Commission Regulation (EU) 2017/238 of 10 February 2017 amending Annex VI to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products
Published date | 11 February 2017 |
Subject Matter | Approximation of laws,Technical barriers,Consumer protection |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 36, 11 February 2017 |
11.2.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 36/37 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/238 DELLA COMMISSIONE
del 10 febbraio 2017
che modifica l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) | Il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori («CSSC») ha concluso, nel suo parere del 16 dicembre 2008 (2), che l'impiego di benzophenone-3 come filtro UV a una concentrazione massima del 6 % p/p nei prodotti cosmetici per la protezione solare e dello 0,5 % p/p nelle altre tipologie di prodotti cosmetici per proteggere la formulazione non presenta rischi per la salute umana, a parte il potenziale allergenico e fotoallergenico da contatto. |
(2) | Di conseguenza l'attuale concentrazione massima del 10 % p/p per il benzophenone-3 impiegato come filtro UV nei prodotti cosmetici dovrebbe essere ridotta al 6 % p/p. |
(3) | È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1223/2009. |
(4) | L'applicazione della nuova concentrazione massima dovrebbe essere differita per consentire all'industria di operare i necessari adeguamenti delle formulazioni dei prodotti. In particolare è opportuno concedere alle imprese un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento per adottare le misure necessarie a immettere sul mercato prodotti conformi e per cessare la messa a disposizione di prodotti già immessi sul mercato che non rispettano la nuova concentrazione massima. |
(5) | Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento si applica dal 3 settembre 2017.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli...
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