Commission Regulation (EU) 2017/2010 of 9 November 2017 amending Regulation (EC) No 1099/2008 of the European Parliament and of the Council on energy statistics, as regards the updates for the annual and monthly energy statistics (Text with EEA relevance. )

Published date10 November 2017
Subject MatterInformation and verification,Energy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 292, 10 November 2017
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10.11.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 292/3

REGOLAMENTO (UE) 2017/2010 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell'energia per quanto riguarda gli aggiornamenti per le statistiche dell'energia annuali e mensili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1099/2008 istituisce un quadro comune per la produzione, la trasmissione, la valutazione e la diffusione di statistiche dell'energia comparabili nell'Unione.
(2) Il settore delle statistiche dell'energia è caratterizzato da grande dinamicità in conseguenza del notevole sviluppo delle politiche dell'Unione, dei progressi tecnologici e dell'importanza di basare gli obiettivi dell'Unione sui dati sull'energia. Si rendono pertanto necessari regolari aggiornamenti al fine di adeguare il campo di osservazione statistico a esigenze sempre crescenti e mutevoli.
(3) Il regolamento (CE) n. 1099/2008 ha conferito alla Commissione competenze di esecuzione in merito alla modifica del campo di osservazione statistico. Considerato il fatto che sono stati apportati miglioramenti e modifiche alle statistiche annuali e mensili, tali miglioramenti e modifiche dovrebbero riflettersi nel regolamento (CE) n. 1099/2008.
(4) Il presente regolamento modifica tra l'altro i codici di numerazione delle voci elencate negli allegati del regolamento (CE) n. 1099/2008. Ai fini della decisione di esecuzione (UE) 2015/1504 della Commissione (2) è importante precisare che non è stata modificata la sostanza delle voci per le quali sono state concesse deroghe, ma soltanto i relativi codici di numerazione. I riferimenti ai codici elencati nella decisione di esecuzione (UE) 2015/1504 della Commissione sono pertanto da intendersi come riferimenti alle corrispondenti voci del presente regolamento.
(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1099/2008.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati del regolamento (CE) n. 1099/2008 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1.

(2) Decisione di esecuzione (UE) 2015/1504 della Commissione, del 7 settembre 2015, sulla concessione di deroghe ad alcuni Stati membri in merito alla fornitura di statistiche a norma del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell'energia (GU L 235 del 9.9.2015, pag. 24).


ALLEGATO

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ALLEGATO A

CHIARIMENTI TERMINOLOGICI

Il presente allegato contiene delucidazioni, precisazioni geografiche o definizioni dei termini utilizzati negli altri allegati, salvo diverse indicazioni in tali allegati.

1. PRECISAZIONI GEOGRAFICHE

A fini esclusivamente statistici si utilizzano le seguenti delimitazioni geografiche:

l'Australia non comprende i territori esterni;
la Danimarca non comprende le isole Fær Øer e la Groenlandia;
la Francia comprende Monaco e i dipartimenti francesi d'oltremare di Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione e Mayotte;
l'Italia comprende San Marino e lo Stato della Città del Vaticano (Santa Sede);
il Giappone comprende Okinawa;
il Portogallo comprende le Azzorre e Madera;
la Spagna comprende le isole Canarie, le isole Baleari e Ceuta e Melilla;
gli Stati Uniti comprendono i 50 Stati, il Distretto di Columbia, le Isole Vergini americane, Portorico e Guam.

2. AGGREGATI

I produttori di energia elettrica e termica sono classificati in funzione dello scopo della produzione come:

produttori la cui attività principale è la produzione di energia : produttori, di proprietà pubblica o privata, la cui attività primaria consiste nella generazione di energia elettrica e/o termica da vendere a terzi,

autoproduttori : produttori, di proprietà pubblica o privata, che producono energia elettrica e/o termica al fine di soddisfare in tutto o in parte i propri fabbisogni, quale attività sussidiaria alla loro attività principale.

Nota: la Commissione si riserva di chiarire ulteriormente la terminologia mediante l'aggiunta, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 2, di pertinenti riferimenti alla NACE dopo l'entrata in vigore di una revisione di tale classificazione.

2.1. Offerta

2.1.1. PRODUZIONE/PRODUZIONE INTERNA

Quantitativi di combustibili estratti o prodotti, calcolati dopo qualsiasi operazione di rimozione degli inerti. Nella produzione sono compresi i quantitativi consumati dal produttore nel processo di produzione (ad esempio, a fini di riscaldamento o per il funzionamento di impianti e di sistemi ausiliari), nonché le forniture ad altri produttori di energia a fini di trasformazione o per altri scopi.

