Commission Regulation (EU) 2018/678 of 3 May 2018 amending and correcting Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards certain flavouring substances (Text with EEA relevance. )

Published date04 May 2018
Date of Signature03 May 2018
Subject Matteralimentari,ravvicinamento delle legislazioni,tutela dei consumatori,denrées alimentaires,rapprochement des législations,protection des consommateurs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 114, 4 May 2018
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4.5.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 114/13

REGOLAMENTO (UE) 2018/678 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 2018

che modifica e rettifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate sostanze aromatizzanti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 contiene un elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base destinati a essere utilizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d'uso.
(2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione (3), ha adottato l'elenco di sostanze aromatizzanti e lo ha inserito nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.
(3) La parte A dell'elenco dell'Unione contiene sia sostanze aromatizzanti già valutate, alle quali non sono assegnate note, sia sostanze aromatizzanti in corso di valutazione, identificate in tale elenco dai rimandi alle note da 1 a 4.
(4) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha completato la valutazione delle sostanze incluse nell'elenco dell'Unione con i seguenti numeri FL: 09.931, 13.058, 15.004, 15.057, 15.079, 15.109, 15.113, 16.090 e 16.111. Nel 2012 tali sostanze figuravano nell'elenco come sostanze aromatizzanti in corso di valutazione. Ora sono state valutate dall'Autorità nelle seguenti valutazioni di gruppi di sostanze aromatizzanti: valutazione FGE.72 rev.1 (4) (sostanza con n. FL 09.931), valutazione FGE.21 rev.4 (5) (sostanze con n. FL 15.057 e 15.079), valutazione FGE.76 rev.1 (6) (sostanze con n. FL 15.004, 15.109 e 15.113), valutazioni FGE.94 (7) e FGE.94 rev.2 (8) (sostanza con n. FL 16.090), valutazioni FGE.94 rev.1 (9) e FGE94 rev.2 (10) (sostanza con n. FL 16.111) e valutazione FGE.67 rev.2 (11) (sostanza con n. FL 13.058). L'Autorità ha concluso che tali sostanze aromatizzanti, ai livelli di assunzione alimentare stimati, non destano preoccupazioni in materia di sicurezza.
(5) Pertanto tali sostanze aromatizzanti dovrebbero figurare nell'elenco come sostanze valutate e i rimandi alle note da 1 a 4 dovrebbero essere soppressi dalle voci in questione.
(6) Nell'elenco dell'Unione sono inoltre stati rilevati due errori concernenti il nome della sostanza con il n. FL 12.054 e i numeri di identificazione della sostanza con il n. FL 17.038. È opportuno rettificare tali errori.
(7) L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 dovrebbe essere modificato e rettificato di conseguenza.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.

(2) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1o ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1).

(4) EFSA Journal 2013;11(10):3392

(5) EFSA Journal (2013); 11(11):3451.

(6) EFSA Journal (2013); 11(11):3455.

(7) EFSA Journal 2010; 8(5):1338

(8) EFSA Journal (2014); 12(4):3622.

(9) EFSA Journal (2012); 10(6):2747.

(10) EFSA Journal (2014); 12(4):3622.

(11) EFSA Journal 2015; 13(5):4115


ALLEGATO

La sezione 2 dell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è così modificata:

1) la voce relativa al n. FL 09.931 è sostituita dalla seguente:
«09.931 acetato di 2,6-dimetil-2,5,7-ottatrien-1-olo 999999-91-4 1226 EFSA»;
2) la voce relativa al n.
...

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