Commission Regulation (EU) 2018/289 of 26 February 2018 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standard (IFRS) 2 ‘Share-based Payment’ (Text with EEA relevance. )

Published date27 February 2018
Subject MatterFree movement of capital,Internal market - Principles,Freedom of establishment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 55, 27 February 2018
L_2018055IT.01002101.xml
27.2.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 55/21

REGOLAMENTO (UE) 2018/289 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2018

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 2 Pagamenti basati su azioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.
(2) Il 20 giugno 2016, l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato modifiche all'International Financial Reporting Standard (IFRS) 2 Pagamenti basati su azioni. Le modifiche mirano a chiarire come le imprese debbano applicare il principio in taluni casi specifici.
(3) A seguito delle consultazioni con lo European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), la Commissione è giunta alla conclusione che le modifiche all'IFRS 2 soddisfano i criteri di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.
(4) Il regolamento (CE) n. 1126/2008 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.
(5) Lo IASB ha fissato la data di entrata in vigore delle modifiche allo IFRS 2 al 1o gennaio 2018.
(6) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato al regolamento (CE) n. 1126/2008, l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 2 Pagamenti basati su azioni è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche che figurano nell'articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2018 o successivamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2) Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Modifiche all'IFRS 2

Modifiche

all'IFRS 2 Pagamenti basati su azioni

I paragrafi 19, 30-31, 33, 52 e 63 sono modificati e sono aggiunti i paragrafi 33 A-33H, 59 A-59B e 63D. Sono aggiunti i titoli che precedono i paragrafi 33 A e 33E. I paragrafi 32 e 34 non sono stati modificati, ma sono qui riportati per agevolare la lettura.

TRATTAMENTO CONTABILE DELLE CONDIZIONI DI MATURAZIONE

19. L'assegnazione di strumenti rappresentativi di capitale può essere subordinata al verificarsi di determinate condizioni di maturazione. Per esempio, l'assegnazione di azioni o di opzioni su azioni a un dipendente è di solito subordinata alla permanenza alle dipendenze dell'entità per un determinato periodo. Possono esservi condizioni di rendimento che debbono essere soddisfatte, come il conseguimento di alcuni risultati: ad esempio, il raggiungimento di una determinata crescita dei profitti dell'entità oppure un determinato incremento del prezzo delle azioni dell'entità. Le condizioni di maturazione, ad eccezione delle condizioni di mercato, non devono essere considerate nella stima del fair value (valore equo) delle azioni o delle opzioni su azioni alla data di valutazione. Le condizioni di maturazione, ad eccezione delle condizioni di mercato, devono essere invece considerate rettificando il numero di strumenti rappresentativi di capitale inclusi nella valutazione dell'importo dell'operazione, così che, alla fine, l'importo rilevato in bilancio per i beni o servizi ricevuti come corrispettivo per gli strumenti rappresentativi di capitale assegnati sia basato sul numero di strumenti rappresentativi di capitale che alla fine matureranno. Per cui, complessivamente, non è rilevato alcun importo per beni o servizi ricevuti se gli strumenti rappresentativi di capitale assegnati non maturano per il mancato conseguimento di una condizione di maturazione che non sia una condizione di mercato, per esempio, se la controparte non completa un determinato periodo di servizio oppure se non viene soddisfatta la condizione del conseguimento di risultati, fatte salve le disposizioni del paragrafo 21. …

OPERAZIONI CON PAGAMENTO BASATO SU AZIONI REGOLATO PER CASSA

30. Per quanto riguarda le operazioni con pagamento basato su azioni regolato per cassa, l'entità deve valutare i beni o servizi acquisiti e la passività assunta al fair value (valore equo) della passività, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 31–33D. Fino a quando la passività non viene regolata, l'entità deve ricalcolarne il fair value (valore equo) alla data di chiusura di ciascun esercizio e alla data di regolamento, con tutte le variazioni del fair value (valore equo) rilevate nell'utile (perdita) di esercizio.
31. Per esempio, l'entità può assegnare diritti di rivalutazione delle azioni ai dipendenti come parte del loro pacchetto retributivo, per cui i dipendenti avranno diritto ad un futuro pagamento in contanti (piuttosto che ad uno strumento rappresentativo di capitale) in funzione dell'aumento del prezzo delle azioni dell'entità rispetto ad un determinato livello su un determinato periodo. In alternativa, l'entità può assegnare ai propri dipendenti il diritto di ricevere un futuro pagamento in contanti, assegnando loro il diritto di ottenere azioni (comprese le azioni emesse all'atto dell'esercizio delle opzioni su azioni) che sono redimibili, obbligatoriamente (per esempio al momento della cessazione del rapporto di lavoro), o a scelta del dipendente. Questi accordi sono esempi di operazioni con pagamento basato su azioni regolato per cassa. I diritti di rivalutazione delle azioni sono utilizzati per illustrare alcune delle disposizioni dei paragrafi 32-33D; le disposizioni contenute in tali paragrafi si
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