Règlement (UE) 2019/220 de la Commission du 6 février 2019 modifiant le règlement (CE) n° 865/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce
Published date | 07 February 2019 |
Subject Matter | Politique commerciale,Marché intérieur - Principes,environnement |
Official Gazette Publication | Journal officiel de l'Union européenne, L 35, 7 février 2019 |
7.2.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 35/3 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/220 DELLA COMMISSIONE
del 6 febbraio 2019
che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) | Scopo del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione (2) è l'attuazione del regolamento (CE) n. 338/97 nel pieno rispetto delle disposizioni della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES, di seguito «la convenzione»). |
(2) | Nella settima riunione della conferenza delle parti della convenzione sono state decise alcune modifiche della risoluzione Conf. 11.20 (Rev. CoP17) relative al commercio di elefanti e rinoceronti vivi. Nella stessa riunione è stato ristrutturato e aggiornato l'elenco delle opere di riferimento per la nomenclatura allegato alla risoluzione Conf. 12.11 (Rev. CoP17), che serve per indicare i nomi scientifici delle specie nelle licenze e nei certificati. |
(3) | Il comitato permanente della convenzione, nella 67a riunione, ha adottato orientamenti riveduti per la presentazione delle relazioni annuali. Gli orientamenti comprendono i codici riveduti che devono essere inclusi nella descrizione degli esemplari e delle unità di misura da usare nelle licenze e nei certificati. |
(4) | Le modifiche delle risoluzioni Conf. 11.20 e Conf. 12.11 e la revisione dei codici e delle unità di misura devono essere riportate nel regolamento (CE) n. 865/2006. |
(5) | È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 865/2006. |
(6) | Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio della flora e della fauna selvatiche, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 865/2006 è così modificato:
1) | È inserito il seguente articolo 5 ter: «Articolo 5 ter Contenuto specifico delle licenze e dei certificati relativi ai rinoceronti vivi e agli elefanti vivi Le licenze e i certificati, rilasciati a norma dell'articolo 4 o dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 338/97, per l'importazione e la riesportazione di rinoceronti vivi o di elefanti vivi provenienti da popolazioni inserite nell'allegato B del suddetto regolamento contengono l'indicazione della condizione che corno e avorio di tali animali e della loro discendenza non possono essere oggetto di scambi né di attività commerciali all'interno dell'Unione. Inoltre, i rinoceronti vivi e gli elefanti vivi provenienti da dette popolazioni non sono oggetto di caccia da trofeo al di fuori delle rispettive aree storiche di distribuzione.»; |
2) | il testo degli allegati VII e VIII è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1).
ALLEGATO
«ALLEGATO VII
Codici e unità di misura da utilizzare nelle licenze e nei certificati di cui all'articolo 5, punti 1 e 2, per la descrizione degli esemplari
Descrizione | Codice commerciale | Unità raccomandate | Altre unità | Spiegazione |
stecche | BAL | kg | n. | fanoni di balena |
corteccia | BAR | kg | corteccia d'albero (grezza, essiccata o in polvere; non lavorata) | |
corpo | BOD | n. | kg | corpi di animali morti, sostanzialmente interi, compresi pesci freschi o trasformati, tartarughe imbalsamate, farfalle preparate, rettili in alcool, trofei di caccia interi imbalsamati ecc. |
osso | BON | kg | n. | ossa, comprese le mascelle |
calipee | CAL | kg | calipee o calipash (cartilagine della tartaruga utilizzata nelle zuppe) | |
carapace | CAP | n. | kg | corazze intere grezze o non lavorate delle specie di Testudines |
intaglio | CAR | kg | n. | prodotti intagliati (avorio, osso e corno esclusi) ad esempio corallo e legno, anche di artigianato. NB: gli oggetti intagliati in avorio devono essere indicati come tali (v. infra - «IVC»). Inoltre, per le specie da cui è possibile intagliare più di un tipo di prodotto (ad esempio corna e ossa) il codice commerciale dovrebbe, ove possibile, indicare il tipo di prodotto in commercio (ad esempio intaglio in osso «BOC», intaglio in corno «HOC»). |
intaglio - osso | BOC | kg | n. | intaglio in osso |
intaglio - corno | HOC | kg | n. | intaglio in corno |
