Règlement (UE) 2018/1850 de la Commission du 21 novembre 2018 enregistrant une indication géographique de boisson spiritueuse à l'annexe III du règlement (CE) n° 110/2008 [«Гроздова ракия от Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte» (IG)]
Published date | 28 November 2018 |
Subject Matter | alcole,tutela dei consumatori,Agricoltura e Pesca,alcool,protection des consommateurs,Agriculture et Pêche |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 302, 28 novembre 2018,Journal officiel de l'Union européenne, L 302, 28 novembre 2018 |
28.11.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 302/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/1850 DELLA COMMISSIONE
del 21 novembre 2018
che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa nell'allegato III del regolamento n. 110/2008 [«Гроздова ракия от Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte» (IG)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 8,
considerando quanto segue:
(1) | A norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 110/2008, la Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Bulgaria per la registrazione dell'indicazione geografica «Гроздова ракия от Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte». |
(2) | Avendo stabilito che la domanda è conforme al regolamento (CE) n. 110/2008, la Commissione ha pubblicato le specifiche principali della scheda tecnica ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 6, del medesimo regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(3) | Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 110/2008, l'indicazione «Гроздова ракия от Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte» deve essere registrata come indicazione geografica nell'allegato III del suddetto regolamento. |
(4) | La denominazione, quale pubblicata nella Gazzetta ufficiale per opposizione, contiene un errore di trascrizione. In seguito alla correzione di detto errore è opportuno pubblicare per informazione la versione modificata dei requisiti principali della scheda tecnica. |
(5) | Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le bevande spiritose, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008, nella categoria di prodotti «Acquavite di vino», è aggiunta la seguente riga:
«Acquavite di vino | Гроздова ракия от Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte | Bulgaria» |
Articolo 2
La versione corretta dei requisiti principali della scheda tecnica figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2018
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.
(2) GU C 294 del 5.9.2017, pag. 15.
ALLEGATO
PRINCIPALI REQUISITI DELLA SCHEDA TECNICA
«ГРОЗДОВА РАКИЯ ОТ ТЪРГОВИЩЕ»/«GROZDOVA RAKYA OT TARGOVISHTE»
N. UE: PGI-BG-01864 – 07.01.2014
1. Indicazione geografica da registrare:«Гроздова ракия от Търговище»/«Grozdova rakya ot Targovishte»
2. Categoria della bevanda spiritosa: Acquavite di vino
3. Descrizione della bevanda spiritosa:
3.1. Caratteristiche fisiche, chimiche e/o...
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