Règlement (UE) 2018/498 de la Commission du 22 mars 2018 modifiant le règlement (CE) n° 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme internationale d'information financière IFRS 9 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

Published date26 March 2018
Subject Matterlibera circolazione dei capitali,Mercato interno - Principi,Libertà di stabilimento,libre circulation des capitaux,Marché intérieur - Principes,Liberté d'établissement
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 82, 26 marzo 2018,Journal officiel de l'Union européenne, L 82, 26 mars 2018
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26.3.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 82/3

REGOLAMENTO (UE) 2018/498 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2018

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 9

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.
(2) Il 12 ottobre 2017 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato modifiche all'International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 Strumenti finanziari Elementi di pagamento anticipato con compensazione negativa. Le modifiche sono volte a chiarire la classificazione di determinate attività finanziarie rimborsabili anticipatamente quando si applica l'IFRS 9.
(3) Dopo consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), la Commissione conclude che le modifiche all'IFRS 9 soddisfano i criteri di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.
(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.
(5) Lo IASB ha fissato la data di entrata in vigore delle modifiche al 1o gennaio 2019, consentendo l'applicazione anticipata.
(6) Poiché il regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione (3) è divenuto applicabile per gli esercizi che hanno inizio al più tardi il 1o gennaio 2018 o successivamente, le imprese dovrebbero poter utilizzare l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 Strumenti finanziari come modificato nell'allegato del presente regolamento a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2016/2067. Pertanto, le imprese dovrebbero poter applicare le disposizioni del presente regolamento per gli esercizi che iniziano il 1o gennaio 2018 o successivamente.
(7) Dato che il regolamento (UE) 2016/2067 è entrato in vigore il 12 dicembre 2016, per garantire la coerenza è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il prima possibile.
(8) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 Strumenti finanziari è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche di cui all'articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2019 o successivamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2) Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).

(3) Regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione, del 22 novembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 9 (GU L 323 del 29.11.2016, pag. 1).


ALLEGATO

Elementi di pagamento anticipato con compensazione negativa

(Modifiche all'IFRS 9)

Modifiche all'IFRS 9 Strumenti finanziari

È aggiunto il paragrafo 7.1.7. Sono aggiunti un nuovo titolo e i paragrafi 7.2.29-7.2.34.

Capitolo 7 Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie

7.1 DATA DI ENTRATA IN VIGORE

7.1.7. Elementi di pagamento anticipato con compensazione negativa (Modifiche all'IFRS 9), pubblicato nell'ottobre 2017, ha aggiunto i paragrafi 7.2.29-7.2.34 e il paragrafo B4.1.12 A e ha modificato i paragrafi B4.1.11, lettera b), e B4.1.12, lettera b). L'entità deve applicare le presenti modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2019 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se un'entità applica le presenti modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

7.2 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Disposizioni transitorie per Elementi di pagamento anticipato con compensazione negativa

7.2.29. L'entità deve applicare Elementi di pagamento anticipato con compensazione negativa (Modifiche all'IFRS 9) retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8, ad eccezione di quanto specificato nei paragrafi 7.2.30-7.2.34.
7.2.30. L'entità che applica per la prima volta le presenti modifiche contestualmente alla
...

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