Commission Regulation (EU) 2016/235 of 18 February 2016 amending Annex II to Regulation (EC) No 110/2008 of the European Parliament and of the Council on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of spirit drinks

Published date19 February 2016
Subject MatterAlcohol,Foodstuffs,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 44, 19 February 2016
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19.2.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 44/7

REGOLAMENTO (UE) 2016/235 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2016

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (1), in particolare l'articolo 26,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 la bevanda spiritosa della categoria 32, «Liquore» è ottenuta mediante aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola o di un distillato di origine agricola o di una o più bevande spiritose o di una miscela di tali prodotti, edulcorati ed addizionati di prodotti di origine agricola o prodotti alimentari quali panna, latte o altri prodotti lattiero-caseari, frutta, vino e vino aromatizzato. Tuttavia, le caratteristiche organolettiche di base di questa categoria di bevande spiritose non richiedono entrambi i procedimenti di aromatizzazione e aggiunta di prodotti di origine agricola o prodotti alimentari: uno dei due basta a ottenere il prodotto con le caratteristiche che i consumatori generalmente si attendono dal liquore. Dovrebbe pertanto essere consentito commercializzare sotto la categoria 32, «Liquore», le bevande spiritose ottenute mediante aromatizzazione di alcole etilico o di un distillato di origine agricola o di una o più bevande spiritose o di una miscela di tali prodotti oppure mediante aggiunta di prodotti di origine agricola o prodotti alimentari.
(2) L'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 va pertanto modificato di conseguenza.
(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per le bevande spiritose,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione...

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