 2016/1005 of 22 June 2016 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards asbestos fibres (chrysotile) (Text with EEA relevance)

Published date23 June 2016
Subject MatterHealth and safety,Internal market - Principles,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 165, 23 June 2016
L_2016165IT.01000401.xml
23.6.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 165/4

REGOLAMENTO (UE) 2016/1005 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2016

che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le fibre d'amianto (crisotilo)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l'articolo 68, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La voce 6 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 vieta la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso delle fibre d'amianto e degli articoli e delle miscele contenenti tali fibre intenzionalmente aggiunte.
(2) Gli Stati membri potevano concedere una deroga per l'immissione sul mercato e l'uso dei diaframmi contenenti fibre di crisotilo destinati agli impianti di elettrolisi già esistenti. La deroga poteva essere applicata anche all'immissione sul mercato di fibre di crisotilo da utilizzare nella fabbricazione o manutenzione di tali diaframmi e all'uso di fibre di crisotilo per tali scopi.
(3) Dei cinque impianti di elettrolisi in relazione ai quali gli Stati membri hanno dichiarato (2) nel 2011 di aver concesso una deroga, sono rimasti in funzione solo due, in Svezia e in Germania.
(4) Il 18 gennaio 2013, conformemente all'obbligo di cui al punto 1 della voce 6, la Commissione europea ha chiesto all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») di preparare un fascicolo conforme all'allegato XV a norma dell'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento REACH al fine di proibire l'immissione sul mercato e l'uso di diaframmi contenenti crisotilo. Il 17 gennaio 2014 l'Agenzia ha messo a punto il fascicolo conforme all'allegato XV, nel quale ha proposto di modificare le restrizioni esistenti, limitando al 31 dicembre 2025 la durata delle deroghe concesse dagli Stati membri per l'immissione sul mercato e per l'uso di diaframmi contenenti crisotilo e di fibre di crisotilo destinate esclusivamente alla loro manutenzione e consentendo agli Stati membri di imporre un obbligo di comunicazione per consentire un monitoraggio e un'applicazione migliori.
(5) Il fascicolo è stato successivamente oggetto di una consultazione pubblica e sottoposto all'esame del comitato per la valutazione dei rischi (nel seguito «RAC» — Risk Assessment Committee) e del comitato per l'analisi socioeconomica (nel seguito «SEAC» — Socio-Economic Analysis Committee).
(6) Il 26 novembre 2014 il RAC ha adottato un parere in cui giunge alla conclusione che in uno stabilimento non vi è alcuna esposizione dei lavoratori al crisotilo e che nell'altro l'esposizione è ridotta a un livello di rischio trascurabile mediante misure di gestione dei rischi che risultano efficaci nel controllo di potenziali rischi derivanti dall'uso del crisotilo. Il RAC ha altresì concluso che il crisotilo non viene disperso nell'ambiente e che pertanto i vantaggi per la salute e l'ambiente derivanti da un'immediata chiusura dei due stabilimenti sarebbero trascurabili. Sulla base di considerazioni specifiche relative ai processi e alla tecnologia di uno degli impianti non erano inoltre disponibili alternative adeguate.
(7) Al fine di promuovere l'obiettivo di eliminare gradualmente l'uso del crisotilo nell'UE e di migliorare la chiarezza e la trasparenza dell'attuale deroga, il RAC ha concordato con la proposta di modifica
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