Commission Regulation (EU) 2017/1151 of 1 June 2017 supplementing Regulation (EC) No 715/2007 of the European Parliament and of the Council on type-approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information, amending Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council, Commission Regulation (EC) No 692/2008 and Commission Regulation (EU) No 1230/2012 and repealing Commission Regulation (EC) No 692/2008 (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
| Published date | 01 January 2019 |
| Subject Matter | Transport,Technical barriers,Environment |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 175, 7 July 2017 |
02017R1151 — IT — 01.09.2023 — 004.002
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
| ►B | REGOLAMENTO (UE) 2017/1151 DELLA COMMISSIONE del 1o giugno 2017 che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1) |
Modificato da:
| Gazzetta ufficiale | ||||
| n. | pag. | data | ||
| ►M1 | REGOLAMENTO (UE) 2017/1154 DELLA COMMISSIONE del 7 giugno 2017 | L 175 | 708 | 7.7.2017 |
| ►M2 | REGOLAMENTO (UE) 2017/1347 DELLA COMMISSIONE del 13 luglio 2017 | L 192 | 1 | 24.7.2017 |
| ►M3 | REGOLAMENTO (UE) 2018/1832 DELLA COMMISSIONE del 5 novembre 2018 | L 301 | 1 | 27.11.2018 |
| M4 | REGOLAMENTO (UE) 2020/49 DELLA COMMISSIONE del 21 gennaio 2020 | L 17 | 1 | 22.1.2020 |
| ►M5 | REGOLAMENTO (UE) 2023/443 DELLA COMMISSIONE dell’8 febbraio 2023 | L 66 | 1 | 2.3.2023 |
Rettificato da:
| C1 | Rettifica, GU L 256, 4.10.2017, pag. 11 (2017/1154) |
| C2 | Rettifica, GU L 056, 28.2.2018, pag. 66 (2017/1151) |
| ►C3 | Rettifica, GU L 263, 16.10.2019, pag. 41 (2018/1832) |
| ►C4 | Rettifica, GU L 200, 10.8.2023, pag. 51 ((UE) 2023/443) |
▼B
REGOLAMENTO (UE) 2017/1151 DELLA COMMISSIONE
del 1o giugno 2017
che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le misure attuative del regolamento (CE) n. 715/2007.
Articolo 2
Definizioni
▼M5
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ).
Inoltre, ai fini del presente regolamento si intende per:
▼B
►M5 «tipo di veicolo per quanto riguarda le emissioni», un gruppo di veicoli i quali: ◄
▼M5
non differiscono tra loro per quanto riguarda i criteri costitutivi di una «famiglia di interpolazione» di cui al punto 6.3.2 del regolamento ONU n. 154 ( 2 );
rientrano in un unico «intervallo di interpolazione del CO2» ai sensi del regolamento ONU n. 154, allegato B6, punto 2.3.2, oppure allegato B8, punto 4.5.1;
▼B
non differiscono tra loro per quanto concerne le caratteristiche che hanno un’influenza non trascurabile sulle emissioni allo scarico, fra cui:
▼M5
«omologazione CE di un veicolo per quanto riguarda le emissioni», l’omologazione UE dei veicoli per quanto concerne le emissioni allo scarico, le emissioni del basamento, le emissioni per evaporazione e il consumo di carburante;
▼M2
«contachilometri», uno strumento che indica al conducente la distanza totale percorsa dal veicolo dal momento della sua produzione;
▼B
«dispositivo ausiliario di avviamento», le candelette di preriscaldamento, le modifiche della fasatura di accensione e altri dispositivi che facilitano l’avviamento del motore senza arricchire la miscela aria/carburante;
«cilindrata»:
il volume nominale del motore nel caso dei motori a pistone alternativo; oppure
il doppio del volume nominale del motore nel caso dei motori rotativi a pistoni (Wankel);
▼M3
«sistema a rigenerazione periodica», un dispositivo di controllo delle emissioni allo scarico (ad esempio convertitore catalitico, filtro antiparticolato) che richiede un processo di rigenerazione periodica;
▼B
«dispositivo di ricambio originale di controllo dell’inquinamento», un dispositivo di controllo dell’inquinamento o un insieme di dispositivi di controllo dell’inquinamento i cui tipi sono indicati nell’allegato I, appendice 4, del presente regolamento, ma che sono commercializzati come entità tecniche indipendenti dal titolare dell’omologazione del veicolo;
