Commission Regulation (EU) 2018/519 of 28 March 2018 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards Interpretation 22 of the International Financial Reporting Interpretations Committee (Text with EEA relevance. )

Published date03 April 2018
Subject MatterInternal market - Principles,Freedom of establishment,Free movement of capital
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 87, 3 April 2018
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3.4.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/3

REGOLAMENTO (UE) 2018/519 DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 2018

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'Interpretazione 22 dell'International Financial Reporting Interpretations Committee

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 15 ottobre 2008.
(2) L'8 dicembre 2016 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato l'Interpretazione 22 Operazioni in valuta estera e anticipi dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC 22). L'Interpretazione chiarisce la contabilizzazione di operazioni che comprendono la ricezione o il pagamento di anticipi in valuta estera.
(3) La consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che l'Interpretazione IFRIC 22 soddisfa i criteri di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.
(4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.
(5) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato al regolamento (CE) n. 1126/2008 è inserita l'Interpretazione IFRIC 22 Operazioni in valuta estera e anticipi che figura in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche che figurano nell'articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2018 o successivamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2) Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Interpretazione IFRIC 22

Operazioni in valuta estera e anticipi

RIFERIMENTI

Quadro concettuale per la rendicontazione finanziaria
IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori
IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere

PREMESSA

1. Il paragrafo 21 dello IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere dispone che l'entità registri un'operazione in valuta estera, al momento della rilevazione iniziale nella sua valuta funzionale, applicando all'importo in valuta estera il tasso di cambio a pronti tra la valuta funzionale e la valuta estera (il tasso di cambio) in vigore alla data dell'operazione. Il paragrafo 22 dello IAS 21 stabilisce che la data dell'operazione è la data in cui l'operazione si qualifica per la prima volta per la rilevazione, secondo quanto previsto dagli International Financial Reporting Standards (gli IFRS).
2. Quando l'entità versa o riceve un anticipo in una valuta estera, essa rileva, in linea generale, un'attività non monetaria o una passività non monetaria (1) prima di rilevare l'attività, il costo o il ricavo connesso. L'attività, il costo o il ricavo connesso (o parte dell'attività, del costo o del ricavo connesso) è l'importo rilevato applicando gli IFRS pertinenti, che comporta l'eliminazione contabile dell'attività non monetaria o della passività non monetaria determinata dall'anticipo.
3. L'International Financial Reporting Interpretations Committee (l'IFRIC) ha ricevuto inizialmente una domanda in cui si chiedeva come determinare «la data dell'operazione» a norma dei paragrafi 21-22 dello IAS 21 ai fini della rilevazione del ricavo. La domanda riguardava specificamente la circostanza in cui l'entità rileva una passività non monetaria
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