Commission Regulation (EU) 2017/1510 of 30 August 2017 amending the Appendices to Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards CMR substances (Text with EEA relevance. )

Published date31 August 2017
Subject MatterSafety at work and elsewhere,Internal market - Principles,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 224, 31 August 2017
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31.8.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 224/110

REGOLAMENTO (UE) 2017/1510 DELLA COMMISSIONE

del 30 agosto 2017

recante modifica delle appendici dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le sostanze CMR

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l'articolo 68, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) I punti 28, 29 e 30 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 vietano l'immissione sul mercato o l'uso per la vendita al pubblico di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) di categoria 1 A o 1B, e di miscele contenenti tali sostanze in determinate concentrazioni. Le sostanze in oggetto sono elencate nelle appendici da 1 a 6 di detto allegato.
(2) Le sostanze sono classificate come CMR a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e figurano nell'elenco di cui all'allegato VI, parte 3, di detto regolamento.
(3) Dopo che le appendici da 1 a 6 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono state aggiornate l'ultima volta per riflettere nuove classificazioni delle sostanze come CMR a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, l'allegato VI, parte 3, di quest'ultimo è stato modificato dai regolamenti (UE) n. 605/2014 (3), (UE) 2015/1221 (4) e (UE) 2016/1179 della Commissione (5).
(4) Dal momento che gli operatori possono applicare le classificazioni armonizzate definite nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 prima della data stabilita, è opportuno che essi possano applicare su base volontaria anche le disposizioni del presente regolamento prima della data prevista.
(5) Il regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe essere modificato di conseguenza.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore, ad eccezione:

dei paragrafi 1, 2 e 3 dell'allegato, che si applicano dal 1o marzo 2018, e
del paragrafo 4, lettera a), dell'allegato, che si applica dal 1o marzo 2018 nella misura in cui riguarda le seguenti sostanze: bisfenolo A; [fenolo, dodecil-, ramificato]; [fenolo, 2-dodecil-, ramificato]; [fenolo, 3-dodecil-, ramificato]; [fenolo, 4-dodecil-, ramificato]; [fenolo, (tetrapropenil) derivati]; clorofacinone (ISO); coumatetralil (ISO); difenacum (ISO); flocoumafen (ISO); ottaborato di disodio anidro; ottaborato di disodio tetraidrato; bromadiolone (ISO); difetialone; [acido perfluorononan-1-oico, e i suoi sali di sodio e ammonio]; dicicloesilftalato e triflumizolo (ISO).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(3) Regolamento (UE) n. 605/2014 della Commissione, del 5 giugno 2014, recante modifica, ai fini dell'introduzione di indicazioni di pericolo e consigli di prudenza in croato e dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 167 del 6.6.2014, pag. 36).

(4) Regolamento (UE) 2015/1221 della Commissione, del 24 luglio 2015, che modifica il regolamento (CE) n....

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