Commission Regulation (EU) 2017/1989 of 6 November 2017 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standard 12 (Text with EEA relevance. )

Published date09 November 2017
Subject MatterFree movement of capital,Internal market - Principles,Freedom of establishment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 291, 9 November 2017
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9.11.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 291/84

REGOLAMENTO (UE) 2017/1989 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 12

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.
(2) Il 19 gennaio 2016 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato modifiche al principio contabile internazionale IAS 12 Imposte sul reddito. Le modifiche sono intese a chiarire come contabilizzare le attività fiscali differite relative a strumenti di debito valutate al fair value (valore equo).
(3) La consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le modifiche allo IAS 12 soddisfano i criteri di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.
(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.
(5) Lo IASB ha fissato la data di entrata in vigore delle modifiche allo IAS 12 al 1o gennaio 2017. È pertanto opportuno applicare le disposizioni del presente regolamento con effetto retroattivo per garantire certezza del diritto per gli emittenti interessati e coerenza con altri principi contabili di cui al regolamento (CE) n. 1126/2008.
(6) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il principio contabile internazionale IAS 12 Imposte sul reddito, di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008, è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche che figurano nell'articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2017 o successivamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2) Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Rilevazione di attività fiscali differite per perdite non realizzate

(Modifiche allo IAS 12)

Modifiche allo IAS 12 Imposte sul reddito

Il paragrafo 29 è modificato e sono aggiunti i paragrafi 27A, 29A e 98G. È aggiunto altresì un esempio dopo il paragrafo 26. Il paragrafo 24, il paragrafo 26, lettera d), e i paragrafi 27 e 28 non sono modificati, ma sono riportati per agevolare la lettura.

Differenze temporanee deducibili

24. Un'attività fiscale differita deve essere rilevata per tutte le differenze temporanee deducibili se è probabile che sarà realizzato un reddito imponibile a fronte del quale potrà essere utilizzata la differenza temporanea deducibile, salvo che l'attività fiscale differita derivi dalla rilevazione iniziale di un'attività o di una passività in un'operazione che:
a) non rappresenta una aggregazione aziendale; e
b) al momento dell'operazione non influenza né l'utile contabile né il reddito imponibile (perdita fiscale).
Tuttavia, per differenze temporanee deducibili relative a investimenti in società controllate, filiali e società collegate, e a partecipazioni in accordi a controllo congiunto, deve essere rilevata un'attività fiscale differita secondo
...

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