Commission Regulation (EU) 2016/235 of 18 February 2016 amending Annex II to Regulation (EC) No 110/2008 of the European Parliament and of the Council on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of spirit drinks
Published date | 19 February 2016 |
Subject Matter | Alcohol,Foodstuffs,Consumer protection |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 44, 19 February 2016 |
19.2.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 44/7 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/235 DELLA COMMISSIONE
del 18 febbraio 2016
che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (1), in particolare l'articolo 26,
considerando quanto segue:
(1) | A norma dell'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 la bevanda spiritosa della categoria 32, «Liquore» è ottenuta mediante aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola o di un distillato di origine agricola o di una o più bevande spiritose o di una miscela di tali prodotti, edulcorati ed addizionati di prodotti di origine agricola o prodotti alimentari quali panna, latte o altri prodotti lattiero-caseari, frutta, vino e vino aromatizzato. Tuttavia, le caratteristiche organolettiche di base di questa categoria di bevande spiritose non richiedono entrambi i procedimenti di aromatizzazione e aggiunta di prodotti di origine agricola o prodotti alimentari: uno dei due basta a ottenere il prodotto con le caratteristiche che i consumatori generalmente si attendono dal liquore. Dovrebbe pertanto essere consentito commercializzare sotto la categoria 32, «Liquore», le bevande spiritose ottenute mediante aromatizzazione di alcole etilico o di un distillato di origine agricola o di una o più bevande spiritose o di una miscela di tali prodotti oppure mediante aggiunta di prodotti di origine agricola o prodotti alimentari. |
(2) | L'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 va pertanto modificato di conseguenza. |
(3) | Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per le bevande spiritose, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione...
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