Commission Regulation (EU) 2016/427 of 10 March 2016 amending Regulation (EC) No 692/2008 as regards emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 6) (Text with EEA relevance)

Published date31 March 2016
Subject MatterApproximation of laws,Transport,Technical barriers
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 82, 31 March 2016
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31.3.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 82/1

REGOLAMENTO (UE) 2016/427 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 6)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (CE) n. 715/2007 la Commissione è tenuta a verificare le procedure, le prove e i requisiti di omologazione stabiliti nel regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (2) e, se necessario, ad adattarli in modo che riflettano adeguatamente le emissioni effettivamente generate durante la guida su strada.
(2) La Commissione ha effettuato un'analisi dettagliata al riguardo sulla base di ricerche da essa condotte e di informazioni esterne e ha constatato che le emissioni effettivamente generate durante la guida su strada dai veicoli Euro 5 e Euro 6 superano ampiamente le emissioni misurate col nuovo ciclo di guida europeo (New European Driving Cycle — NEDC) di regolamentazione, in particolare per quanto riguarda le emissioni di NOx dei veicoli diesel.
(3) I requisiti di omologazione dei veicoli a motore in materia di emissioni sono diventati molto più severi con l'introduzione e la successiva revisione delle norme Euro. Sebbene i veicoli in generale abbiano significativamente ridotto le emissioni di tutta la gamma di inquinanti regolamentati, fanno eccezione le emissioni di NOx dei motori diesel (in particolare dei veicoli commerciali leggeri). Sono dunque necessari interventi per correggere tale situazione. Affrontando il problema delle emissioni di NOx dei motori diesel si dovrebbe contribuire a ridurre gli attuali livelli elevati e persistenti delle concentrazioni di NO2 nell'aria ambiente, che sono strettamente collegati a tali emissioni e costituiscono un motivo di grande preoccupazione per la salute umana, nonché una sfida per quanto riguarda la conformità alla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
(4) Nel gennaio 2011 la Commissione ha istituito un gruppo di lavoro, con il coinvolgimento di tutte le parti interessate, per sviluppare una procedura di prova delle emissioni reali di guida (Real Driving Emissions — RDE) che riflettesse meglio le emissioni misurate su strada. A tal fine è stata seguita la possibilità tecnica suggerita nel regolamento (CE) n. 715/2007, vale a dire l'uso di sistemi portatili di misura delle emissioni (Portable Emission Measuring Systems — PEMS) e l'introduzione del concetto regolatore del «non superamento» (Not-To-Exceed — NTE).
(5) Per consentire ai costruttori di adeguarsi gradualmente alle prescrizioni RDE, le relative procedure di prova dovrebbero essere introdotte in due fasi, come concordato con le parti interessate nel processo «CARS 2020» (4): in un primo periodo transitorio le procedure di prova dovrebbero applicarsi esclusivamente ai fini del monitoraggio, mentre successivamente dovrebbero applicarsi a tutte le nuove omologazioni e a tutti i veicoli nuovi insieme a prescrizioni RDE quantitative vincolanti. Le prescrizioni RDE quantitative definitive saranno introdotte in due fasi successive.
(6) È opportuno stabilire prescrizioni RDE quantitative al fine di limitare le emissioni dallo scarico in tutte le condizioni d'uso normali conformemente ai limiti d'emissione fissati nel regolamento (CE) n. 715/2007. A tal fine dovrebbero essere prese in considerazione le incertezze statistiche e tecniche delle procedure di misurazione.
(7) Un'unica prova RDE alla prima omologazione non può coprire l'intera gamma di condizioni di traffico e ambientali pertinenti. Le prove di conformità in servizio sono dunque fondamentali per assicurare che la gamma più ampia possibile di tali condizioni sia coperta da una prova RDE normativa, garantendo così la conformità alle prescrizioni normative in tutte le condizioni d'uso normali.
(8) Per i piccoli costruttori, l'esecuzione delle prove PEMS secondo i requisiti procedurali previsti può costituire un onere significativo che non è compensato dal beneficio ambientale presunto. È pertanto opportuno prevedere esenzioni specifiche per tali costruttori. La procedura di prova delle emissioni reali di guida dovrebbe essere migliorata e aggiornata, se necessario, per tener conto, ad esempio, dell'evoluzione della tecnologia dei veicoli. Per agevolare la procedura di revisione, dovrebbero essere presi in considerazione i dati sui veicoli e sulle emissioni raccolti durante il periodo transitorio.
(9) Per consentire alle autorità di omologazione e ai costruttori di attuare le procedure necessarie a conformarsi alle prescrizioni del presente regolamento, è opportuno che esso si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2016.
(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 692/2008.
(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico — Veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 692/2008 è così modificato:

