Commission Regulation (EU) 2017/1505 of 28 August 2017 amending Annexes I, II and III to Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS) (Text with EEA relevance. )

Published date29 August 2017
Subject MatterIndustry,Environment,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 222, 29 August 2017
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29.8.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 222/1

REGOLAMENTO (UE) 2017/1505 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 2017

che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (1), in particolare l'articolo 48,

considerando quanto segue:

(1) Il sistema EMAS è finalizzato a promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni mediante l'istituzione e l'applicazione da parte loro di sistemi di gestione ambientale, la valutazione delle prestazioni di tali sistemi, l'offerta di informazioni sulle prestazioni ambientali, un dialogo aperto con il pubblico e le altre parti interessate e infine il coinvolgimento attivo del personale. Per conseguire questo obiettivo gli allegati da I a IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 definiscono le prescrizioni specifiche che le organizzazioni che intendono attuare EMAS o ottenere una registrazione EMAS devono rispettare.
(2) La parte A dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1221/2009 riprende le prescrizioni stabilite dalla norma EN ISO 14001:2004 che costituisce la base delle prescrizioni relative al sistema di gestione ambientale di tale regolamento.
(3) La parte B dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1221/2009 elenca una serie di aspetti di cui le organizzazioni registrate nel sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) devono tenere conto e che hanno un collegamento diretto con una serie di elementi della norma EN ISO 14001:2004.
(4) L'ISO ha successivamente pubblicato una nuova versione della norma internazionale ISO 14001. La seconda edizione della norma (EN ISO 14001:2004) è stata dunque sostituita dalla terza edizione (ISO 14001:2015).
(5) Al fine di garantire un approccio coerente nei vari allegati, è auspicabile che si tenga conto delle nuove disposizioni della norma internazionale ISO 14001:2015 nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1221/2009 che stabilisce le prescrizioni per l'analisi ambientale e nell'allegato III al regolamento (CE) n. 1221/2009 che stabilisce le prescrizioni relative all'audit ambientale interno.
(6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1221/2009.
(7) Le organizzazioni desiderose di ottenere o mantenere la registrazione EMAS e la certificazione ISO 14001 effettuano spesso un processo integrato di verifica/certificazione. Per mantenere la coerenza tra le prescrizioni di entrambi gli strumenti le organizzazioni non dovrebbero essere tenute ad applicare gli allegati rivisti del regolamento (CE) n. 1221/2009 prima dell'applicazione della nuova versione della norma internazionale ISO 14001. Sono pertanto necessarie disposizioni transitorie.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1221/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1221/2009 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il rispetto delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1221/2009, modificato dal presente regolamento, è accertato in occasione della verifica dell'organizzazione, a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1221/2009.

Nel caso di un rinnovo della registrazione EMAS, se la verifica successiva deve essere effettuata prima del 14 marzo 2018, la data della verifica successiva può essere prorogata di sei mesi, previo accordo tra il verificatore ambientale e gli organismi competenti.

Tuttavia, prima del 14 settembre 2018 la verifica può, con l'accordo del verificatore ambientale, essere effettuata a norma delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1221/2009, modificato dal regolamento (UE) n. 517/2013 (2). In tal caso, la validità dell'attestazione del verificatore ambientale e il certificato di registrazione saranno validi solo fino al 14 settembre 2018.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1.

(2) Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto societario, politica della concorrenza, agricoltura, sicurezza alimentare, politica veterinaria e fitosanitaria, politica dei trasporti, energia, fiscalità, statistiche, reti transeuropee, sistema giudiziario e diritti fondamentali, giustizia, libertà e sicurezza, ambiente, unione doganale, relazioni esterne, politica estera, di sicurezza e di difesa e istituzioni, a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1).


ALLEGATI

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ALLEGATO I

ANALISI AMBIENTALE

L'analisi ambientale riguarda le seguenti aree:

1. Individuazione del contesto organizzativo

L'organizzazione stabilisce quali aspetti interni ed esterni possono condizionare positivamente o negativamente la sua capacità di conseguire i risultati attesi nell'ambito del proprio sistema di gestione ambientale.

