Commission Regulation (EU) 2017/238 of 10 February 2017 amending Annex VI to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products

Published date11 February 2017
Subject MatterApproximation of laws,Technical barriers,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 36, 11 February 2017
L_2017036IT.01003701.xml
11.2.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 36/37

REGOLAMENTO (UE) 2017/238 DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 2017

che modifica l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori («CSSC») ha concluso, nel suo parere del 16 dicembre 2008 (2), che l'impiego di benzophenone-3 come filtro UV a una concentrazione massima del 6 % p/p nei prodotti cosmetici per la protezione solare e dello 0,5 % p/p nelle altre tipologie di prodotti cosmetici per proteggere la formulazione non presenta rischi per la salute umana, a parte il potenziale allergenico e fotoallergenico da contatto.
(2) Di conseguenza l'attuale concentrazione massima del 10 % p/p per il benzophenone-3 impiegato come filtro UV nei prodotti cosmetici dovrebbe essere ridotta al 6 % p/p.
(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1223/2009.
(4) L'applicazione della nuova concentrazione massima dovrebbe essere differita per consentire all'industria di operare i necessari adeguamenti delle formulazioni dei prodotti. In particolare è opportuno concedere alle imprese un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento per adottare le misure necessarie a immettere sul mercato prodotti conformi e per cessare la messa a disposizione di prodotti già immessi sul mercato che non rispettano la nuova concentrazione massima.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento si applica dal 3 settembre 2017.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT