Commission Regulation (EU) 2018/1595 of 23 October 2018 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards Interpretation 23 of the International Financial Reporting Interpretations Committee (Text with EEA relevance.)

Published date24 October 2018
Subject MatterFreedom of establishment,Internal market - Principles,Free movement of capital
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 265, 24 October 2018
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24.10.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 265/3

REGOLAMENTO (UE) 2018/1595 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2018

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'Interpretazione 23 dell'International Financial Reporting Interpretations Committee

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.
(2) Il 7 giugno 2017 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato l'Interpretazione 23 Incertezza sui trattamenti ai fini dell'imposta sul reddito dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC). L'IFRIC 23 precisa come riflettere l'incertezza nella contabilizzazione delle imposte sul reddito.
(3) L'adozione dell'IFRIC 23 comporta di conseguenza modifiche all'International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 al fine di garantire la coerenza fra i principi contabili internazionali.
(4) La consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che l'IFRIC 23 soddisfa i criteri di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.
(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.
(6) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

a) è inserita l'Interpretazione 23 Incertezza sui trattamenti ai fini dell'imposta sul reddito dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC 23) di cui all'allegato del presente regolamento;
b) l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 è modificato conformemente all'IFRIC 23 di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche di cui all'articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2019 o successivamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2) Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).


ALLEGATO

IFRIC 23

INCERTEZZA SUI TRATTAMENTI AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO

IFRIC 23

INCERTEZZA SUI TRATTAMENTI AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO

RIFERIMENTI

IAS 1 Presentazione del bilancio
IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori
IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento
IAS 12 Imposte sul reddito

PREMESSA

1. Lo IAS 12 Imposte sul reddito specifica i requisiti per le attività e le passività fiscali correnti e differite. L'entità applica i requisiti previsti dallo IAS 12 sulla base delle normative fiscali applicabili.
2. Potrebbe succedere di non sapere esattamente come applicare la normativa fiscale ad una particolare operazione o circostanza. Può essere che l'accettabilità di un particolare trattamento fiscale ai sensi della normativa fiscale non sia nota fino al momento in cui l'autorità fiscale competente o un giudice prende una decisione. Di conseguenza, un contenzioso o il controllo dell'autorità fiscale su un particolare trattamento può influire sulla contabilizzazione, da parte dell'entità, di un'attività o passività fiscale corrente o differita.
3. Nella presente Interpretazione si intende per:
a) «trattamento fiscale», un trattamento applicato dall'entità o che l'entità prevede di applicare in sede di dichiarazione dei redditi;
b) «autorità fiscale», l'organo o gli organi che decidono se il trattamento fiscale è accettabile ai sensi della normativa fiscale. Potrebbe trattarsi anche di un giudice;
c) «trattamento fiscale incerto», un trattamento fiscale la cui accettazione da parte dell'autorità fiscale competente ai sensi della normativa fiscale è incerta. Per esempio, la decisione di un'entità di non presentare la dichiarazione dei redditi in una giurisdizione fiscale o di non includere determinati redditi nel reddito imponibile costituisce un trattamento fiscale incerto se incerta è la sua accettabilità ai sensi della normativa fiscale.

AMBITO DI APPLICAZIONE

4. La presente Interpretazione chiarisce come applicare i requisiti relativi alla rilevazione e alla valutazione di cui allo IAS 12 quando vi sia incertezza sui trattamenti ai fini dell'imposta sul reddito. In tal caso, l'entità deve rilevare e valutare la sua attività o passività fiscale corrente o differita applicando i requisiti di cui allo IAS 12 sulla base del reddito imponibile (perdita fiscale), dei valori ai fini fiscali, delle perdite fiscali non utilizzate, dei crediti di imposta non utilizzati e delle aliquote fiscali determinate applicando la presente Interpretazione.

PROBLEMI

5. In caso di incertezza sui trattamenti ai fini dell'imposta sul reddito, la presente Interpretazione tratta le seguenti questioni:
a) se l'entità prende in considerazione i trattamenti fiscali incerti separatamente o congiuntamente;
b) le ipotesi formulate dall'entità circa l'esito del controllo sui trattamenti fiscali da parte delle autorità fiscali;
...

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