Règlement (UE) 2018/675 de la Commission du 2 mai 2018 modifiant les appendices de l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) en ce qui concerne les substances CMR (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

Published date04 May 2018
Subject MatterMercato interno - Principi,ambiente,protezione sanitaria,Marché intérieur - Principes,environnement,protection sanitaire
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 114, 4 maggio 2018,Journal officiel de l'Union européenne, L 114, 4 mai 2018
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4.5.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 114/4

REGOLAMENTO (UE) 2018/675 DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 2018

recante modifica delle appendici dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le sostanze CMR

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l'articolo 68, paragrafo 2, e l'articolo 131,

considerando quanto segue:

(1) I punti 28, 29 e 30 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 vietano l'immissione sul mercato o l'uso per la vendita al pubblico di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1 A o 1B, e di miscele contenenti tali sostanze in determinate concentrazioni. Le sostanze in oggetto sono elencate nelle appendici da 1 a 6 di detto allegato.
(2) Le sostanze sono classificate come CMR a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e figurano nell'elenco di cui all'allegato VI, parte 3, di detto regolamento.
(3) Dopo che le appendici da 1 a 6 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono state aggiornate l'ultima volta per riflettere nuove classificazioni delle sostanze come CMR a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, l'allegato VI, parte 3, di quest'ultimo è stato modificato dal regolamento (UE) 2017/776 della Commissione (3).
(4) Il regolamento (UE) 2017/776 modifica anche i titoli e la numerazione dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, il che rende necessario modificare i riferimenti a tale regolamento nella colonna 1 delle voci da 28 a 30 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006.
(5) La formaldeide è stata classificata come sostanza cancerogena di categoria 1B dal regolamento (UE) n. 605/2014 della Commissione (4); la Commissione ha scelto tuttavia di escluderla dall'ultimo esercizio di aggiornamento in attesa dell'esito della valutazione che l'Agenzia europea per le sostanze chimiche sta effettuando per tutti gli impieghi di tale sostanza (5) in vista di un'eventuale restrizione specifica. In occasione della riunione del comitato istituito dall'articolo 133, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, svoltasi il 16 marzo 2017, la maggioranza degli Stati membri ha espresso una preferenza per l'inclusione della formaldeide nella voce 28 dell'allegato XVII del regolamento REACH indipendentemente da qualsiasi ulteriore proposta specifica per limitare tale sostanza, e la Commissione ha accettato di includerla appena se ne presenterà l'occasione.
(6) Dal momento che potrebbero applicare le classificazioni armonizzate definite nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 prima della data prevista, è opportuno che gli operatori siano in grado di applicare, su base volontaria, anche le disposizioni del presente regolamento prima della data prevista.
(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2018 a eccezione del paragrafo 2 dell'allegato che, nella misura in cui riguarda soltanto la sostanza «formaldeide:.. %», si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi...

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