intaglio - avorio | IVC | kg | n. | intagli in avorio, compresi, ad esempio, piccoli pezzi di avorio (manici di coltelli, figure di scacchi, tessere per mahjong ecc.). NB: le zanne di elefante intagliate intere devono figurare come zanne (v. infra «TUS») Gli articoli di gioielleria in avorio intagliato devono essere comunicati come «articoli di gioielleria - avorio» (v. infra «IJW»). |
caviale | CAV | kg | uova morte trattate non fecondate di tutte le specie di Acipenseriformes; anche note come «uova di storione» | |
trucioli | CHP | kg | trucioli di legno, segnatamente Aquilaria spp., Gyrinops spp. e Pterocarpus santalinus | |
artiglio | CLA | n. | kg | artigli, ad esempio di Felidae, Ursidae o Crocodylia (NB: gli artigli di tartaruga sono di norma scaglie e non veri artigli) |
tessuto | CLO | m2 | kg | tessuto: se il tessuto non è fatto interamente col pelo di una specie CITES, il peso del pelo della specie in questione deve, se possibile, essere indicato, in alternativa, sotto il codice «HAI». |
corallo (grezzo) | COR | n. | kg | corallo grezzo o non lavorato e corallo pietrificato (anche roccia viva e substrato) [secondo la definizione della risoluzione Conf. 11.10 (Rev. CoP15)]. il corallo pietrificato va registrato come «Scleractinia spp.» NB: l'articolo deve essere registrato per numero di pezzi solo se gli esemplari di corallo sono trasportati in acqua. la roccia viva (trasportata umida in scatole) va espressa in kg; il substrato di corallo deve essere registrato per numero di pezzi (poiché questi sono trasportati in acqua come substrato cui sono attaccati i coralli non-CITES). |
prodotti cosmetici | COS | g | ml | prodotti cosmetici che contengono estratti di specie elencate nella CITES. La quantità deve corrispondere alla quantità delle specie elencate nella CITES presenti. |
coltura | CUL | n. di provette ecc. | colture di piante riprodotte artificialmente | |
derivati | DER | kg/l | derivati (diversi da quelli figuranti altrove in questa tabella) | |
pianta secca | DPL | n. | piante secche - ad esempio esemplari da erbario | |
orecchio | EAR | n. | orecchie, di solito di elefante | |
uovo | EGG | n. | kg | uova intere morte o schiacciate (cfr. anche «caviale») |
uovo (vivo) | EGL | n. | kg | uova vive fecondate, di solito di uccelli e rettili, ma anche di pesci e invertebrati |
uovo (guscio) | ESH | g/kg | gusci di uova grezzi o non lavorati, ad esclusione delle uova intere | |
estratto | EXT | kg | l | estratto, di solito estratti vegetali |
penna | FEA | kg/ n. di ali | n. | penne - nel caso di oggetti (ad esempio quadri) fatti di penne, indicare il numero di oggetti |
fibra | FIB | kg | m | fibre - ad esempio fibra di piante, ma anche cordatura delle racchette da tennis |
pinna | FIN | kg | pinne o parti di pinne (comprese le natatoie) fresche, congelate o essiccate | |
novellame | FIG | kg | n. | giovani pesci di uno o due anni per acquariofilia, per incubatrici o per operazioni di rilascio |
fiore | FLO | kg | fiori | |
vaso da fiori | FPT | n. | vasi da fiori fatti con parti di piante, ad esempio: fibre di felci arborescenti (NB: le piante vive commerciate nei cosiddetti «vasi comuni» vanno registrate come «piante vive» e non come vasi da fiori) | |
cosce di rana | LEG | kg | cosce di rana | |
frutta | FRU | kg | frutta | |
zampa | FOO | n. | zampe - ad esempio elefante, rinoceronte, ippopotamo, leone, coccodrillo ecc. | |
prodotti di pellicceria (grandi) | FPL | n. | grandi manufatti di pelliccia - coperte di pelliccia d'orso o di lince o altri prodotti di pelliccia di dimensioni considerevoli. | |
prodotti di pelliccia (piccoli) | FPS | n. | piccoli manufatti di pelliccia - anche borsette, portachiavi, portamonete, guanciali, finiture ecc. | |
bile | GAL | kg | bile | |
cistifellea | GAB | n. | kg | cistifellea |
articolo di abbigliamento | GAR | n. | articoli di abbigliamento, compresi i guanti e i cappelli, con eventuali guarnizioni e decorazioni; sono escluse le calzature | |
organi genitali | GEN | kg | n. | organi genitali maschili asportati ed essiccati |
squame branchiali | GIL | n. | squame branchiali (ad esempio per gli squali) | |
portainnesto | GRS | n. | portainnesto (senza l'innesto) | |
pelo | HAI | kg | g | pelo - di tutti gli animali, ad esempio di elefante, yak, vigogna, guanaco |
prodotti di pelo | HAP | n. | g | prodotti fatti di pelo (ad |
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