1) All'articolo 2 sono aggiunti i seguenti punti 41 e 42: «41. “emissioni reali di guida (RDE)”: le emissioni di un veicolo nelle condizioni d'uso normali; 42. “sistema portatile di misura delle emissioni (PEMS)”: un sistema portatile di misura delle emissioni che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato IIIA, appendice 1;»
2) All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo 10: «10. Il costruttore si assicura che, per l'intera durata di vita utile di un veicolo omologato a norma del regolamento (CE) n. 715/2007, le emissioni, misurate in conformità alle prescrizioni di cui all'allegato IIIA del presente regolamento ed emesse durante una prova RDE effettuata in conformità a tale allegato, non superino i valori ivi previsti. L'omologazione a norma del regolamento (CE) n. 715/2007 può essere rilasciata solo se il veicolo è parte di una famiglia di prove PEMS convalidate conformemente all'appendice 7 dell'allegato IIIA. Fino all'adozione di valori specifici per i parametri CFpollutant nella tabella di cui al punto 2.1. dell'allegato IIIA del presente regolamento, si applicano le seguenti disposizioni:
a) le prescrizioni di cui al punto 2.1 dell'allegato IIIA del presente regolamento si applicano solo successivamente all'adozione di valori specifici per i parametri CFpollutant nella tabella di cui al punto 2.1. dell'allegato IIIA del presente regolamento;
b) le altre prescrizioni dell'allegato IIIA, in particolare per quanto riguarda le prove RDE da effettuare e i dati da registrare e rendere disponibili, si applicano esclusivamente alle nuove omologazioni a norma del regolamento (CE) n. 715/2007 rilasciate dopo il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'allegato IIIA nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
c) le prescrizioni dell'allegato IIIA non si applicano alle omologazioni rilasciate ai piccoli costruttori quali definiti all'articolo 2, paragrafo 32, del presente regolamento;
d) qualora le prescrizioni di cui alle appendici 5 e 6 dell'allegato IIIA siano soddisfatte solo per uno dei due metodi di valutazione dei dati descritti nelle medesime, si seguono le procedure di seguito riportate:
i) si esegue un'ulteriore prova RDE;
ii) se tali prescrizioni sono nuovamente soddisfatte solo per uno dei due metodi, l'analisi della completezza e della normalità è registrata per entrambi i metodi e il calcolo prescritto all'allegato IIIA, punto 9.3, può essere limitato al metodo per il quale i requisiti di completezza e normalità sono soddisfatti.
I dati relativi ad entrambe le prove RDE e all'analisi della completezza e della normalità sono registrati e resi disponibili per esaminare la differenza tra i risultati dei due metodi di valutazione dei dati;
e) la potenza alle ruote del veicolo di prova è determinata misurando la coppia sul mozzo della ruota oppure dalla portata massica di CO2 utilizzando le linee CO2 specifiche del veicolo (“Velines”), conformemente all'allegato IIIA, appendice 6, punto 4.»
3) All'articolo 6, paragrafo 1, il quarto comma è sostituito dal seguente: «Le prescrizioni del regolamento (CE) n. 715/2007 sono considerate soddisfatte se tutte le condizioni seguenti sono rispettate:
a) sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo10;
b) sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 13 del presente regolamento;
c) per i veicoli omologati in conformità ai requisiti dei limiti d'emissione Euro 5 di cui alla tabella 1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2007, il veicolo è stato omologato conformemente ai regolamenti UN/ECE n. 83, serie di modifiche 06, n. 85, n. 101, serie di modifiche 01 e, per i veicoli ad accensione spontanea, al regolamento n. 24, parte III, serie di modifiche 03;
d) per i veicoli omologati in conformità ai requisiti dei limiti d'emissione Euro 6 di cui alla tabella 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2007, il veicolo è stato omologato conformemente ai regolamenti UN/ECE n. 83, serie di modifiche 07, n. 85 e relativi supplementi, n. 101, revisione 3 (compresa la serie di modifiche 01 e i relativi supplementi) e, per i veicoli ad accensione spontanea, al
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