Commission Regulation (EU) 2017/1972 of 30 October 2017 amending Annexes I and III to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards a surveillance programme for chronic wasting disease in cervids in Estonia, Finland, Latvia, Lithuania, Poland and Sweden and repealing Commission Decision 2007/182/EC (Text with EEA relevance. )
Published date | 31 October 2017 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 281, 31 October 2017 |
31.10.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 281/14 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/1972 DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 2017
che modifica gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un programma di sorveglianza della sindrome del dimagrimento cronico nei cervidi in Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia, e che abroga la decisione 2007/182/CE della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 23, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (CE) n. 999/2001 reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini. Esso si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti di origine animale e, in taluni casi specifici, all'esportazione degli stessi. |
(2) | La sindrome del dimagrimento cronico (CWD) è una TSE che colpisce i cervidi, diffusa nell'America settentrionale. Ad oggi la CWD non è stata segnalata nel territorio dell'Unione, ma nell'aprile 2016 è stata rilevata per la prima volta in Norvegia, in una renna. Di conseguenza la Norvegia ha intensificato il suo programma di sorveglianza della CWD nei cervidi e ha rilevato altri casi della malattia in renne e alci. |
(3) | Il 2 dicembre 2016 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere scientifico sulla sindrome del dimagrimento cronico nei cervidi («il parere dell'EFSA») (2). Il parere dell'EFSA fornisce raccomandazioni per l'attuazione di un programma triennale di sorveglianza della CWD nei cervidi in Estonia, Finlandia, Islanda, Lettonia, Lituania, Norvegia, Polonia e Svezia, che sono i paesi dell'Unione e del SEE in cui è presente una popolazione di renne e/o alci. Il parere dell'EFSA sottolinea che gli obiettivi di tale programma triennale di sorveglianza della CWD sono la conferma o l'esclusione della presenza della malattia in paesi dove non è mai stata rilevata e in paesi dove lo è stata (ad oggi solo la Norvegia) al fine di effettuare una stima della prevalenza e della distribuzione geografica della CWD. |
(4) | L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 prevede che ogni Stato membro attui un programma annuale per la sorveglianza delle TSE basato sulla sorveglianza attiva e passiva, conformemente a quanto disposto nell'allegato III del medesimo regolamento. |
(5) | Sulla base delle raccomandazioni contenute nel parere dell'EFSA, all'allegato III, capitolo A, del regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbero pertanto essere aggiunte disposizioni relative al programma triennale di sorveglianza della CWD in Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia. Tali disposizioni dovrebbero essere considerate requisiti minimi che devono essere soddisfatti dagli Stati membri interessati. Tali Stati membri possono tuttavia perfezionare ulteriormente il loro programma di sorveglianza della CWD per adattarlo alle proprie circostanze particolari. |
(6) | I protocolli di laboratorio e i metodi di analisi da utilizzare per il programma di sorveglianza della CWD, nonché le misure da adottare a seguito dei test per la CWD, dovrebbero inoltre essere specificati nel capitolo A, parte III, dell'allegato III. |
(7) | Come raccomandato nel parere dell'EFSA, il programma triennale di sorveglianza della CWD dovrebbe riguardare, da un lato, cervidi di allevamento e in cattività e, dall'altro, cervidi selvatici e semi addomesticati. Al fine di garantire la certezza del diritto, nell'allegato I del regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbero essere inserite le definizioni di «cervidi di allevamento e in cattività», «cervidi selvatici» e «cervidi semi addomesticati». |
(8) | L'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 999/2001 prevede che gli Stati membri presentino alla Commissione una relazione annuale delle loro attività di sorveglianza della TSE. L'allegato III, capitolo B, parte I, sezione A, di tale regolamento stabilisce le informazioni che gli Stati membri devono presentare nelle rispettive relazioni annuali, trasmettendole periodicamente alla banca dati TSE dell'UE e/o includendole in tali relazioni. La parte II del capitolo B prevede che l'EFSA analizzi le informazioni incluse dagli Stati membri nelle rispettive relazioni annuali e pubblichi una relazione annuale sulle tendenze e sulle fonti delle TSE nell'Unione. Le norme di rendicontazione per il programma triennale di sorveglianza della CWD dovrebbero essere inserite nel capitolo B, parte I, sezione A, dell'allegato III, al fine di garantire che i dati ottenuti da tale programma siano trasmessi dagli Stati membri interessati alla banca dati TSE dell'UE e che siano quindi inclusi e analizzati nella relazione di sintesi annuale dell'UE relativa alla sorveglianza della TSE, elaborata dall'EFSA conformemente alla parte II del capitolo B. |
(9) | La decisione 2007/182/CE della Commissione (3) prevede prescrizioni per uno studio sulla CWD nei cervidi, che è stato realizzato dal 2007 al 2010. Considerato che tale studio è stato completato, e al fine di evitare, per quanto riguarda le definizioni pertinenti per la sorveglianza della CWD, una divergenza tra quelle stabilite nell'allegato I di tale decisione e quelle stabilite dal presente regolamento, la decisione 2007/182/CE dovrebbe essere abrogata. Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
La decisione 2007/182/CE è abrogata.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1)GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.
(2)Scientific Opinion on Chronic wasting disease (CWD) in cervids, The EFSA Journal (2017);15(1):46.
(3)Decisione 2007/182/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, relativa ad uno studio sulla malattia del dimagrimento cronico nei cervidi (GU L 84 del 24.3.2007, pag. 37).
ALLEGATO
Gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 999/2001 sono così modificati:
1. | nell'allegato I, al punto 2 si aggiungono le seguenti voci: «o) “cervidi di allevamento e in cattività”: animali della famiglia Cervidae tenuti dall'uomo in un territorio chiuso; p) “cervidi selvatici”: animali della famiglia Cervidae non tenuti dall'uomo; q) “cervidi semi addomesticati”: animali della famiglia Cervidae tenuti dall'uomo, ma non in un territorio chiuso.»; |
2. | l'allegato III è così modificato:
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