Commission Regulation (EU) 2017/1084 of 14 June 2017 amending Regulation (EU) No 651/2014 as regards aid for port and airport infrastructure, notification thresholds for aid for culture and heritage conservation and for aid for sport and multifunctional recreational infrastructures, and regional operating aid schemes for outermost regions and amending Regulation (EU) No 702/2014 as regards the calculation of eligible costs (Text with EEA relevance. )

Published date20 June 2017
Subject MatterState aids
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 156, 20 June 2017
L_2017156IT.01000101.xml
20.6.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 156/1

REGOLAMENTO (UE) 2017/1084 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto xiv), e l'articolo 1, paragrafo 1, lettera b),

previa consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (2) dichiara che alcune categorie di aiuti sono compatibili con il mercato interno e sono esentate dall'obbligo di notifica alla Commissione prima della concessione. Il medesimo regolamento ha previsto che, dopo aver acquisito una sufficiente esperienza, la Commissione avrebbe rivisto l'ambito di applicazione del regolamento al fine di includere altre categorie di aiuti, in particolare gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali.
(2) Alla luce dell'esperienza acquisita dalla Commissione e al fine di semplificare e chiarire le norme in materia di aiuti di Stato, nonché di ridurre l'onere amministrativo legato alla notifica di misure di aiuto di Stato semplici e permettere alla Commissione di concentrarsi sui casi che hanno gli effetti potenzialmente più distorsivi, è opportuno includere nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali.
(3) Gli aiuti agli investimenti a favore degli aeroporti regionali con un traffico annuo medio fino a tre milioni di passeggeri possono migliorare sia l'accessibilità di determinate regioni sia lo sviluppo locale, in funzione delle specificità di ciascun aeroporto. Questi aiuti agli investimenti favoriscono pertanto il conseguimento delle priorità della strategia Europa 2020 volte a rafforzare la crescita economica e a realizzare obiettivi di interesse comune per l'Unione. L'esperienza acquisita con l'applicazione degli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (3) dimostra che, se rispettano determinate condizioni, gli aiuti agli investimenti a favore degli aeroporti regionali non danno luogo a indebite distorsioni degli scambi e della concorrenza. Di conseguenza, purché tali condizioni siano soddisfatte, gli aiuti agli investimenti a favore degli aeroporti regionali dovrebbero essere oggetto dell'esenzione per categoria prevista dal regolamento (UE) n. 651/2014. Non sarebbe opportuno fissare una soglia di notifica in termini di importo dell'aiuto, in quanto l'impatto di una misura di aiuto sulla concorrenza dipende principalmente dalle dimensioni dell'aeroporto e non dall'importo dell'aiuto.
(4) Le condizioni per l'esenzione degli aiuti agli investimenti dall'obbligo di notifica dovrebbero essere tese a limitare le distorsioni della concorrenza che comprometterebbero pari condizioni di concorrenza nel mercato interno, in particolare garantendo la proporzionalità dell'importo dell'aiuto. Per essere proporzionato, l'aiuto agli investimenti dovrebbe soddisfare due condizioni. L'intensità dell'aiuto non dovrebbe superare l'intensità massima consentita, la quale varia in funzione delle dimensioni dell'aeroporto. Inoltre, l'importo dell'aiuto non dovrebbe superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Nel caso degli aeroporti di dimensioni molto ridotte fino a 200 000 passeggeri l'anno, l'aiuto agli investimenti dovrebbe soddisfare solo una di queste condizioni. Le condizioni di compatibilità dovrebbero garantire un accesso aperto e non discriminatorio alle infrastrutture. L'esenzione non dovrebbe applicarsi agli aiuti agli investimenti concessi ad aeroporti situati in prossimità di aeroporti già esistenti che assicurano servizi aerei di linea, poiché tali aiuti comporterebbero un maggior rischio di distorsione della concorrenza e dovrebbero pertanto essere notificati alla Commissione, ad eccezione degli aiuti concessi ad aeroporti di dimensioni molto ridotte fino a 200 000 passeggeri l'anno, che hanno poche probabilità di comportare significative distorsioni della concorrenza.
