Commission Regulation (EU) 2019/36 of 10 January 2019 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the substance N-(2-methylcyclohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzamide (Text with EEA relevance.)

Date of Signature10 January 2019
Published date11 January 2019
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 9, 11 January 2019
Subject Matteralimentari,ravvicinamento delle legislazioni,tutela dei consumatori,denrées alimentaires,rapprochement des législations,protection des consommateurs
L_2019009IT.01008501.xml
11.1.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 9/85

REGOLAMENTO (UE) 2019/36 DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 2019

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sostanza N-(2-metilcicloesil)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzammide

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 contiene un elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base di cui è autorizzato l'uso negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni d'uso.
(2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione (3) ha adottato l'elenco di sostanze aromatizzanti e lo ha inserito nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.
(3) Tale elenco può essere aggiornato, in conformità alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.
(4) La parte A dell'elenco dell'Unione contiene sia le sostanze aromatizzanti valutate, non contrassegnate da note, sia le sostanze aromatizzanti in corso di valutazione, identificate da rimandi alle note numerate da 1 a 4.
(5) La sostanza N-(2-metilcicloesil)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzammide n. FL 16.119 è stata inserita nell'elenco contrassegnata con la nota 4 in conformità all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012; ciò significa che, per il completamento della valutazione, dovevano essere presentati ulteriori dati scientifici entro il 31 dicembre 2013.
(6) Il 18 novembre 2013 il richiedente ha fornito dati sulla sostanza N-(2-metilcicloesil)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzammide n. FL 16.119.
(7) Il 1o febbraio 2017 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha completato la valutazione della sicurezza della sostanza [n. FL: 16.119] utilizzata come sostanza aromatizzante (4) e ha concluso che, ai livelli di assunzione alimentare stimati, il suo uso non desta preoccupazioni in materia di sicurezza. L'Autorità ha inoltre osservato che tale sostanza è destinata ad essere utilizzata come sostanza che presenta proprietà
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