Commission Regulation (EU) 2017/128 of 20 January 2017 amending Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein

Published date26 January 2017
Subject MatterEnvironment,Internal market - Principles,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 21, 26 January 2017
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26.1.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 21/1

REGOLAMENTO (UE) 2017/128 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 338/97 disciplina il commercio delle specie animali e vegetali elencate nel suo allegato. Le specie elencate nell'allegato comprendono quelle elencate nelle appendici della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione («la convenzione»), nonché le specie il cui stato di conservazione richiede che il commercio da, per e all'interno dell'Unione sia regolamentato o monitorato.
(2) Nella 17a sessione della Conferenza delle parti della convenzione, svoltasi a Johannesburg (Sudafrica) dal 24 settembre al 4 ottobre 2016 (CoP 17), sono state apportate alcune modifiche alle appendici della convenzione. Pertanto è opportuno che tali modifiche siano rispecchiate negli allegati del regolamento (CE) n. 338/97.
(3) I seguenti generi o specie sono stati inseriti nell'appendice I della convenzione e vanno inseriti nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97: Abronia anzuetoi, Abronia campbelli, Abronia fimbriata, Abronia frosti, Abronia meledona, Cnemaspis psychedelica, Lygodactylus williamsi, Telmatobius culeus, Polymita spp.
(4) Le seguenti specie sono state trasferite dall'appendice II all'appendice I della convenzione e vanno trasferite dall'allegato B all'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97: Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis gigantea, Manis javanica, Manis pentadactyla, Manis temminckii, Manis tetradactyla, Manis tricuspis, Macaca sylvanus, Psittacus erithacus, Shinisaurus crocodilurus, Sclerocactus blainei, Sclerocactus cloverae, Sclerocactus sileri.
(5) I seguenti taxa sono stati trasferiti dall'appendice I all'appendice II della convenzione e vanno trasferiti dall'allegato A all'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97: Puma concolor coryi, Puma concolor cougar, Equus zebra zebra, Lichenostomus melanops cassidix, Ninox novaeseelandiae undulata, Crocodylus acutus (popolazione di Bahia de Cispata, in Colombia, con annotazione), Crocodylus porosus (popolazione della Malaysia, con annotazione), Dyscophus antongilii.
(6) I seguenti generi, famiglie o specie sono stati inseriti nell'appendice II della convenzione e vanno inseriti nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97: Capra caucasica, Abronia spp. (con annotazione per Abronia aurita, Abronia gaiophantasma, Abronia montecristoi, Abronia salvadorensise Abronia vasconcelosii, e ad eccezione delle specie elencate nell'appendice I), Rhampholeon spp., Rieppeleon spp., Paroedura masobe, Atheris desaixi, Bitis worthingtoni, Lanthanotidae spp. (con annotazione), Cyclanorbis elegans, Cyclanorbis senegalensis, Cycloderma aubryi, Cycloderma frenatum, Rafetus euphraticus, Trionyx triunguis, Dyscophus guineti, Dyscophus insularis, Scaphiophryne boribory, Scaphiophryne marmorata, Scaphiophryne spinosa, Paramesotriton hongkongensis, Carcharhinus falciformis (con annotazione), Alopias spp. (con annotazione), Mobula spp. (con annotazione), Holacanthus clarionensis, Nautilidae spp., Beaucarnea spp., Dalbergia spp. (con annotazione), Guibourtia demeusei (con annotazione), Guibourtia pellegriniana (con annotazione), Guibourtia tessmannii (con annotazione), Pterocarpus erinaceus, Adansonia grandidieri (con annotazione), Siphonochilus aethiopicus (con annotazione).
(7) Le seguenti specie sono state espunte dall'appendice II della convenzione e vanno espunte dall'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97: Bison bison athabascae, Tillandsia mauryana.
(8) Le specie finora elencate nell'appendice III sono state espunte da tale appendice a seguito del loro inserimento nell'appendice II, e vanno pertanto espunte dall'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97.
(9) A seguito della loro inclusione, rispettivamente, nell'appendice II e nell'appendice III della convenzione in occasione della CoP 17, Abronia graminea e Salamandra algira vanno espunte dall'allegato D del regolamento (CE) n. 338/97 dove risultavano finora elencate.
(10) Una serie di annotazioni relative a specie o generi inclusi nelle appendici della convenzione sono state adottate o modificate nel corso della CoP 17 ed è opportuno che ciò sia rispecchiato negli allegati del regolamento (CE) n. 338/97 (annotazioni per le specie Vicugna vicugna, Panthera leo, Crocodylus moreletti, Bulnesia sarmientoi, i generi Aquilaria spp. e Gyrinops spp., il genere Dalbergia spp., le specie Guibourtia demeusei, Guibourtia pellegriniana e Guibourtia tessmannii e la specie Adansonia grandidieri).
(11) L'Unione non ha formulato riserve in merito a tali modifiche.
(12) In occasione della CoP 17, sono stati adottati nuovi riferimenti della nomenclatura delle specie animali e vegetali.
(13) Le specie seguenti sono state recentemente incluse nell'appendice III della Convenzione: Salamandra algira su richiesta dell'Algeria; Chelydra serpentina, Apalone ferox, Apalone mutica e Apalone spinifera su richiesta degli Stati Uniti d'America; Potamotrygon spp. (con annotazione) e Hypancistrus zebra su richiesta del Brasile; Potamotrygon constellata, Potamotrygon magdalenae, Potamotrygon motoro, Potamotrygon orbignyi, Potamotrygon schroederi, Potamotrygon scobina, Potamotrygon yepezi e Paratrygon aiereba su richiesta della Colombia. Tali specie vanno pertanto incluse nell'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97.
(14) Considerata l'entità delle modifiche, è opportuno, a fini di chiarezza, sostituire l'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 nella sua totalità.
(15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 338/97.
(16) L'articolo XV, paragrafo 1, lettera c), della convenzione dispone che «gli emendamenti adottati in una riunione [della Conferenza delle parti] entreranno in vigore per tutte le parti 90 giorni dopo la riunione, […]». Al fine di rispettare tale termine e garantire la rapida entrata in vigore delle modifiche al suo allegato, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione.
(17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio delle specie di fauna e flora selvatiche istituito a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.


