Commission Regulation (EU) 2017/894 of 24 May 2017 amending Annexes III and VII to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards the genotyping of ovine animals (Text with EEA relevance. )

Published date25 May 2017
Subject MatterVeterinary legislation,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 138, 25 May 2017
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25.5.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 138/117

REGOLAMENTO (UE) 2017/894 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 2017

che modifica gli allegati III e VII del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la genotipizzazione degli ovini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 23, primo paragrafo,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini. Esso si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti di origine animale e, in taluni casi specifici, all'esportazione degli stessi.
(2) Il regolamento (CE) n. 999/2001 dispone che ogni Stato membro è tenuto ad attuare un programma annuale per la sorveglianza delle TSE conformemente all'allegato III del medesimo regolamento, il quale stabilisce disposizioni per l'istituzione di un sistema di sorveglianza. Il capitolo A, parte II, di tale allegato stabilisce disposizioni per la sorveglianza degli ovini e dei caprini; al medesimo capitolo, parte II, il punto 8.2 dispone che tutti gli Stati membri sono tenuti a determinare il genotipo della proteina prionica per i codoni 136, 141, 154 e 171 di un campione minimo di ovini rappresentativo dell'intera popolazione ovina dello Stato membro, pari ad almeno 600 animali nel caso degli Stati membri con una popolazione adulta di ovini superiore ai 750 000 capi e ad almeno 100 animali per gli altri Stati membri.
(3) A partire dall'introduzione del requisito di genotipizzazione casuale di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 8.2, del regolamento (CE) n. 999/2001, gli obiettivi iniziali di mappatura dei genotipi degli ovini esposti a scrapie e di identificazione dei genotipi degli ovini resistenti alle TSE per ciascun paese sono stati raggiunti. La genotipizzazione casuale degli ovini è tuttavia ancora utile negli Stati membri che, in conformità all'articolo 6 bis del regolamento (CE) n. 999/2001 e all'allegato VII, capitolo C, del medesimo regolamento, conducono un programma di allevamento finalizzato alla selezione di ovini resistenti alle TSE nelle rispettive popolazioni ovine e mirato ad avere un impatto sul profilo genetico della popolazione ovina totale. A tali Stati membri la genotipizzazione casuale di parte della rispettiva popolazione ovina totale permette di valutare se il programma di allevamento di cui dispongono abbia l'impatto auspicato, ovvero aumentare la frequenza dell'allele ARR riducendo al contempo la prevalenza di quegli alleli che hanno dimostrato di contribuire alla suscettibilità alle TSE.
(4) L'allegato VII, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le prescrizioni minime per i programmi di allevamento di ovini resistenti alle TSE negli Stati membri e la parte 1, punto 1, del medesimo capitolo dispone che il programma di allevamento deve concentrarsi su greggi di elevato valore genetico. Il punto 1, secondo paragrafo, permette agli Stati membri che dispongono di un programma di allevamento di decidere se consentire che il campionamento e la genotipizzazione
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