Règlement (UE) 2018/1850 de la Commission du 21 novembre 2018 enregistrant une indication géographique de boisson spiritueuse à l'annexe III du règlement (CE) n° 110/2008 [«Гроздова ракия от Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte» (IG)]

Published date28 November 2018
Subject Matteralcole,tutela dei consumatori,Agricoltura e Pesca,alcool,protection des consommateurs,Agriculture et Pêche
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 302, 28 novembre 2018,Journal officiel de l'Union européenne, L 302, 28 novembre 2018
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28.11.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 302/1

REGOLAMENTO (UE) 2018/1850 DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 2018

che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa nell'allegato III del regolamento n. 110/2008 [«Гроздова ракия от Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte» (IG)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 110/2008, la Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Bulgaria per la registrazione dell'indicazione geografica «Гроздова ракия от Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte».
(2) Avendo stabilito che la domanda è conforme al regolamento (CE) n. 110/2008, la Commissione ha pubblicato le specifiche principali della scheda tecnica ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 6, del medesimo regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).
(3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 110/2008, l'indicazione «Гроздова ракия от Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte» deve essere registrata come indicazione geografica nell'allegato III del suddetto regolamento.
(4) La denominazione, quale pubblicata nella Gazzetta ufficiale per opposizione, contiene un errore di trascrizione. In seguito alla correzione di detto errore è opportuno pubblicare per informazione la versione modificata dei requisiti principali della scheda tecnica.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le bevande spiritose,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008, nella categoria di prodotti «Acquavite di vino», è aggiunta la seguente riga:

«Acquavite di vino Гроздова ракия от Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte Bulgaria»

Articolo 2

La versione corretta dei requisiti principali della scheda tecnica figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1) GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

(2) GU C 294 del 5.9.2017, pag. 15.


ALLEGATO

PRINCIPALI REQUISITI DELLA SCHEDA TECNICA

«ГРОЗДОВА РАКИЯ ОТ ТЪРГОВИЩЕ»/«GROZDOVA RAKYA OT TARGOVISHTE»

N. UE: PGI-BG-01864 – 07.01.2014

1. Indicazione geografica da registrare:«Гроздова ракия от Търговище»/«Grozdova rakya ot Targovishte»

2. Categoria della bevanda spiritosa: Acquavite di vino

3. Descrizione della bevanda spiritosa:

3.1. Caratteristiche fisiche, chimiche e/o...

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