Commission Regulation (EU) 2017/999 of 13 June 2017 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) (Text with EEA relevance. )

Coming into Force04 July 2017
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32017R0999
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2017/999/oj
Published date14 June 2017
Date13 June 2017
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 150, 14 June 2017
L_2017150IT.01000701.xml
14.6.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 150/7

REGOLAMENTO (UE) 2017/999 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2017

recante modifica dell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare gli articoli 58 e 131,

considerando quanto segue:

(1) La sostanza 1-bromopropano (n-bromuro di propile) risponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e soddisfa pertanto i criteri per l'inclusione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettera c), di tale regolamento.
(2) La sostanza diisopentilftalato risponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 e soddisfa pertanto i criteri per l'inclusione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettera c), di tale regolamento.
(3) La sostanza acido 1,2-benzendicarbossilico, esteri alchilici di-C6-8 ramificati, ricchi in C7, risponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 e soddisfa pertanto i criteri per l'inclusione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettera c), di tale regolamento.
(4) La sostanza acido 1,2-benzendicarbossilico, alchilesteri di-C7-11-ramificati e lineari, risponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 e soddisfa pertanto i criteri per l'inclusione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettera c), di tale regolamento.
(5) La sostanza acido 1,2-benzendicarbossilico, dipentilestere, ramificato e lineare, risponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 e soddisfa pertanto i criteri per l'inclusione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettera c), di tale regolamento.
(6) La sostanza ftalato di bis(2-metossietile) risponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 e soddisfa pertanto i criteri per l'inclusione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettera c), di tale regolamento.
(7) La sostanza dipentilftalato risponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 e soddisfa pertanto i criteri per l'inclusione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettera c), di tale regolamento.
(8) La sostanza N-pentilisopentilftalato risponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 e soddisfa pertanto i criteri per l'inclusione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettera c), di tale regolamento.
(9) La sostanza olio di antracene, se contiene una data percentuale di benzo[a]pirene, risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 e soddisfa pertanto i criteri per l'inclusione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettera a), di tale regolamento. La sostanza è inoltre persistente, bioaccumulabile e tossica, nonché molto persistente e molto bioaccumulabile a norma dei criteri di cui all'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 e soddisfa pertanto i criteri per l'inclusione nell'allegato XIV del predetto regolamento, di cui all'articolo 57, lettere d) ed e) del medesimo regolamento.
(10) La sostanza pece, catrame di carbone, alta temperatura, risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 e soddisfa pertanto i criteri per l'inclusione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettera a), di tale regolamento. La sostanza è inoltre persistente, bioaccumulabile e tossica, nonché molto persistente e molto bioaccumulabile a norma dei criteri di cui all'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 e soddisfa pertanto i criteri per l'inclusione nell'allegato XIV del predetto regolamento, di cui all'articolo 57, lettere d) ed e) del medesimo regolamento.
(11) Il gruppo di sostanze 4- (1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato [che comprende sostanze ben definite e sostanze di composizione sconosciuta o variabile, prodotti di reazione complessa o materiali biologici («sostanze UVCB»), polimeri e omologhi] riunisce sostanze che attraverso la loro degradazione presentano proprietà di interferenza con il sistema endocrino, per le quali esistono prove scientifiche di probabili effetti gravi sull'ambiente. Come tali destano un livello di preoccupazione equivalente a quello delle altre sostanze elencate alle lettere da a) ad e) dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 e pertanto soddisfano i criteri di inclusione nell'allegato XIV di tale regolamento, di cui all'articolo 57, lettera f), del medesimo regolamento.
(12) Il gruppo di sostanze 4-nonilfenolo, ramificato e lineare, etossilato (comprendente sostanze con catena alchilica lineare e/o ramificata C9 legata covalentemente in posizione 4 al fenolo, etossilato che coprono sostanze UVCB e ben definite, polimeri e omologhi, che includono qualsiasi isomero e/o combinazioni di isomeri), riunisce sostanze che attraverso la loro degradazione presentano proprietà di interferenza con il sistema endocrino, per le quali esistono prove scientifiche di probabili gravi effetti sul l'ambiente. Come tali destano un livello di preoccupazione equivalente a quello delle altre sostanze elencate alle lettere da a) ad e) dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 e pertanto soddisfano i criteri di inclusione nell'allegato XIV di tale regolamento, di cui all'articolo 57, lettera f), del medesimo regolamento.
(13) Le sostanze sopra menzionate sono state identificate e incluse nell'elenco di sostanze candidate a norma dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006. L'inclusione di tali sostanze nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 è stata inoltre considerata prioritaria dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (nel seguito «l'Agenzia») nelle sue raccomandazioni del 6 febbraio 2014 (3) e del 1o luglio 2015 (4) a norma dell'articolo 58 di tale regolamento. La Commissione ha ricevuto inoltre informazioni sull'impatto socioeconomico grazie alle numerose osservazioni delle parti interessate che avevano ricevuto la quinta raccomandazione dell'Agenzia o mediante la consultazione pubblica condotta in parallelo a quella dell'Agenzia in merito al progetto della sesta raccomandazione. Nonostante le informazioni ricevute è opportuno includere tali sostanze in detto allegato.
(14) È opportuno indicare le date di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006, in conformità delle raccomandazioni dell'Agenzia del 6 febbraio 2014 e del 1o luglio 2015. Tali date sono state stabilite in base ai tempi ritenuti necessari per la preparazione di una domanda di autorizzazione, tenendo conto delle informazioni disponibili sulle diverse sostanze e delle informazioni ricevute durante la consultazione pubblica svoltasi a norma dell'articolo 58, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006. A tal fine è stata anche presa in considerazione la capacità dell'Agenzia di evadere le domande entro i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, come disposto all'articolo 58, paragrafo 3, di tale regolamento.
(15) Per ciascuna delle sostanze figuranti nell'allegato del presente regolamento, non sussistono motivi per fissare la data, di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006, oltre 18 mesi dalla data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto
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