Commission Regulation (EU) 2016/1905 of 22 September 2016 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standard 15 (Text with EEA relevance)

Published date29 October 2016
Subject MatterInternal market - Principles,Freedom of establishment,Free movement of goods
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 295, 29 October 2016
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29.10.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 295/19

REGOLAMENTO (UE) 2016/1905 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 15

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.
(2) Nel maggio 2014 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato il nuovo International Financial Reporting Standard (IFRS) 15 con il titolo Ricavi provenienti da contratti con i clienti, inteso a migliorare la rendicontazione contabile dei ricavi e quindi nel complesso la comparabilità dei ricavi nei bilanci.
(3) Nel settembre 2015 lo IASB ha pubblicato una modifica all'IFRS 15 che rinvia dal 1o gennaio 2017 al 1o gennaio 2018 la data di entrata in vigore del Principio.
(4) L'IFRS 15 contiene alcuni riferimenti all'IFRS 9 che attualmente non possono essere applicati, poiché quest'ultimo non è stato adottato dall'Unione. Pertanto qualsiasi riferimento all'IFRS 9 di cui all'allegato del presente regolamento dovrebbe essere letto come riferimento al Principio contabile internazionale IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione.
(5) L'adozione dell'IFRS 15 comporta di conseguenza modifiche agli IFRS 1, 3 e 4, agli IAS 1, 2, 12, 16, 32, 34, 36, 37, 38, 39 e 40, all'interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 12 e alle interpretazioni dello Standing Interpretation Committee (SIC) 27 e 32, al fine di garantire la coerenza fra i Principi contabili internazionali. Inoltre, comporta di conseguenza il ritiro degli IAS 11 e 18, delle Interpretazioni IFRIC 13, 15 e 18 e dell'Interpretazione SIC-31.
(6) Lo European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le modifiche all'IFRS 15 soddisfano i criteri di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.
(7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.
(8) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

a) l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti è inserito come indicato nell'allegato del presente regolamento;
b) l'IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard, l'IFRS 3 Aggregazioni aziendali, l'IFRS 4 Contratti assicurativi, lo IAS 1 Presentazione del bilancio, lo IAS 2 Rimanenze, lo IAS 12 Imposte sul reddito, lo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari, lo IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio, lo IAS 34 Bilanci intermedi, lo IAS 36 Riduzione di valore delle attività, lo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali, lo IAS 38 Attività immateriali, lo IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, lo IAS 40 Investimenti immobiliari, l'Interpretazione IFRIC 12 Accordi per servizi in concessione, l'Interpretazione SIC-27 La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing, l'Interpretazione SIC-32 Attività immaterialiCosti connessi a siti web sono modificati conformemente all'IFRS 15 come indicato nell'allegato del presente regolamento;
c) lo IAS 11 Lavori su ordinazione, lo IAS 18 Ricavi, l'Interpretazione IFRIC 13 Programmi di fidelizzazione della clientela, l'Interpretazione IFRIC 15 Accordi per la costruzione di immobili, l'Interpretazione IFRIC 18 Cessioni di attività da parte della clientela e l'Interpretazione SIC-31 RicaviOperazioni di baratto comprendenti servizi pubblicitari sono sostituiti conformemente all'IFRS 15 come indicato nell'allegato del presente regolamento.

2. Qualsiasi riferimento all'IFRS 9 di cui all'allegato del presente regolamento va letto come riferimento allo IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione.

Articolo 2

Le società applicano le modifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 1, al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2018 o successivamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2) Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).


ALLEGATO

International financial reporting standard 15

Ricavi provenienti da contratti con i clienti

International financial reporting standard 15

Ricavi provenienti da contratti con i clienti

OBIETTIVO

1. La finalità del presente IFRS è stabilire i principi che l'entità deve applicare per fornire agli utilizzatori del bilancio informazioni utili sulla natura, l'importo, la tempistica e il grado di incertezza dei ricavi e dei flussi finanziari provenienti dal contratto con il cliente.

Conseguimento della finalità

2. Per conseguire la finalità di cui al paragrafo 1, il principio cardine del presente Principio è che l'entità deve rilevare i ricavi in modo che il trasferimento al cliente dei beni o servizi promessi sia espresso in un importo che rifletta il corrispettivo a cui l'entità si aspetta di avere diritto in cambio dei beni o servizi.
3. Nell'applicare il presente Principio l'entità deve considerare i termini del contratto e tutti i fatti e le circostanze pertinenti. L'entità deve applicare il presente Principio, compreso l'uso di eventuali espedienti pratici, in maniera uniforme ai contratti con caratteristiche analoghe e in circostanze analoghe.
4. Il presente Principio specifica la contabilizzazione del singolo contratto con il cliente. Tuttavia, come espediente pratico, l'entità può applicare il presente Principio a un portafoglio di contratti (o obbligazioni di fare) con caratteristiche analoghe, se l'entità si aspetta ragionevolmente che gli effetti sul bilancio dell'applicazione del presente Principio al portafoglio non differiscano in misura sostanziale dall'applicazione del presente Principio ai singoli contratti (o obbligazioni di fare) del portafoglio. In sede di contabilizzazione del portafoglio l'entità deve utilizzare stime e ipotesi che rispecchino le dimensioni e la composizione del portafoglio.

AMBITO DI APPLICAZIONE

5. L'entità deve applicare il presente Principio a tutti i contratti con i clienti, eccetto i seguenti:
a) i contratti di leasing rientranti nell'ambito di applicazione dello IAS 17 Leasing;
b) i contratti assicurativi rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4 Contratti assicurativi;
c) gli strumenti finanziari e altri diritti e obbligazioni contrattuali rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9 Strumenti finanziari, IFRS 10 Bilancio consolidato, IFRS 11 Accordi a controllo congiunto, IAS 27 Bilancio separato e IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture e
d) gli scambi non monetari tra entità dello stesso ramo di attività per agevolare le vendite a clienti o potenziali clienti. Per esempio, il presente Principio non si applica al contratto stipulato tra due compagnie petrolifere per lo scambio di petrolio inteso a soddisfare la domanda dei clienti in specifici luoghi diversi in maniera tempestiva.
6. L'entità deve applicare il presente Principio al contratto (diverso dai contratti di cui al paragrafo 5) solo se la controparte è un cliente. Il cliente è la parte che ha stipulato il contratto con l'entità per ottenere in cambio di un corrispettivo beni o servizi che sono il risultato delle attività ordinarie dell'entità. La controparte del contratto non è un cliente se, per esempio, ha stipulato con l'entità un contratto per partecipare a un'attività o un processo in cui le parti del contratto condividono i rischi e i benefici derivanti dall'attività o processo (come lo sviluppo di un'attività in un accordo di collaborazione) e non per ottenere il risultato delle attività ordinarie dell'entità.
7. Il contratto con il cliente può rientrare in parte nell'ambito di applicazione del presente Principio e in parte nell'ambito di applicazione degli altri Principi elencati al paragrafo 5:
a) se gli altri Principi specificano le modalità di separazione e/o di valutazione iniziale di una o più parti del contratto, l'entità deve in primo luogo applicare le disposizioni sulla separazione e/o sulla valutazione contenute in detti Principi. L'entità deve escludere dal prezzo dell'operazione l'importo della parte (o delle parti) del contratto valutata inizialmente conformemente agli altri Principi e deve
...

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