Commission Regulation (EU) 2016/692 of 4 May 2016 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards certain flavouring substances (Text with EEA relevance)

Published date05 May 2016
Subject MatterApproximation of laws,Foodstuffs,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 120, 5 May 2016
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5.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 120/7

REGOLAMENTO (UE) 2016/692 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2016

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate sostanze aromatizzanti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base di cui è autorizzato l'uso negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni d'uso.
(2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione (3) ha adottato l'elenco di sostanze aromatizzanti e lo ha inserito nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.
(3) Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.
(4) La parte A dell'elenco dell'Unione contiene sia le sostanze aromatizzanti già valutate, alle quali non sono attribuite note, sia le sostanze aromatizzanti in corso di valutazione, identificate in tale elenco da rimandi alle note numero 2 e 4.
(5) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha portato a termine la valutazione di 7 sostanze attualmente indicate nell'elenco come sostanze aromatizzanti in corso di valutazione. Tali sostanze sono state valutate dall'EFSA nella valutazione FGE.21rev5 (4) relativa a un gruppo di sostanze aromatizzanti. L'EFSA ha concluso che tali sostanze aromatizzanti non destano preoccupazioni in materia di sicurezza ai livelli di assunzione alimentare stimati.
(6) È opportuno inserire in elenco le sostanze aromatizzanti valutate a titolo di sostanze già sottoposte a valutazione, cancellando i rimandi alle note 2 e 4 nelle pertinenti voci dell'elenco dell'Unione.
(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione...

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