Commission Regulation (EU) 2016/1703 of 22 September 2016 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standards 10 and 12 and International Accounting Standard 28 (Text with EEA relevance)

Published date23 September 2016
Subject MatterFreedom of establishment,Internal market - Principles,Free movement of capital
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 257, 23 September 2016
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23.9.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 257/1

REGOLAMENTO (UE) 2016/1703 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 10 e 12 e il Principio contabile internazionale (IAS) 28

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.
(2) Il 18 dicembre 2014 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato, con il titolo Entità d'investimento: applicazione dell'eccezione di consolidamento, alcune modifiche all'International Financial Reporting Standard (IFRS) 10 Bilancio consolidato, all'IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità e al Principio contabile internazionale (IAS) 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture. Le modifiche mirano a precisare i requisiti per la contabilizzazione delle entità d'investimento e a prevedere esenzioni in situazioni particolari.
(3) Le modifiche all'IFRS 10 contengono riferimenti all'IFRS 9 che al momento non possono essere applicati poiché l'IFRS 9 non è stato adottato dall'Unione. Pertanto qualsiasi riferimento all'IFRS 9 di cui all'allegato del presente regolamento dovrebbe essere letto come riferimento allo IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione.
(4) La consultazione con lo European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le modifiche agli IFRS 10 e 12 e allo IAS 28 soddisfano i criteri di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.
(5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.
(6) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

a) l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 10 Bilancio consolidato è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;
b) l'IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;
c) il Principio contabile internazionale (IAS) 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

2. Qualsiasi riferimento all'IFRS 9 di cui all'allegato del presente regolamento va letto come riferimento allo IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione.

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche che figurano nell'articolo 1, paragrafo 1, al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2016 o successivamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2) Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Entità d'investimento: Applicazione dell'eccezione di consolidamento

(Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 28)

Modifiche allo

IFRS 10 Bilancio consolidato

I paragrafi 4 e 32 sono modificati e sono aggiunti i paragrafi 4 A-4B. I paragrafi 31 e 33 non sono stati modificati, ma sono qui riportati per agevolare la lettura.

AMBITO DI APPLICAZIONE

4. Un'entità che è una controllante deve presentare il bilancio consolidato. Il presente IFRS si applica a tutte le entità, a eccezione dei seguenti casi:
a) una entità controllante non è tenuta alla presentazione del bilancio consolidato se soddisfa tutte le seguenti condizioni:
i) è una società interamente controllata, o una società controllata parzialmente, da un'altra entità e tutti gli azionisti terzi, inclusi quelli non aventi diritto di voto, sono stati informati, e non dissentono, del fatto che la controllante non redige un bilancio consolidato;
ii) i suoi titoli di debito o gli strumenti rappresentativi di capitale non sono negoziati in un mercato pubblico (una Borsa Valori nazionale o estera ovvero in un mercato «over-the-counter», compresi i mercati locali e regionali);
iii) non ha depositato, né è in procinto di farlo, il proprio bilancio presso una Commissione per la Borsa Valori o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere una qualsiasi categoria di strumenti finanziari in un mercato pubblico; e
iv) la sua capogruppo o una controllante intermedia redige un bilancio per uso pubblico che sia conforme agli IFRS, in cui le società controllate sono consolidate o sono valutate al fair value rilevato a conto economico in conformità con il presente IFRS.
b) [soppresso]
c) [soppresso]
4 A Il presente IFRS non si applica ai piani per benefici successivi al rapporto di lavoro o agli altri piani per benefici a lungo termine per i dipendenti ai quali si applica lo IAS 19 Benefici per i dipendenti.
4B Una controllante che è un'entità d'investimento non è tenuta alla presentazione del bilancio consolidato se deve valutare tutte le proprie controllate al fair value rilevato a conto economico, in conformità al paragrafo 31 del presente IFRS.

ENTITÀ D'INVESTIMENTO: ECCEZIONE AL CONSOLIDAMENTO

31. Ad eccezione di quanto descritto nel paragrafo 32, un'entità d'investimento non deve consolidare le proprie controllate, o applicare l'IFRS 3, quando ottiene il controllo di un'altra entità. Una entità d'investimento deve invece valutare un investimento in una controllata al fair value rilevato a conto economico in conformità all'IFRS 9.
32. Nonostante quanto previsto al paragrafo 31, se una entità d'investimento possiede una controllata che non è essa stessa un'entità d'investimento e
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