ALLEGATO

Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D

1. Le specie che figurano negli allegati A, B, C e D sono indicate:
a) secondo il nome delle specie; o
b) secondo l'insieme delle specie appartenenti a un taxon superiore o a una parte designata di detto taxon.
2. L'abbreviazione «spp.» designa tutte le specie di un taxon superiore.
3. Altri riferimenti a taxa superiori alla specie rispondono unicamente a fini di informazione o classificazione.
4. Le specie figuranti in grassetto nell'allegato A sono ivi incluse conformemente alla protezione disposta dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) o dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio (2).
5. Le seguenti abbreviazioni designano taxa vegetali di livello inferiore alla specie:
a) «ssp.» designa le sottospecie;
b) «var(s).» designa la/le varietà; e
c) «fa» designa le forme.
6. I simboli «(I)», «(II)» e «(III)» posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore si riferiscono alle appendici della Convenzione nelle quali sono elencate le specie in questione, conformemente alle note 7, 8 e 9. L'assenza di questi richiami significa che le specie in questione non figurano nelle appendici della Convenzione.
7. Il simbolo (I) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice I della Convenzione.
8. Il simbolo (II) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice II della Convenzione.
9. Il simbolo (III) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice III della Convenzione. In questo caso è altresì indicato il paese in relazione al quale la specie o il taxon superiore figurano nell'appendice III.
10. Secondo la definizione fornita nell'ottava edizione nel Codice internazionale per la nomenclatura delle piante coltivate, per «cultivar» si intende un insieme di piante che (a) è stato selezionato in
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