Tra i vari aspetti si annoverano le condizioni ambientali rilevanti quali il clima, la qualità dell'aria, la qualità dell'acqua, la disponibilità di risorse naturali e la biodiversità.

Possono anche essere comprese, tra l'altro, le seguenti condizioni:

condizioni esterne (ad esempio culturali, sociali, politiche, giuridiche, regolamentari, finanziarie, tecnologiche, economiche, naturali e in materia di concorrenza),
condizioni interne relative alle caratteristiche dell'organizzazione (come le sue attività, i suoi prodotti e i suoi servizi, gli orientamenti strategici, la sua cultura e le sue capacità).

2. Individuazione delle parti interessate e definizione delle loro esigenze e aspettative

L'organizzazione individua le parti interessate pertinenti per il sistema di gestione ambientale, le loro esigenze e aspettative e quali di queste e ha soddisfatto o intende soddisfare.

Se l'organizzazione decide di adottare o accettare volontariamente alcune esigenze o aspettative delle parti interessate che non sono oggetto di prescrizioni giuridiche, queste diventano parte integrante dei suoi obblighi di conformità.

3. Individuazione degli obblighi giuridici applicabili in materia di ambiente

Oltre a elaborare un registro degli obblighi giuridici applicabili, l'organizzazione precisa altresì in che modo può dimostrare che rispetta i vari obblighi giuridici.

4. Individuazione degli aspetti ambientali diretti e indiretti e scelta di quelli più significativi

L'organizzazione individua tutti gli aspetti ambientali diretti e indiretti, opportunamente definiti e quantificati, che hanno un impatto ambientale positivo o negativo e compila un registro di tutti gli aspetti ambientali. Stabilisce inoltre quale di questi aspetti sono importanti in relazione ai criteri stabiliti in conformità del punto 5 del presente allegato.

Nell'individuare gli aspetti ambientali diretti e indiretti è essenziale che le organizzazioni considerino anche gli aspetti ambientali associati alla loro attività di base. In tal senso non basta un inventario degli aspetti ambientali del sito e degli impianti di un'organizzazione.

Per individuare gli aspetti ambientali diretti e indiretti delle sue attività, dei suoi prodotti e dei suoi servizi l'organizzazione adotta un approccio fondato sulla prospettiva del ciclo di vita, tenendo conto delle fasi di questo ciclo che può controllare o su cui può esercitare la sua influenza. Tali fasi comprendono di norma l'acquisizione, l'acquisto e l'approvvigionamento di materie prime, la progettazione, la produzione, il trasporto, l'uso, il trattamento di fine vita e lo smaltimento finale, a seconda dell'attività dell'organizzazione.

4.1. Aspetti ambientali diretti

Gli aspetti ambientali diretti sono quelli associati alle attività, ai prodotti e ai servizi dell'organizzazione sui quali quest'ultima ha un controllo di gestione diretto.

Tutte le organizzazioni sono tenute a tenere conto degli aspetti diretti connessi alle operazioni che svolgono.

Gli aspetti ambientali diretti comprendono gli elementi inclusi nel seguente elenco non esaustivo:

1) emissioni atmosferiche;
2) scarichi nell'acqua (comprese le infiltrazioni nelle acque sotterranee);
3) produzione, riciclaggio, riutilizzo, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi e altri tipi di rifiuti, in particolare quelli pericolosi;
4) uso e contaminazione del suolo;
5) uso dell'energia, delle risorse naturali (compresa l'acqua, la fauna, la flora) e materie prime;
6) uso di additivi e coadiuvanti nonché di semilavorati;
7) questioni locali (rumore, vibrazioni, odori, polveri, impatto visivo ecc.).

Nell'individuazione degli aspetti ambientali, occorre tenere conto anche degli elementi seguenti:

rischi di incidenti ambientali e altre situazioni di emergenza con un potenziale
...

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