Commission Regulation (EU) 2016/1017 of 23 June 2016 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards inorganic ammonium salts (Text with EEA relevance)

Coming into Force14 July 2016
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32016R1017
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2016/1017/oj
Published date24 June 2016
Date23 June 2016
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 166, 24 June 2016
L_2016166IT.01000101.xml
24.6.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 166/1

REGOLAMENTO (UE) 2016/1017 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2016

recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i sali di ammonio inorganici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l'articolo 68, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente alla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, il 14 agosto 2013 la Repubblica francese ha informato la Commissione, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (nel seguito «l'Agenzia») e gli altri Stati membri di aver adottato, in data 21 giugno 2013, una misura provvisoria (2) per proteggere la popolazione dall'esposizione all'ammoniaca rilasciata da materiali isolanti in ovatta di cellulosa con sali di ammonio, utilizzati in edilizia.
(2) La misura provvisoria è stata autorizzata fino al 14 ottobre 2016 dalla decisione di esecuzione 2013/505/UE della Commissione (3), adottata a norma dell'articolo 129, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006.
(3) Conformemente all'articolo 129, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006, la Repubblica francese ha avviato la procedura di restrizione inoltrando all'Agenzia un fascicolo conforme all'allegato XV il 18 giugno 2014.
(4) Nel fascicolo conforme all'allegato XV (4) veniva proposta una restrizione relativa ai sali di ammonio inorganici, che sono aggiunti agli isolanti in cellulosa come ritardanti di fiamma poiché questi provocano, in determinate condizioni, l'emissione di gas di ammoniaca. Anziché fissare un limite per il tenore di sali di ammonio negli isolanti in cellulosa, il fascicolo proponeva un limite di 3 ppm per l'emissione di ammoniaca da isolanti in cellulosa trattati con sali di ammonio inorganici. Il fascicolo dimostrava la necessità di intervenire a livello di Unione.
(5) Il 3 marzo 2015 il comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia (nel seguito il «RAC») ha adottato un parere sulla restrizione proposta nel fascicolo conforme all'allegato XV, giungendo alla conclusione che esiste un rischio per la salute umana legato al rilascio di ammoniaca da miscele e articoli isolanti in cellulosa e che tale rischio va affrontato. Il RAC ha inoltre affermato che la restrizione proposta, quale modificata dal RAC stesso, costituisce la misura più appropriata a livello di Unione in termini di efficacia nella riduzione di tali rischi.
(6) Il RAC ha proposto che la restrizione riguardi l'immissione sul mercato di isolanti in cellulosa contenenti sali di ammonio inorganici, sia sotto forma di miscela sia sotto forma di articolo. Il RAC ha raccomandato che la restrizione imponga ai fornitori di miscele isolanti in cellulosa di comunicare a valle della catena di approvvigionamento e, in ultima istanza, agli utilizzatori finali (utilizzatori professionali e consumatori) il tasso di carico massimo ammissibile (5) della miscela isolante in cellulosa utilizzata nella prova condotta prima dell'immissione sul mercato per dimostrarne la conformità, ad esempio attraverso la documentazione che accompagna le miscele o l'etichettatura. La restrizione dovrebbe inoltre imporre che, nel momento in cui le miscele isolanti in cellulosa vengono utilizzate da utilizzatori a valle, il tasso di carico massimo ammissibile comunicato dal fornitore non sia superato, in modo che le emissioni di ammoniaca non superino il livello determinato nella prova condotta prima dell'immissione sul mercato. Il RAC ha inoltre raccomandato che, a titolo di deroga, le miscele isolanti in cellulosa utilizzate unicamente per la
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