Commission Regulation (EU) 2017/1221 of 22 June 2017 amending Regulation (EC) No 692/2008 as regards the methodology for the determination of evaporative emissions (Type 4 test) (Text with EEA relevance. )

Coming into Force27 July 2017,01 September 2019
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32017R1221
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2017/1221/oj
Published date07 July 2017
Date22 June 2017
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 174, 7 July 2017
L_2017174IT.01000301.xml
7.7.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 174/3

REGOLAMENTO (UE) 2017/1221 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 per quanto riguarda il metodo per la determinazione delle emissioni per evaporazione (prova di tipo 4)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 715/2007 prescrive che i veicoli leggeri nuovi debbano rispettare alcuni limiti di emissione anche riguardo alle emissioni per evaporazione. Le disposizioni tecniche specifiche necessarie per l'attuazione di tale regolamento sono state adottate con il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (2).
(2) Nel marzo 2011, la Commissione aveva istituito con tutte le parti interessate un gruppo di lavoro che riesaminasse il metodo di misurazione delle emissioni per evaporazione e ne sviluppasse uno nuovo capace di affrontare soprattutto le questioni legate allo spurgo, all'effetto dell'etanolo sul funzionamento del filtro, alla durabilità, alla permeazione del carburante e alle emissioni di rifornimento.
(3) Il lavoro di questo gruppo ha preso le mosse da una serie di elementi contenuti in due relazioni pubblicate dal Centro comune di ricerca della Commissione che sono Estimating the Costs and Benefits of Introducing a new European Evaporative Emissions Test Procedure («Stima dei costi e dei benefici derivanti dall'introduzione di una nuova procedura di prova europea delle emissioni per evaporazione») e Review of the European Test Procedure for Evaporative Emissions: Main Issues and Proposed Solutions («Revisione della procedura di prova europea relativa alle emissioni per evaporazione: questioni principali e proposte di soluzione»).
(4) L'analisi del gruppo di lavoro ha individuato una serie di lacune che compromettono l'efficacia del controllo delle emissioni per evaporazione e cui occorre porre rimedio se si vuole garantire un livello soddisfacente di tutela dell'ambiente. È pertanto opportuno introdurre due nuove procedure per l'invecchiamento del filtro ai carboni attivi e per la definizione di una permeabilità del sistema di alimentazione nella procedura di omologazione attualmente in vigore.
(5) L'aggiunta di etanolo nelle benzine europee, in particolare se miscelata meccanicamente (splash-blending), determina un aumento della tensione di vapore del carburante. Per meglio rappresentare il carburante attualmente più diffuso nell'Unione, è perciò opportuno usare nelle prove il carburante di riferimento E10.
(6) Nell'Unione sono ancora venduti serbatoi in plastica monostrato che costituiranno probabilmente una parte rilevante dello stock europeo fino al 2030. Tali serbatoi sono tuttavia permeabili all'etanolo, che così viene emesso nell'ambiente. È perciò necessaria una procedura specifica per misurare la permeazione dell'etanolo per poter tener conto di tale effetto.
(7) Studi effettuati dalla Swedish Road Administration e dal TÜV Nord hanno anche dimostrato che l'aggiunta di etanolo ha effetti sulla durabilità dei filtri ai carboni attivi. Per questo motivo, è opportuno aggiungere una nuova procedura di invecchiamento del filtro. Sui veicoli provati durante la prova SHED si dovrebbero quindi usare filtri invecchiati.
(8) Le strategie di spurgo attualmente utilizzate nei veicoli nell'Unione non sono adeguate soprattutto per la guida urbana e possono anche dar luogo a un aumento delle emissioni di scarico. Riesaminando perciò la prova di guida prima della prova SHED, si è giunti alla conclusione che la durata della prova diurna vada estesa a 48 ore.
(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 692/2008.
(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico — Veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 692/2008

Il regolamento (CE) n. 692/2008 è così modificato:

1) All'articolo 2 sono aggiunti i seguenti punti da 45 a 48: «45. “sistema di stoccaggio del carburante”: dispositivi che consentono lo stoccaggio del carburante, quali il serbatoio del carburante, il bocchettone di riempimento, il tappo del serbatoio e la pompa del carburante; 46. “coefficiente di permeabilità (Permeability Factor — PF)”: emissioni di idrocarburi risultanti dalla permeabilità del sistema di stoccaggio del carburante; 47. “serbatoio monostrato”: serbatoio costituito da un solo strato di materiale; 48. “serbatoio multistrato”: serbatoio costituito da almeno due diversi materiali stratificati, uno dei quali impermeabile agli idrocarburi, fra cui l'etanolo.»
2) All'articolo 17, dopo il secondo comma è aggiunto il paragrafo seguente: «L'allegato VI, quale modificato dal regolamento (UE) 2017/1221 della Commissione (*1) si applica dalla data del 1o settembre 2019 a tutti i veicoli nuovi immatricolati a decorrere da tale data. (*1) GU L 174, 7.7.2017, pag. 3»"
3) L'allegato VI è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1.

(2) Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).


ALLEGATO

«

ALLEGATO VI

1. Introduzione

1.1. Il presente allegato descrive la procedura da utilizzare per la prova di tipo 4 che serve a determinare le emissioni di idrocarburi per evaporazione prodotte dal sistema di alimentazione dei veicoli con motore ad accensione comandata.

2. Requisiti tecnici

2.1. Introduzione

La procedura include la prova delle emissioni per evaporazione e altre due prove, una di invecchiamento del filtro ai carboni attivi, descritta al punto 5.1, l'altra di permeabilità del sistema di stoccaggio del carburante, descritta al punto 5.2.

La prova delle emissioni per evaporazione (figura 1) serve a calcolare le emissioni per evaporazione di idrocarburi dovute alla fluttuazione della temperatura diurna, alle soste a caldo del veicolo parcheggiato e alla guida in città.

2.2. La prova delle emissioni per evaporazione consiste:

a) in una prova composta da un ciclo urbano (parte uno) e uno extraurbano (parte due) seguiti da due cicli urbani (parte uno);
b) nella determinazione delle perdite per sosta a caldo;
c) nella determinazione delle perdite diurne.

Sommate, le emissioni massiche di idrocarburi derivate dalle perdite a caldo e diurne costituiscono il risultato complessivo della prova.

3. Veicolo e carburante

3.1. Veicolo

3.1.1. Il veicolo deve essere in buone condizioni meccaniche e deve essere stato rodato e guidato per almeno 3 000 km prima della prova. Per determinare le emissioni per evaporazione occorre registrare il chilometraggio e l'età del veicolo utilizzato per la certificazione. Il sistema di controllo delle emissioni per evaporazione deve essere collegato e aver funzionato correttamente durante il rodaggio e il filtro (o filtri) ai carboni attivi deve essere stato utilizzato normalmente, senza aver subito spurghi o carichi anomali. Il filtro ai carboni attivi invecchiato con la procedura di cui al punto 5.1. deve essere collegato come descritto alla figura 1.

3.2. Carburante

3.2.1...

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