Commission Regulation (EU) 2016/1703 of 22 September 2016 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standards 10 and 12 and International Accounting Standard 28 (Text with EEA relevance)
Published date | 23 September 2016 |
Subject Matter | Freedom of establishment,Internal market - Principles,Free movement of capital |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 257, 23 September 2016 |
23.9.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 257/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/1703 DELLA COMMISSIONE
del 22 settembre 2016
che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 10 e 12 e il Principio contabile internazionale (IAS) 28
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) | Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008. |
(2) | Il 18 dicembre 2014 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato, con il titolo Entità d'investimento: applicazione dell'eccezione di consolidamento, alcune modifiche all'International Financial Reporting Standard (IFRS) 10 Bilancio consolidato, all'IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità e al Principio contabile internazionale (IAS) 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture. Le modifiche mirano a precisare i requisiti per la contabilizzazione delle entità d'investimento e a prevedere esenzioni in situazioni particolari. |
(3) | Le modifiche all'IFRS 10 contengono riferimenti all'IFRS 9 che al momento non possono essere applicati poiché l'IFRS 9 non è stato adottato dall'Unione. Pertanto qualsiasi riferimento all'IFRS 9 di cui all'allegato del presente regolamento dovrebbe essere letto come riferimento allo IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione. |
(4) | La consultazione con lo European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le modifiche agli IFRS 10 e 12 e allo IAS 28 soddisfano i criteri di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. |
(5) | È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008. |
(6) | Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:
a) | l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 10 Bilancio consolidato è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento; |
b) | l'IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento; |
c) | il Principio contabile internazionale (IAS) 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento. |
2. Qualsiasi riferimento all'IFRS 9 di cui all'allegato del presente regolamento va letto come riferimento allo IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione.
Articolo 2
Le imprese applicano le modifiche che figurano nell'articolo 1, paragrafo 1, al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2016 o successivamente.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).
ALLEGATO
Entità d'investimento: Applicazione dell'eccezione di consolidamento
(Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 28)
Modifiche allo
IFRS 10 Bilancio consolidato
I paragrafi 4 e 32 sono modificati e sono aggiunti i paragrafi 4 A-4B. I paragrafi 31 e 33 non sono stati modificati, ma sono qui riportati per agevolare la lettura.
AMBITO DI APPLICAZIONE
4. | Un'entità che è una controllante deve presentare il bilancio consolidato. Il presente IFRS si applica a tutte le entità, a eccezione dei seguenti casi:
|
4 A | Il presente IFRS non si applica ai piani per benefici successivi al rapporto di lavoro o agli altri piani per benefici a lungo termine per i dipendenti ai quali si applica lo IAS 19 Benefici per i dipendenti. |
4B | Una controllante che è un'entità d'investimento non è tenuta alla presentazione del bilancio consolidato se deve valutare tutte le proprie controllate al fair value rilevato a conto economico, in conformità al paragrafo 31 del presente IFRS. |
…
ENTITÀ D'INVESTIMENTO: ECCEZIONE AL CONSOLIDAMENTO
31. | Ad eccezione di quanto descritto nel paragrafo 32, un'entità d'investimento non deve consolidare le proprie controllate, o applicare l'IFRS 3, quando ottiene il controllo di un'altra entità. Una entità d'investimento deve invece valutare un investimento in una controllata al fair value rilevato a conto economico in conformità all'IFRS 9. |
32. | Nonostante quanto previsto al paragrafo 31, se una entità d'investimento possiede una controllata che non è essa stessa un'entità d'investimento e |
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