«tipo di dispositivo di controllo dell’inquinamento», convertitori catalitici e filtri antiparticolato che non differiscono tra loro per quanto riguarda i seguenti aspetti essenziali:
▼M5
numero e tipo di substrati, struttura e materiale;
▼B
tipo di azione di ciascun substrato;
volume, rapporto tra area frontale e lunghezza del substrato;
contenuto di materiale catalizzatore;
percentuale di materiale catalizzatore;
densità delle celle;
dimensioni e forma;
protezione termica;
▼M5
reagente necessario (se del caso);
▼B
«veicolo monocarburante», un veicolo concepito per funzionare principalmente con un unico tipo di carburante;
▼M5
«veicolo monocarburante a gas», un veicolo monocarburante progettato per funzionare principalmente a GPL, GN/biometano o idrogeno, ma che può anche essere dotato di un sistema a benzina da utilizzarsi soltanto in caso di emergenza o per l’avviamento, con un serbatoio per la benzina avente una capacità non superiore a 15 litri;
«veicolo bicarburante» (o «bi-fuel»), un veicolo, munito di due sistemi distinti di stoccaggio del carburante, concepito per utilizzare principalmente, per la maggior parte del tempo, un solo carburante alla volta;
▼M3
«veicolo bicarburante a gas», un veicolo bicarburante i cui due carburanti sono benzina (modalità a benzina) e GPL, gas naturale/biometano oppure idrogeno;
▼B
«veicolo policarburante», un veicolo, munito di un unico sistema di stoccaggio del carburante, che può funzionare con miscele diverse di due o più carburanti;
«veicolo policarburante a etanolo», un veicolo policarburante che può funzionare a benzina o con una miscela di benzina ed etanolo composta fino all’85 % da etanolo (E85);
«veicolo policarburante a biodiesel», un veicolo policarburante che può funzionare con carburante diesel minerale o con una miscela di carburante diesel minerale e biodiesel;
«veicolo ibrido elettrico» (HEV), un veicolo ibrido in cui uno dei convertitori dell’energia di propulsione è costituito da una macchina elettrica;
▼M5
«sottoposto a manutenzione adeguata e utilizzato in modo appropriato», in relazione a un veicolo da sottoporre a prova: veicolo che soddisfa i criteri di accettazione di un veicolo selezionato indicati nell’allegato II, appendice 1;
▼B
«sistema di controllo delle emissioni», in relazione al sistema OBD, il dispositivo di controllo per la gestione elettronica del motore e qualunque componente del sistema di scarico o di evaporazione in grado di incidere sulle emissioni che invia un input o riceve un output da tale dispositivo di controllo;
«spia di malfunzionamento» (MI), un indicatore visivo o acustico che segnala chiaramente al conducente del veicolo il malfunzionamento di uno dei componenti in grado di incidere sulle emissioni e collegato con il sistema OBD, o facente parte del sistema OBD stesso;
▼M5
«malfunzionamento», il guasto di un componente o sistema che influisce sulle emissioni di natura tale da determinare un livello di emissioni superiore ai limiti di cui al punto 6.8.2, tabella 4A, del regolamento ONU n. 154, o l’incapacità del sistema OBD di soddisfare le prescrizioni di base sul monitoraggio di cui all’allegato C5 del regolamento ONU n. 154;
▼B
«aria secondaria», l’aria introdotta nel sistema di scarico tramite una pompa o una valvola di aspirazione o altri mezzi, al fine di favorire l’ossidazione degli HC e del CO contenuti nei gas di scarico;
▼M5
«ciclo di guida», in relazione ai sistemi OBD, il posizionamento della chiave di accensione su «on» (posizione di contatto), la fase di guida in cui sarebbe individuato un eventuale malfunzionamento e il posizionamento della chiave di accensione su «off» (accensione disinserita);
▼M5 —————
▼M5
«terzi», soggetti terzi che ottemperano alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE)...
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