Commission Regulation (EU) 2017/1980 of 31 October 2017 amending Annex III to Regulation (EC) No 2074/2005 as regards paralytic shellfish poison (PSP) detection method (Text with EEA relevance. )

Published date01 November 2017
Subject MatterFoodstuffs,Consumer protection,Veterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 285, 1 November 2017
L_2017285IT.01000801.xml
1.11.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 285/8

REGOLAMENTO (UE) 2017/1980 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2017

che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda il metodo di determinazione delle tossine PSP

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l'articolo 11, punto 4),

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l'articolo 18, punto 13, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Le modalità di attuazione di tali regolamenti per quanto riguarda i metodi di analisi riconosciuti per le biotossine marine figurano nell'allegato III del regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione (3).
(2) L'allegato III, capitolo I, punto 2, del regolamento (CE) n. 2074/2005 dispone che in caso di contestazione dei risultati del metodo per l'individuazione delle tossine PSP il metodo di riferimento è il metodo biologico.
(3) Nel corso della 36a sessione del comitato sui metodi di analisi e campionamento del Codex alimentarius (Budapest, Ungheria, 23 — 27 febbraio 2015) (4) è stata confermata la classificazione nel Tipo IV del metodo dell'analisi biologica figurante al punto I-8.6.2 del Codex (5).
(4) Tutti i metodi figuranti nel Codex, compresi quelli classificati nel Tipo IV, possono essere usati solo a fini di controllo, ispezione e regolamentazione (Principles for the establishment of methods of analysis) e, se così convenuto dalle parti, per la risoluzione di controversie [Guidelines for Settling Disputes on Analytical (Test) Results (CAC/GL 70-2009)] ma non come metodi di riferimento.
(5) Poiché un metodo classificato nel Tipo IV
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