Règlement (UE) 2018/498 de la Commission du 22 mars 2018 modifiant le règlement (CE) n° 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme internationale d'information financière IFRS 9 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
Published date | 26 March 2018 |
Subject Matter | libera circolazione dei capitali,Mercato interno - Principi,Libertà di stabilimento,libre circulation des capitaux,Marché intérieur - Principes,Liberté d'établissement |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 82, 26 marzo 2018,Journal officiel de l'Union européenne, L 82, 26 mars 2018 |
26.3.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 82/3 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/498 DELLA COMMISSIONE
del 22 marzo 2018
che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 9
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) | Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008. |
(2) | Il 12 ottobre 2017 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato modifiche all'International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 Strumenti finanziari Elementi di pagamento anticipato con compensazione negativa. Le modifiche sono volte a chiarire la classificazione di determinate attività finanziarie rimborsabili anticipatamente quando si applica l'IFRS 9. |
(3) | Dopo consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), la Commissione conclude che le modifiche all'IFRS 9 soddisfano i criteri di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. |
(4) | È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008. |
(5) | Lo IASB ha fissato la data di entrata in vigore delle modifiche al 1o gennaio 2019, consentendo l'applicazione anticipata. |
(6) | Poiché il regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione (3) è divenuto applicabile per gli esercizi che hanno inizio al più tardi il 1o gennaio 2018 o successivamente, le imprese dovrebbero poter utilizzare l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 Strumenti finanziari come modificato nell'allegato del presente regolamento a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2016/2067. Pertanto, le imprese dovrebbero poter applicare le disposizioni del presente regolamento per gli esercizi che iniziano il 1o gennaio 2018 o successivamente. |
(7) | Dato che il regolamento (UE) 2016/2067 è entrato in vigore il 12 dicembre 2016, per garantire la coerenza è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il prima possibile. |
(8) | Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione contabile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 Strumenti finanziari è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Le imprese applicano le modifiche di cui all'articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2019 o successivamente.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione, del 22 novembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 9 (GU L 323 del 29.11.2016, pag. 1).
ALLEGATO
Elementi di pagamento anticipato con compensazione negativa
(Modifiche all'IFRS 9)
Modifiche all'IFRS 9 Strumenti finanziari
È aggiunto il paragrafo 7.1.7. Sono aggiunti un nuovo titolo e i paragrafi 7.2.29-7.2.34.
Capitolo 7 Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie
7.1 DATA DI ENTRATA IN VIGORE
…
7.1.7. | Elementi di pagamento anticipato con compensazione negativa (Modifiche all'IFRS 9), pubblicato nell'ottobre 2017, ha aggiunto i paragrafi 7.2.29-7.2.34 e il paragrafo B4.1.12 A e ha modificato i paragrafi B4.1.11, lettera b), e B4.1.12, lettera b). L'entità deve applicare le presenti modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2019 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se un'entità applica le presenti modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato. |
7.2 DISPOSIZIONI TRANSITORIE
…
Disposizioni transitorie per Elementi di pagamento anticipato con compensazione negativa
7.2.29. | L'entità deve applicare Elementi di pagamento anticipato con compensazione negativa (Modifiche all'IFRS 9) retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8, ad eccezione di quanto specificato nei paragrafi 7.2.30-7.2.34. |
7.2.30. | L'entità che applica per la prima volta le presenti modifiche contestualmente alla |
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