Règlement (UE) 2019/316 de la Commission du 21 février 2019 modifiant le règlement (UE) n° 1408/2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture

Published date22 February 2019
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 51 I, 22 febbraio 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 51 I, 22 février 2019
LI2019051IT.01000101.xml
22.2.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea LI 51/1

REGOLAMENTO (UE) 2019/316 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2019

che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1),

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (2),

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1) I finanziamenti statali che soddisfano i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («il trattato») costituiscono aiuti di Stato e sono soggetti a notifica alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, secondo il disposto dell'articolo 109 del trattato, il Consiglio può determinare le categorie di aiuti che sono dispensate dall'obbligo di notifica. In conformità dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato, la Commissione può adottare regolamenti concernenti queste categorie di aiuti di Stato. A norma del regolamento (UE) 2015/1588, e in conformità all'articolo 109 del trattato, il Consiglio ha deciso che una di queste categorie è costituita dagli aiuti «de minimis». Su tale base si ritiene che gli aiuti «de minimis», ovvero gli aiuti che non superano un importo prestabilito concessi a un'impresa unica in un determinato arco di tempo, non soddisfino tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e non siano dunque soggetti alla procedura di notifica. Tuttavia, giova ricordare agli Stati membri che, anche se gli aiuti «de minimis» non si configurano come aiuti di Stato, essi non dovrebbero comportare una violazione del diritto dell'Unione.
(2) La Commissione ha adottato una serie di regolamenti che stabiliscono norme sugli aiuti «de minimis» concessi nel settore agricolo, il più recente dei quali è il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione (3).
(3) Sulla base dell'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013 e tenendo conto delle differenze nell'uso degli aiuti «de minimis» negli Stati membri, è opportuno adeguare alcune condizioni ivi previste. Il massimale dell'aiuto concesso a un'impresa unica nell'arco di un triennio dovrebbe essere elevato a 20 000 EUR e il limite nazionale all'1,25 % della produzione annua.
(4) Tenendo conto della necessità crescente di utilizzare gli aiuti «de minimis» in alcuni Stati membri, è opportuno consentire un ulteriore aumento sia del massimale dell'aiuto concesso a un'impresa unica, da elevare a 25 000 EUR, sia del limite nazionale, che passerebbe all'1,5 % della produzione annua, subordinatamente all'adozione di condizioni supplementari necessarie per il corretto funzionamento del mercato interno. L'esperienza acquisita nei primi anni di applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013 ha dimostrato che gli aiuti «de minimis» in un determinato settore di prodotti potrebbero comportare una potenziale distorsione della concorrenza e degli scambi. Pertanto, prerequisito per l'utilizzo di un massimale individuale e di un limite nazionale più elevati dovrebbe essere l'applicazione di un limite settoriale, che impedisca agli Stati membri di concedere più del 50 % dell'importo complessivo totale degli aiuti «de minimis» nell'arco di tre esercizi finanziari per le misure che vanno a beneficio soltanto di uno specifico settore di prodotti. Il limite settoriale dovrebbe garantire che qualsiasi misura che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013 non rischi di incidere sugli scambi tra gli Stati membri e/o di falsare o minacciare di falsare la concorrenza.
(5) Attualmente l'uso di un registro centrale nazionale, per verificare che non siano superati né il massimale individuale né il limite nazionale degli aiuti «de minimis», è lasciato alla discrezione degli Stati membri. Tuttavia, l'uso di un registro centrale diverrebbe necessario negli Stati membri che optassero per un aumento del massimale individuale e del limite nazionale, dato che il limite settoriale, che è una condizione per adottare tale opzione, impone un monitoraggio ancora più rigoroso degli aiuti concessi. Per tali Stati membri l'uso di un registro centrale dovrebbe pertanto essere reso obbligatorio al fine di registrare tutti gli aiuti «de minimis» concessi e verificare in questo modo che non siano superati né il massimale individuale né il limite nazionale o settoriale.
(6) I criteri per calcolare l'equivalente sovvenzione lordo per i prestiti e le garanzie dovrebbero essere adeguati di conseguenza per tenere conto dell'aumento dei massimali degli aiuti «de minimis».
(7) Tenuto conto della maggiore necessità di utilizzare gli aiuti «de minimis» e dato che gli attuali massimali sono indebitamente vincolanti, occorre modificare il regolamento (UE) n. 1408/2013 prima della data di scadenza, ossia il 31 dicembre 2020. Il lasso di tempo tra l'entrata in vigore del presente regolamento e la fine del periodo di applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013 sarebbe pertanto molto breve. Per motivi di economia procedurale e per garantire la continuità e la certezza del diritto è quindi opportuno prorogare fino al 31 dicembre 2027 il periodo di applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013.
(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1408/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1408/2013 è così modificato:

(1) all'articolo 2 sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4:
«3. Ai fini del presente regolamento, si intende per “settore di prodotti” il settore elencato all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a w), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).
4. Ai fini del presente regolamento si intende per “limite settoriale” l'importo cumulativo massimo degli aiuti applicabile alle misure di aiuto che vanno a beneficio di un unico settore di prodotti, corrispondente al 50 % dell'importo massimo degli aiuti “de minimis” concessi per Stato membro di cui all'allegato II.»;
(*1) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671)."
(2) l'articolo 3 è
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