(5) Gli aiuti al funzionamento a favore degli aeroporti di dimensioni molto ridotte fino a 200 000 passeggeri l'anno non danno luogo a indebite distorsioni degli scambi e della concorrenza, purché siano soddisfatte determinate condizioni. Le condizioni di compatibilità dovrebbero in particolare garantire che l'importo dell'aiuto non superi le perdite di esercizio e un utile ragionevole e che vi sia un accesso aperto e non discriminatorio alle infrastrutture. Inoltre, occorre evitare di subordinare la concessione di aiuti alla conclusione, da parte dell'operatore aeroportuale, di accordi con una o più compagnie aeree in relazione a diritti aeroportuali, a pagamenti relativi al marketing o ad altri aspetti finanziari delle attività della compagnia aerea presso tale aeroporto. Gli accordi tra un aeroporto che dispone di risorse pubbliche e una compagnia aerea possono, in determinate circostanze, costituire un aiuto di Stato a favore della compagnia aerea interessata (4), il quale dovrebbe rimanere pienamente soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
(6) I porti marittimi rivestono un'importanza strategica ai fini del corretto funzionamento del mercato interno e del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale, come stabilito, tra l'altro, nella strategia Europa 2020 e nel libro bianco della Commissione «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile» (5). Come sottolineato nella comunicazione «Porti: un motore per la crescita» (6), per una gestione efficace dei porti in tutte le regioni marittime dell'Unione sono necessari investimenti pubblici e privati efficienti. Gli investimenti sono necessari in particolare per adeguare le infrastrutture di accesso ai porti e le infrastrutture portuali all'aumento delle dimensioni e della complessità della flotta, all'uso di infrastrutture per i combustibili alternativi e a requisiti più severi in materia di prestazioni ambientali. La mancanza di infrastrutture portuali di alta qualità genera congestione e costi aggiuntivi per gli spedizionieri, gli operatori dei trasporti e i consumatori.
(7) Lo sviluppo dei porti interni e la loro integrazione nel sistema di trasporto multimodale è un obiettivo prioritario della politica dei trasporti dell'Unione. Le norme dell'Unione mirano esplicitamente a potenziare l'intermodalità dei trasporti e il passaggio a modi di trasporto più rispettosi dell'ambiente, quali il trasporto ferroviario e il trasporto marittimo e per vie navigabili interne.
(8) Le condizioni per l'esenzione degli aiuti ai porti dall'obbligo di notifica dovrebbero essere tese a limitare le distorsioni della concorrenza che comprometterebbero pari condizioni di concorrenza nel mercato interno, in particolare garantendo la proporzionalità dell'importo dell'aiuto. Per essere proporzionato, l'aiuto dovrebbe soddisfare due condizioni. L'intensità dell'aiuto non dovrebbe superare l'intensità massima consentita, la quale per i porti marittimi varia in funzione delle dimensioni del progetto di investimento. Inoltre, l'importo dell'aiuto non dovrebbe superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento, salvo per gli importi di aiuto molto esigui, per i quali è più idoneo un approccio semplificato al fine di ridurre l'onere amministrativo. Le condizioni di compatibilità dovrebbero altresì garantire che qualsiasi concessione, o altro atto di conferimento, a favore di un terzo per la costruzione, l'ammodernamento, la gestione o la locazione di un'infrastruttura portuale sovvenzionata siano assegnati in maniera competitiva, trasparente, non discriminatoria e non soggetta a condizioni, fatte salve le norme dell'Unione in materia di appalti pubblici e concessioni, ove applicabili. Dovrebbe inoltre essere garantito un accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture.
(9) Gli investimenti previsti nei piani di lavoro dei corridoi della rete centrale istituiti dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) sono progetti di interesse comune con una particolare rilevanza strategica per l'Unione. I porti marittimi che rientrano in tali reti costituiscono i punti di ingresso e di uscita delle merci trasportate verso l'interno e verso l'esterno dell'Unione. I porti interni che rientrano in tali reti sono fattori essenziali per consentire l'intermodalità della rete stessa. Gli investimenti destinati a migliorare le prestazioni di tali porti dovrebbero pertanto beneficiare di una soglia di notifica più alta.
(10) Alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 e del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione (8), è opportuno altresì adeguare alcune disposizioni in essi contenute.
(11) In particolare, per quanto riguarda i regimi di aiuti a finalità regionale al
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