Commission Regulation (EU) 2017/492 of 21 March 2017 amending Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council on the coordination of social security systems and Regulation (EC) No 987/2009 of the European Parliament and of the Council laying down the procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004 (Text with relevance for the EEA and Switzerland. )

Coming into Force11 April 2017,01 January 2018
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32017R0492
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2017/492/oj
Published date22 March 2017
Date21 March 2017
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 76, 22 March 2017
L_2017076IT.01001301.xml
22.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 76/13

REGOLAMENTO (UE) 2017/492 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004

(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), in particolare l'articolo 88,

visto il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2), in particolare l'articolo 92,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di tener conto di alcune modifiche apportate alla legislazione di taluni Stati membri o della loro volontà di semplificare l'applicazione del sistema di coordinamento del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009, gli Stati membri hanno presentato alla commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale la richiesta di modificare alcuni allegati di tali regolamenti.
(2) La commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ha accettato le modifiche richieste e ha presentato alla Commissione proposte pertinenti per gli adeguamenti tecnici degli allegati.
(3) La Commissione può accettare le proposte.
(4) È quindi opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 883/2004 è così modificato:

1) L'allegato VI è così modificato:
a) nella voce «ESTONIA» è aggiunto il seguente punto d) dopo la lettera c):
«d) Prestazione di ridotta capacità lavorativa accordata in conformità alla legge sull'invalidità lavorativa»;
b) la voce «SVEZIA» è sostituita dalla seguente: «SVEZIA Indennità di malattia correlata al reddito e indennità compensativa per inabilità correlata al reddito (capo 34 del codice dell'assicurazione sociale)»;
c) la voce «REGNO UNITO» è sostituita dalla seguente: «REGNO UNITO Indennità di integrazione salariale e di sostegno (ESA — Employment and Support Allowance)
a) Per le prestazioni concesse anteriormente al 1o aprile 2016, l'ESA è una prestazione di malattia in contanti per i primi 91 giorni (fase di valutazione). Dal 92o giorno l'ESA (fase principale) diventa una prestazione d'invalidità;
b) per le prestazioni concesse il 1o aprile 2016 o dopo tale data, l'ESA è una prestazione di malattia in contanti per i primi 365 giorni (fase di valutazione). Dal 366o
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