Commission Regulation (EU) 2019/698 of 30 April 2019 amending Annexes III and V to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products (Text with EEA relevance.)

Published date07 May 2019
Date of Signature30 April 2019
Subject Matterravvicinamento delle legislazioni,tutela dei consumatori,ostacoli tecnici,rapprochement des législations,protection des consommateurs,entraves techniques
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 119, 7 May 2019
L_2019119IT.01006601.xml
7.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 119/66

REGOLAMENTO (UE) 2019/698 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2019

che modifica gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La sostanza 1-(4-clorofenossi) -1-(imidazol-1-il) -3,3-dimetilbutan-2-one, denominata Climbazole nella nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici (INCI), è attualmente autorizzata come conservante nei prodotti cosmetici ad una concentrazione massima dello 0,5 % nei preparati pronti per l'uso. Essa figura al numero d'ordine 32 nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009. A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), punto ii), del regolamento (CE) n. 1223/2009, il Climbazole può anche essere contenuto nei prodotti cosmetici destinati ad un uso diverso da quello come conservante, solo entro il limite di concentrazione di cui all'allegato V, numero d'ordine 32.
(2) Nella riunione plenaria del 21-22 giugno 2018 il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) ha concluso in un addendum ai suoi pareri precedenti sul Climbazole (2) che, in uno scenario di esposizione aggregata, tale sostanza è sicura se utilizzata come conservante in creme per il viso, lozioni per capelli e prodotti per la cura dei piedi ad una concentrazione massima dello 0,2 % e come conservante negli shampoo da sciacquare ad una concentrazione massima dello 0,5 %.
(3) Il CSSC ha inoltre concluso che, in un scenario di esposizione aggregata, il Climbazole è sicuro se utilizzato come agente antiforfora negli shampoo da sciacquare ad una concentrazione massima del 2 %.
(4) In base all'addendum, vi è un rischio potenziale per la salute umana derivante dall'uso del Climbazole come conservante o da usi diversi da quello come conservante alla concentrazione massima attualmente consentita dello 0,5 % in tutti i prodotti cosmetici. L'uso del Climbazole come conservante dovrebbe pertanto essere consentito solo nelle creme per il viso, nelle lozioni per capelli, nei prodotti per la cura dei piedi e negli shampoo da sciacquare. La concentrazione massima dovrebbe essere dello 0,2 % per le creme per il viso, le lozioni per capelli e i prodotti per la cura dei piedi e dello 0,5 % per gli shampoo da sciacquare.
(5) L'uso del Climbazole per scopi diversi dalla conservazione dovrebbe essere limitato agli shampoo da sciacquare, quando la sostanza è utilizzata come agente antiforfora. Per tale uso la concentrazione massima dovrebbe essere dello 2 %.
(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1223/2009.
(7) L'industria dovrebbe disporre di un periodo di tempo ragionevole per adattarsi alle nuove prescrizioni effettuando gli adeguamenti necessari delle formulazioni dei prodotti per garantire che siano immessi sul mercato solo i prodotti conformi alle nuove prescrizioni. All'industria dovrebbe inoltre essere concesso un periodo di tempo ragionevole per ritirare dal mercato i prodotti che non rispettano le nuove prescrizioni.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009, il testo del numero d'ordine 32 è sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

1. A decorrere dal 27 novembre 2019...

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