Commission Regulation (EU) 2018/678 of 3 May 2018 amending and correcting Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards certain flavouring substances (Text with EEA relevance. )
Published date | 04 May 2018 |
Date of Signature | 03 May 2018 |
Subject Matter | alimentari,ravvicinamento delle legislazioni,tutela dei consumatori,denrées alimentaires,rapprochement des législations,protection des consommateurs |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 114, 4 May 2018 |
4.5.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 114/13 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/678 DELLA COMMISSIONE
del 3 maggio 2018
che modifica e rettifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate sostanze aromatizzanti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) | L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 contiene un elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base destinati a essere utilizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d'uso. |
(2) | Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione (3), ha adottato l'elenco di sostanze aromatizzanti e lo ha inserito nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008. |
(3) | La parte A dell'elenco dell'Unione contiene sia sostanze aromatizzanti già valutate, alle quali non sono assegnate note, sia sostanze aromatizzanti in corso di valutazione, identificate in tale elenco dai rimandi alle note da 1 a 4. |
(4) | L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha completato la valutazione delle sostanze incluse nell'elenco dell'Unione con i seguenti numeri FL: 09.931, 13.058, 15.004, 15.057, 15.079, 15.109, 15.113, 16.090 e 16.111. Nel 2012 tali sostanze figuravano nell'elenco come sostanze aromatizzanti in corso di valutazione. Ora sono state valutate dall'Autorità nelle seguenti valutazioni di gruppi di sostanze aromatizzanti: valutazione FGE.72 rev.1 (4) (sostanza con n. FL 09.931), valutazione FGE.21 rev.4 (5) (sostanze con n. FL 15.057 e 15.079), valutazione FGE.76 rev.1 (6) (sostanze con n. FL 15.004, 15.109 e 15.113), valutazioni FGE.94 (7) e FGE.94 rev.2 (8) (sostanza con n. FL 16.090), valutazioni FGE.94 rev.1 (9) e FGE94 rev.2 (10) (sostanza con n. FL 16.111) e valutazione FGE.67 rev.2 (11) (sostanza con n. FL 13.058). L'Autorità ha concluso che tali sostanze aromatizzanti, ai livelli di assunzione alimentare stimati, non destano preoccupazioni in materia di sicurezza. |
(5) | Pertanto tali sostanze aromatizzanti dovrebbero figurare nell'elenco come sostanze valutate e i rimandi alle note da 1 a 4 dovrebbero essere soppressi dalle voci in questione. |
(6) | Nell'elenco dell'Unione sono inoltre stati rilevati due errori concernenti il nome della sostanza con il n. FL 12.054 e i numeri di identificazione della sostanza con il n. FL 17.038. È opportuno rettificare tali errori. |
(7) | L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 dovrebbe essere modificato e rettificato di conseguenza. |
(8) | Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.
(2) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1o ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1).
(4) EFSA Journal 2013;11(10):3392
(5) EFSA Journal (2013); 11(11):3451.
(6) EFSA Journal (2013); 11(11):3455.
(7) EFSA Journal 2010; 8(5):1338
(8) EFSA Journal (2014); 12(4):3622.
(9) EFSA Journal (2012); 10(6):2747.
(10) EFSA Journal (2014); 12(4):3622.
(11) EFSA Journal 2015; 13(5):4115
ALLEGATO
La sezione 2 dell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è così modificata:
1) | la voce relativa al n. FL 09.931 è sostituita dalla seguente:
|
2) | la voce relativa al n. |
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