Commission Regulation (EU) 2017/605 of 29 March 2017 amending Annex VI to Regulation (EC) No 1005/2009 of the European Parliament and of the Council on substances that deplete the ozone layer (Text with EEA relevance. )

Published date30 March 2017
Subject MatterEnvironment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 84, 30 March 2017
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30.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 84/3

REGOLAMENTO (UE) 2017/605 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2017

che modifica l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1005/2009 stabilisce date ultime oltre le quali non è più consentito l'uso degli halon per estintori e impianti antincendio in «attrezzature nuove», ivi compresi i nuovi aeromobili. Ai sensi del punto 2, lettera b), dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1005/2009, la definizione di «attrezzature nuove» dipende dalla data di presentazione di una domanda di certificazione di tipo presso la competente autorità di regolamentazione.
(2) Ai fini di chiarezza del diritto e di coerenza nell'attuazione del regolamento (CE) n. 1005/2009, è necessario precisare nella definizione di «attrezzature nuove» al punto 2, lettera b), dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1005/2009 che, per gli aeromobili, la richiesta di certificazione di tipo riguarda solo la richiesta di una nuova certificazione di tipo e non comprende le modifiche di una certificazione di tipo esistente. Ciò sarebbe in linea anche con il concetto utilizzato dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale per gli standard degli halon.
(3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1005/2009.
(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al punto 2, lettera b), dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1005/2009, è aggiunta la frase seguente:

«Per gli aeromobili, la presentazione di una domanda di certificazione di tipo si riferisce alla presentazione di una richiesta per una nuova domanda di certificazione di tipo.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale...

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