Commission Regulation (EU) 2019/335 of 27 February 2019 amending Annex III to Regulation (EC) No 110/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the registration of the spirit drink ‘Tequila’ as a geographical indication

Date of Signature27 February 2019
Published date28 February 2019
Subject Matteralcole,alimentari,tutela dei consumatori,alcool,denrées alimentaires,protection des consommateurs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 60, 28 February 2019
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28.2.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 60/3

REGOLAMENTO (UE) 2019/335 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2019

che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la registrazione della bevanda spiritosa «Tequila» come indicazione geografica

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1) Il Consejo Regulador del Tequila (di seguito «il richiedente»), organismo di diritto messicano, ha presentato domanda di registrazione della denominazione «Tequila» come indicazione geografica nell'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008, a norma della procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 1, dello stesso regolamento. La «Tequila» è una bevanda spiritosa tradizionalmente prodotta negli Stati Uniti messicani dalla distillazione del mosto di Agave tequilana F.A.C. Weber (varietà blu).
(2) A norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 110/2008, la Commissione ha esaminato la domanda di registrazione della denominazione «Tequila» presentata dal richiedente.
(3) Avendo concluso che la domanda è conforme al regolamento (CE) n. 110/2008, ai fini della procedura di opposizione la Commissione ha pubblicato i principali requisiti della scheda tecnica della «Tequila» nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2), a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, dello stesso regolamento.
(4) A norma dell'articolo 17, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 110/2008 e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione (3), entro il termine specificato hanno presentato opposizione alla registrazione della denominazione «Tequila» come indicazione geografica l'Unión Española del Licor della Spagna e Vinum et Spiritus del Belgio. La Commissione ha ritenuto le due opposizioni ammissibili ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 716/2013. Sono state ricevute anche le opposizioni dell'Unión de Licoristas Cataluña e ulteriori informazioni dell'Unión Española del Licor e di Vinum et Spiritus, che però sono state dichiarate non ammissibili, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 716/2013, in quanto presentate oltre i termini di cui all'articolo 17, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 110/2008.
(5) Con lettera del 4 aprile 2017 la Commissione ha comunicato al richiedente le due opposizioni dichiarate ammissibili, invitandolo a presentare le sue osservazioni entro due mesi, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013. Il richiedente ha comunicato le proprie osservazioni il 3 giugno 2017, entro il termine stabilito.
(6) A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 716/2013, con lettere inviate il 31 luglio 2017 la Commissione ha trasmesso le osservazioni del richiedente ai due opponenti, ai quali sono stati concessi due mesi per presentare le loro osservazioni a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del medesimo regolamento di esecuzione. La Commissione ha ricevuto la risposta dell'Unión Española del Licor il 22 settembre 2017.
(7) Le obiezioni dell'Unión Española del Licor e di Vinum et Spiritus si riferiscono ai requisiti obbligatori stabiliti dalla norma ufficiale NOM-006-SCFI-2012 Bebidas alcohólicas – Tequila – Especificaciones (Bevande alcoliche — Tequila — Specifiche) pubblicata nel Diario Oficial de la Federación il 13 dicembre 2012 (4) (di seguito «la norma ufficiale messicana») menzionati nella scheda tecnica della «Tequila», ossia: a) i requisiti di etichettatura per quanto riguarda le informazioni commerciali e sanitarie e i numeri di riferimento dei produttori autorizzati; b) le restrizioni agli accordi commerciali tra fornitori e imbottigliatori in materia di autorizzazione a utilizzare marchi registrati o altri segni distintivi, che limitano la capacità degli imbottigliatori di rifornirsi del prodotto messicano e che impediscono di commercializzare la «Tequila» dopo l'imbottigliamento a taluni marchi autorizzati, il che ostacola la commercializzazione con il marchio degli operatori senza autorizzazione specifica; c) le norme di autorizzazione degli operatori dell'Unione autorizzati a imbottigliare «Tequila» e le prescrizioni in materia di procedura di imbottigliamento; d) le disposizioni in materia di verifica applicate agli imbottigliatori autorizzati nel territorio dell'Unione e le conseguenze previste dalla norma ufficiale messicana in caso di non rispetto; e) il divieto di commercio di prodotto sfuso della categoria «Tequila» (contenente fino ad un massimo del 49 % di zuccheri riducenti totali provenienti da fonti diverse dall'Agave tequilana F.A.C. Weber, varietà blu) nell'Unione e il divieto di rifornirsi della stessa categoria di prodotto sfuso per il tramite di paesi terzi; f) l'obbligo che la «Tequila» della categoria 100 % di agave sia imbottigliata in impianti gestiti dai produttori autorizzati situati all'interno della zona geografica designata negli Stati Uniti messicani. Gli opponenti sostengono che tali requisiti eludono, e sono incompatibili con, la libertà di scambio e la libera concorrenza negli Stati membri per quanto riguarda la «Tequila», e che in particolare violano l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 110/2008.
(8) Il richiedente afferma che le obiezioni devono essere respinte in quanto non ammissibili, perché gli opponenti non hanno utilizzato il modello di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 per la presentazione delle opposizioni e perché non hanno dimostrato quali tra le condizioni specifiche per la registrazione fissate dal regolamento (CE) n. 110/2008 non sono soddisfatte. Il richiedente afferma che l'obiettivo principale del sistema di controlli in materia di imbottigliamento, commercializzazione e distribuzione è garantire la tracciabilità e, di conseguenza, l'autenticità della «Tequila». Il richiedente dichiara inoltre che gli operatori che intendono imbottigliare «Tequila» sfusa possono farlo, a condizione di ottenere il certificato di approvazione come imbottigliatore di Tequila e di concludere una convenzione di corresponsabilità per il marchio registrato o per altro segno distintivo.
(9) Inoltre, il richiedente ritiene che nessuna delle osservazioni che mettono in discussione l'applicazione della norma ufficiale messicana costituisca un motivo di opposizione ai sensi del regolamento (CE) n. 110/2008, dato che la denominazione «Tequila» è già vincolante a norma delle disposizioni dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti del
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