Per produzione interna si intende la produzione da risorse che si trovano all'interno del territorio in questione.

2.1.2. PRODOTTI RECUPERATI

Si riferiscono esclusivamente all'antracite. Fanghi e scisti di discarica recuperati nelle miniere.

2.1.3. PROVENIENTI DA ALTRE FONTI

Quantitativi di combustibili la cui produzione è inclusa nei dati relativi ad altri combustibili, ma che vengono mescolati in un altro combustibile e consumati come miscela. Ulteriori dettagli relativi a tale componente devono essere forniti come:

Provenienti da altre fonti: carbone
Provenienti da altre fonti: petrolio e prodotti petroliferi
Provenienti da altre fonti: gas naturale
Provenienti da altre fonti: prodotti rinnovabili

2.1.4. IMPORTAZIONI/ESPORTAZIONI

Salvo indicazione contraria le “importazioni” si riferiscono al paese di origine (il paese nel quale il prodotto energetico è stato prodotto) per gli impieghi nel paese, mentre le “esportazioni” si riferiscono al paese di consumo finale del prodotto energetico prodotto. I quantitativi si considerano importati o esportati quando hanno attraversato le frontiere politiche del paese, a prescindere che si sia proceduto o meno al loro sdoganamento.

Nel caso in cui non possa essere indicata l'origine o la destinazione è ammesso il ricorso alla rubrica “Non specificato/Altro”.

2.1.5. BUNKERAGGI MARITTIMI INTERNAZIONALI

Quantitativi di prodotti energetici forniti alle navi di qualunque bandiera impegnate nella navigazione internazionale. La navigazione internazionale può svolgersi in mare, sulle vie d'acqua o sui laghi interni e nelle acque costiere. Sono esclusi:

i consumi delle navi impegnate nella navigazione interna; la distinzione tra navigazione interna e internazionale va effettuata sulla base del porto di partenza e del porto di arrivo e non in funzione della bandiera o della nazionalità della nave;
i consumi delle navi da pesca,
i consumi delle forze armate.

2.1.6. VARIAZIONE DELLE SCORTE

Differenza tra il livello iniziale e quello finale delle scorte detenute sul territorio nazionale. Salvo indicazione contraria, un'entrata nelle scorte è indicata con segno negativo mentre un'uscita dalle scorte è indicata con segno positivo.

2.1.7. TOTALE DELLE GIACENZE INIZIALI E FINALI SUL TERRITORIO NAZIONALE

Tutte le scorte sul territorio nazionale comprese quelle detenute dalle amministrazioni pubbliche, dai principali consumatori e dagli organismi tenuti a costituire scorte di riserva, le scorte a bordo di navi marittime in arrivo, le scorte detenute in zone franche, le scorte detenute per conto di terzi nel quadro di accordi intergovernativi bilaterali o meno. Per iniziali e finali si intendono le giacenze rispettivamente al primo e all'ultimo giorno del periodo di riferimento. Le giacenze comprendono scorte detenute in tutti i tipi di impianti speciali di stoccaggio, in superficie o sotterranei.

2.1.8. IMPIEGHI DIRETTI

Petrolio (petrolio greggio e prodotti petroliferi) utilizzato direttamente senza preventiva lavorazione nelle raffinerie di petrolio. È incluso il petrolio greggio bruciato per produrre energia elettrica.

2.1.9. PRODOTTI PRIMARI RICEVUTI

Sono inclusi i quantitativi di petrolio greggio interno o importato (compreso il condensato) e di LGN interni utilizzati direttamente senza essere sottoposti a lavorazione in una raffineria di petrolio, nonché i quantitativi di prodotti che costituiscono restituzioni dall'industria petrolchimica che, pur non essendo combustibili primari, sono utilizzati direttamente.

2.1.10. PRODUZIONE LORDA DELLE RAFFINERIE

Produzione di prodotti finiti delle raffinerie o degli impianti di miscelazione. Sono escluse le perdite di raffineria, mentre sono compresi i combustibili di raffineria.

2.1.11. PRODOTTI RICICLATI

Prodotti finiti che passano una seconda volta attraverso la rete di vendita dopo essere già stati consegnati in precedenza ai consumatori finali (ad esempio, lubrificanti usati che sono ritrattati). Tali quantitativi vanno distinti dai prodotti che...

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