Règlement (UE) 2018/2026 de la Commission du 19 décembre 2018 modifiant l'annexe IV du règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

Published date20 December 2018
Subject Matterindustria,ambiente,Mercato interno - Principi,industrie,environnement,Marché intérieur - Principes
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 325, 20 dicembre 2018,Journal officiel de l'Union européenne, L 325, 20 décembre 2018
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20.12.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 325/18

REGOLAMENTO (UE) 2018/2026 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2018

che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (1), in particolare l'articolo 48,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1221/2009 ha istituito un sistema di ecogestione e audit (EMAS). EMAS è inteso a promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni mediante l'istituzione e l'applicazione di sistemi di gestione ambientale, la valutazione delle prestazioni di tali sistemi, l'offerta di informazioni sulle prestazioni ambientali, un dialogo aperto con il pubblico e le altre parti interessate e infine con il coinvolgimento attivo del personale. Per conseguire questo obiettivo gli allegati da I a IV del regolamento definiscono le prescrizioni specifiche che le organizzazioni che intendono partecipare a EMAS o ottenere una registrazione EMAS devono rispettare.
(2) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 stabilisce i requisiti di comunicazione ambientale. È necessario modificare tale allegato per inserirvi i miglioramenti individuati alla luce dell'esperienza acquisita nel funzionamento di EMAS. Dato il numero e la natura delle modifiche, a fini di chiarezza è opportuno sostituire l'allegato IV in toto.
(3) Il regolamento (CE) n. 1221/2009 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
(4) Le organizzazioni registrate a EMAS sono tenute a predisporre o aggiornare su base annuale una dichiarazione ambientale a norma dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009. Tranne nel caso delle organizzazioni di piccole dimensioni esentate a norma dell'articolo 7 del suddetto regolamento, la dichiarazione ambientale o la dichiarazione ambientale aggiornata deve essere convalidata da un verificatore ambientale accreditato o abilitato nell'ambito della verifica di tale organizzazione conformemente all'articolo 18 del regolamento suddetto. Le organizzazioni che si preparano alla registrazione EMAS sono tenute inoltre a presentare una dichiarazione ambientale convalidata nell'ambito della domanda di registrazione. È necessario pertanto offrire alle organizzazioni un periodo transitorio che consenta loro di adeguarsi alle modifiche apportate dal presente regolamento.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1221/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Se la convalida della dichiarazione ambientale o della dichiarazione ambientale aggiornata deve essere effettuata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento ma prima del 9 gennaio 2020, in tale occasione la dichiarazione può, di concerto con il verificatore ambientale e l'organismo competente, essere convalidata senza tener conto della modifica apportata dall'articolo 1 del presente regolamento.

Se una dichiarazione ambientale aggiornata non convalidata deve essere trasmessa a un organismo competente ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1221/2009 dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento ma prima del 9 gennaio 2020, in tale occasione la dichiarazione può, di concerto con l'organismo competente, essere elaborata senza tener conto della modifica apportata dall'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO IV

COMUNICAZIONE AMBIENTALE

A. Introduzione

Le informazioni ambientali sono presentate in maniera chiara, coerente e preferibilmente in formato elettronico. L'organizzazione determina la forma migliore per rendere disponibili tali informazioni alle parti interessate in modo agevole.

B. Dichiarazione ambientale

La dichiarazione ambientale contiene almeno gli elementi descritti di seguito e rispetta i requisiti minimi sottoindicati:

a) una sintesi delle attività, dei prodotti e servizi dell'organizzazione, se opportuno le relazioni dell'organizzazione con le eventuali organizzazioni capo gruppo e una descrizione chiara e priva di ambiguità della portata della registrazione EMAS, compreso un elenco di siti inclusi nella registrazione;
b) la politica ambientale e una breve illustrazione della struttura di governance su cui si basa il sistema di gestione ambientale dell'organizzazione;
c) una descrizione di tutti gli aspetti ambientali significativi, diretti e indiretti, che determinano impatti ambientali significativi dell'organizzazione, una breve descrizione dell'approccio utilizzato per stabilirne la rilevanza e una spiegazione della natura degli impatti connessi a tali aspetti;
d) una descrizione degli obiettivi e dei traguardi ambientali in relazione agli aspetti e impatti ambientali significativi;
e) una descrizione delle azioni attuate e programmate per migliorare le prestazioni ambientali, conseguire gli obiettivi e i traguardi e garantire la conformità agli obblighi normativi relativi all'ambiente. Se disponibili, occorre fare riferimento alle migliori pratiche di gestione ambientale presentate nei documenti di riferimento settoriali di cui all'articolo 46;
f) una sintesi dei dati disponibili sulle prestazioni ambientali dell'organizzazione per quanto riguarda i suoi aspetti ambientali significativi. La relazione riporta sia gli indicatori chiave sia gli indicatori specifici di prestazione ambientale di cui alla sezione C. Se esistono obiettivi e traguardi ambientali, occorre indicare i rispettivi dati;
g) un riferimento alle principali disposizioni giuridiche di cui l'organizzazione deve tener conto per garantire la conformità agli obblighi normativi ambientali e una dichiarazione relativa alla conformità giuridica;
h) una conferma degli obblighi di cui all'articolo 25, paragrafo 8 e il nome e il numero di accreditamento o di abilitazione del verificatore ambientale con la data di convalida. In alternativa, è possibile usare la dichiarazione di cui all'allegato VII firmata dal verificatore ambientale. La dichiarazione ambientale aggiornata contiene almeno gli elementi
...

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